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La Corte d'Appello di Messina, ha condannato la Città Metropolitana di Messina a risarcire il 50% dei danni subiti dal Sig. S.V. a seguito di un sinistro stradale verificatosi a Filicudi a causa dell’indebita presenza di massi e detriti sulla carreggiata, evidenziando come le caratteristiche della sede stradale, così come realizzata e mantenuta, facessero della medesima una cosa affetta da difetti connaturali e, per il suo modo di essere, connessi alla sua progettazione e realizzazione.

Il Collegio, discostandosi dal precedente orientamento giurisprudenziale, ha accolto l’appello proposto dall’avvocato Giulia Leone, così riformando la Sentenza del Tribunale di Lipari - che, in primo grado, aveva rigettato le domande di parte attrice - sul presupposto che anche nell’eventualità in cui il terreno soprastante, da cui siano derivati i massi, appartenesse a terzi, ugualmente colpevole è la condotta omissiva dell’ente che ha l’obbligo di pretendere l’apposizione di opere di contenimento e di protezione (o di apporle esso stesso), proprio per consentire in sicurezza l’utilizzo della carreggiata.

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