di Massimo Galletti*
Stiamo valutando con il giudice delegato della procedura fallimentare, per ora non posso dirle di più per ovvi motivi, faremo tutto quello che é necessario, in tutte le sedi per tutelare gli interessi della curatela.
Comprenderà il riservo assoluto che si impone in questi casi, stiamo valutando difatti tutte le iniziative, alcune delle quali già in corso.
*Curatore fallimentare
Notiziarioeolie.it
LIPARI, LA POMICE SBIANCATA
di Salvatore Leone
La burocrazia è figlia della democrazia. Spesso è l’alibi per non fare o per fare immettendo coraggio da vendere o da comprare. Lipari sempre più epicentrica. I vulcani e la pomice fanno parte delle urgenze. Neanche il tempo di leggere le osservazioni che è stato calato il vincolo ambientale sulle montagne bianche, un vincolo solo su vecchie carte catastali che comprende anche la mappa Lemmo. Sarebbe interessante comprendere i confini di questi spezzoni di terreni sempre bianchi e bucati.
Nel superveloce provvedimento della Soprintendenza, a tutta birra, esiste già la fila di candidati a presidente di questo Parco Geominerario con uno stipendietto come base di partenza da 100.000,00 euro più rimborsi. La Soprintendenza se dovrà attenersi alla lettera del decreto, dovrà stralciare dal vincolo tutte le opere abusive e...forse anche quelle oggetto di una concessione edilizia illegittima. L’inserimento dei capannoni industriali hanno un valore storico e architettonico? La Regione vuole comprare dal fallimento? Strane coincidenze senza regole da seguire. Esistono terreni dove la Pumex Spa ha scavato abusivamente. Esiste una sentenza che ha accertato illeciti edilizi.
Come farà la Regione ad acquistare? Perchè il Comune non ha emesso le relative ordinanze di ripristino dei luoghi con relativa acquisizione? Detti terreni interessati da lavori abusivi, sono totalmente esclusi dall'apposizione del vincolo ambientale perché anche il decreto é chiaro: "sono esclusi dal decreto le opere abusive". Quando si ha fretta di decidere si scopre che non si conosce la storia della Pumex con il corposo incartamento presso i Carabinieri, l'Ente Forestale e il Distretto Minerario di Catania, setacciato attentamente dal G.U. dott. Guarini all'epoca G.U. del Tribunale di Barcellona Sezione distaccata di Lipari. Il Comune di Lipari si era costituito parte civile e aveva ottenuto a proprio favore una condanna alle spese. Peccato che non ha curato, all'epoca, la costituzione in sede d'appello. Ne vedremo delle belle mentre si attende l'arrivo dell'elicottero da Palermo anche se non si sa dove avverrà l’atterraggio.
Lipari, la Regione pone il vincolo alle cave di pomice
L'area delle cave di pomice, a Lipari, nelle isole Eolie, da oggi è sottoposta a vincolo. Il relativo decreto è stato firmato dal dirigente generale del dipartimento regionale dei Beni culturali ed è stato adottato a conclusione di un complesso iter istruttorio condotto con grande solerzia dalla Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, ai sensi del vigente Codice dei Beni culturali. Si tratta di uno specifico vincolo etnoantropologico sull’intera area delle cave di pomice, in contrada Porticello dell’isola di Lipari.
Si completa così, in tempi record, il primo degli adempimenti fissati dal presidente della Regione, Nello Musumeci, nell’ambito del cronoprogramma stabilito all’esito del vertice tenutosi dallo stesso governatore proprio nel capoluogo eoliano, il 18 luglio scorso.
A questo punto la Regione potrebbe formulare una proposta diretta di acquisto degli immobili insistenti nel perimetro dichiarato di interesse culturale, a sua volta propedeutica - in ossequio a una risalente legge regionale del 1991, mai attuata - alla realizzazione nell’area del giacimento pomicifero di un Museo en plein air e di un Parco geominerario.
«Il primo importante passo è fatto - commenta il presidente Musumeci - e stiamo mantenendo fede agli impegni assunti con gli amministratori comunali e con la comunità di Lipari. Bisogna adesso mettere al sicuro l'area, sottoposta anche a un grave processo di logoramento idrogeologico. Ho affidato agli assessori Alberto Samonà, dei Beni culturali, e Daniela Baglieri, dell'Energia, di seguire le ulteriori procedure e speriamo in tempi assai brevi di potere arrivare, dopo trent'anni, a centrare un altro obiettivo importante per la Sicilia».
IL PUNTO E VIRGOLA
A Lipari quando si sente un elicottero ormai si dice: è “Museomeci” per il parco della pomice oppure è quello che porta via i malatiti che non trovano cura all’ospedale. Però, però! Sotto-sotto o sopra-sopra si vede che le pale girano. Poi ciascuno vede la velocità del giramento. In “quattroequattrotto” si è deciso un museo in un parco geominerario con vincoli e contro vincoli, dai costi incerti che la fretta e furia lascerà tracce d’incertezza nei risultati, mentre per il moribondo ospedale di Lipari in decadenza continua ci sarà la desertificazione sanitaria.
Sono due risultati certi? Un colpo di mano a tutta manetta. Un classico esempio sempre nel segno della morte. Quella sociale e umana. Ancora una volta esce sconfitta la classe politica eoliana che sui parchi geominerari si è fatta mettere le mani addosso dai forestieri senza fiatare e senza saper dire semplicemente prima l’ospedale delle Eolie e poi il resto. Ma la velocità per la pomice ha schiacciato la follle e veloce retromarcia continua per la sanità eoliana. Adesso arriveranno tutti gli ambasciatori del presidente chiamati assessori tranne quello della sanità perché l’argomento più vitale è una lettera morta…
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23 giugno 2021
21 luglio 2021
Il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dei Beni culturali
REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Il DIRIGENTE GENERALE VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti; VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana”; VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio” e ss.mm. ed ii.; VISTO il D.P.Reg. n. 2919 del 26.07.2021 con il quale è conferito all'architetto Maria Concetta Antinoro l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 299 del 21.07.2021; VISTO il D.D.G n. 6434 del 26 maggio 2008 recante “Modalità per la verifica ex art. 12 del D.L.vo n. 42/2004, dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica”; VISTA la nota prot. n. 19531 del 26.08.2021 con la quale la Soprintendenza di Messina comunica agli aventi diritto l'avvio del procedimento per la verifica d’ufficio e dichiarazione di interesse culturale, ai sensi degli artt. 12 e 13 del citato D.Lgs. 42/2004, dell'Area ex Cava di Pomice sita nel comune di Lipari (ME) - località Porticello, di proprietà mista (pubblica e privata), come dagli allegati stato giuridico delle aree ed elenco ditte proprietarie; VISTA la nota prot. n. 22922 del 12.10.2021 con la quale viene trasmessa la documentazione di rito per l'emissione del provvedimento tutorio;
ACCERTATO che l'area sopramenzionata - compresi i fabbricati e i capannoni con gli impianti e i macchinari ancora rilevabili all'interno degli stessi - identificata al catasto del comune di Lipari al Foglio n. 7 particelle 133 , 174 , 175 , 176 , 335 , 362 , 365 e Foglio n. 13 particelle 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 51 , 52 , 53 , 54 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 110 , 111 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 140 , 141 , 142 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150 , 151 , 152 , 153 , 154 , 155 , 156 , 161 , 163 , 174 , 175 , 177 , 179 , 180 , 181 , 182 , 183 , 184 , 206 , 207 , 220 , 319 , 320 , 321 , 327 , 328 , 363 , 364 , 373 , 391 , 392 , 393 , 394 , 395 , 396 , 397 , 398 , 399 , 400 , 401 , 402 , 403 , 404 , 405 , 406 , 407 , 408 , 409 , 410 , 411 , 412 , 413 , 414 , 415 , 416 , 417 , 418 , 425 , 426 , 432 , 433 , 482 , 483 , 484 , 485 , 486 , 487 , 488 , 489 , 490 , 491 , 492 , 493 , 494 , 495 , 496 , 497 , 498 , 499 , 500 , 501 , 502 , 503 , 504 , 505 , 506 , 507 , 508 , 509 , 510 , 511 , 512 , 513 , 514 , 515 , 516 , 517 , 518 , 519 , 520 , 522 , 523 , 524 , 525 , 527 , 528 , 529 , 530 , 531 , 532,
così come individuata con perimetrazione di colore rosso nell'allegata planimetria catastale, riveste interesse storico ed etnoantropologico ai sensi dell'art. 10 comma 4 lettera h) del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.e ii., in quanto l'ex area estrattiva per il suo valore storico, scientifico e paesaggistico rappresenta una prova testimoniale di un’attività pluricentenaria nonché una singolarità mineraria e paesaggistica, prova tangibile dell’attività umana che per secoli ha determinato la storia economica e culturale delle popolazioni Eoliane. Gli edifici industriali, pur non possedendo caratteri ed elementi di pregio architettonico, rappresentano elementi identitari del paesaggio locale e assieme ai vecchi macchinari, ormai in disuso, costituiscono una importante testimonianza di archeologia industriale. Il sito potrebbe già considerarsi un vero e proprio museo storico a cielo aperto che si configura quale bene culturale, patrimonio e memoria della comunità liparese, come meglio espresso nella relazione tecnica allegata. VISTE le osservazioni all'avvio del procedimento presentate da due soggetti privati aventi diritto, riscontrate dalla Soprintendenza di Messina con l'accoglimento totale delle stesse;
VISTE le osservazioni all'avvio del procedimento presentate dal comune di Lipari nella persona del legale rappresentante, riscontrate dalla stessa Soprintendenza con l'accoglimento parziale delle stesse; RITENUTO che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a norme di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004 e della L.R. n. 80/77 il bene sopra individuato in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina. DECRETA ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nella relazione tecnico-scientifica, che qui si intendono integralmente riportate, l'Area ex Cava di Pomice - compresi i fabbricati e i capannoni con gli impianti e i macchinari ancora rilevabili all'interno degli stessi - sita nel comune di Lipari (ME) - località Porticello, così come individuata in premessa, di proprietà mista pubblica-privata, viene dichiarata di interesse storico ed etnoantropologico in quanto individuata fra i beni elencati all'art. 10 comma 4 lettera h) del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ii. e all'art. 2 della L.R. n. 80/77 e rimane, pertanto, sottoposta a tutte le prescrizioni di tutela contenute nel precitato decreto legislativo. ART. 2) Sono esclusi dalla presente dichiarazione tutti i corpi di fabbrica realizzati non in conformità alle norme edilizie e urbanistiche vigenti. ART. 3) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari e a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo del bene di cui al precedente ART. 1), ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 42/04, è fatto divieto di distruggerlo, danneggiarlo o adibirlo ad usi non compatibili con il suo carattere storico oppure tali da recare pregiudizio alla sua conservazione. Lo stesso non potrà essere demolito, modificato o restaurato senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 21 del D.Lgs. medesimo. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del D.Lgs. 42/04. ART. 4) Le aree oggetto di tutela restano
sottoposte alle stesse prescrizioni d’uso già previste dalle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico dell’Arcipelago delle Isole Eolie agli artt. 11, 19, 20 e 26, riportate nell'allegata relazione tecnico-scientifica. ART. 5) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice. ART. 6) La relazione tecnico-scientifica (Elab. 1), gli stralci delle mappe catastali con l'evidenziazione del bene (Elab. 2), l'elaborato condizione giuridica delle aree (Elab. 3), la Perimetrazione su Piano Territoriale Paesaggistico delle isole Eolie (Elab. 4), l'elenco ditte proprietarie (Elab. 5) e la documentazione fotografica (Elab. 6) fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di
Messina, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° dell'art. 15 del D.Lgs. n. 42/2004, sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso l'Ufficio del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo. Copia del presente decreto sarà trasmessa al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali. ART. 7) Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L. n. 1034 del 6.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto. ART. 8) Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014.
PALERMO, lì 13 ottobre 2021 IL DIRIGENTE GENERALE ad interim fto Maria Concetta Antinoro