come funziona ecobonus sismabonus 

Il decreto rilancio contiene il cosiddetto superbonus per l'edilizia di qualità con detrazioni fino al 110%. Per Fraccaro è una rivoluzione per l'economia e l'ambiente

"Una rivoluzione per l'economia e l'ambiente": così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Riccardo Fraccaroi, ha definito l'approvazione del Superbonus al 110% per l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico delle abitazioni.

I cittadini che effettuano questi lavori otterranno una detrazione fiscale pari al 110% della somma spesa o lo sconto totale in fattura cedendo il credito di imposta all'azienda che ha effettuato i lavori. L'impressa a suo volta potrà cedere illimitatamente il credito a fornitori e anche istituti bancari ottenendo immediata liquidità.

Lo scopo è di "creare un virtuoso meccanismo di mercato in cui i cittadini effettueranno lavori di ristrutturazione senza alcun esborso, le Pmi lavoreranno di più grazie ai maggiori incentivi, gli istituti di credito o le grandi imprese pagheranno meno tasse e lo Stato vedrà aumentare l'occupazione e il Pil".

"Abbiamo previsto la condizione che si ottenga un miglioramento complessivo di due classi energetiche, o il passaggio da classe B a classe A, per dare un impulso ancora maggiore alla tutela ambientale. Da tempo, inoltre, la messa in sicurezza degli edifici" prosegue Fraccaro "rappresenta un imperativo non più rinviabile. Con il superbonus al 110% la messa in sicurezza del territorio diventerà accessibile a tutti in un'ottica di prevenzione.

L'edilizia torna ad essere il volano dello sviluppo e l'ambiente diventa centrale per le politiche di governo: grazie a questa norma il nostro Paese sarà un modello all'avanguardia nel contrasto ai cambiamenti climatici. Lo Stato torna a fare lo Stato e si fa carico degli interventi per l'efficientamento e la messa in sicurezza degli edifici. Il superbonus al 110% è il bazooka che il governo mette in campo per un Paese più verde, efficiente, sicuro e rinnovabile ma anche per una ripresa economica più vigorosa e incisiva con una spedisca efficacia antivirale rispetto alla crisi che stiamo attraversando". 

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IL DECRETO RILANCIO

Decreto Rilancio da 55 miliardi Il premier: bar e ristoranti non pagheranno la Tosap. Ci sono 25,6 miliardi di euro per i lavoratori, per rafforzare cassa integrazione e bonus autonomi. Gualtieri: è imponente, gettiamo basi ripartenza. Patuanelli: indennizzi per imprese da 2mila euro a oltre 40mila. Bellanova: 1 miliardo e 150 milioni ad agricoltura. Speranza: molte risorse su ospedali, abbiamo visto quanto contano; per il Servizio sanitario nazionale c'è uno stanziamento di 3 miliardi e 250 milioni. Franceschini: 4 miliardi per turismo Tweet Dopo il Cdm sul Decreto Rilancio conferenza stampa del presidente del Consiglio Conte e dei ministri Migranti, la commozione del ministro Bellanova 13 maggio 2020 Approvato dal Consiglio dei ministri il decreto Rilancio. Aiuti per 55 miliardi a famiglie e imprese annuncia il premier Conte dopo la riunione: 25,6 miliardi per i lavoratori, 15-16 per le aziende, 3,25 miliardi alla sanità, 1,4 miliardi a università e ricerca, 2 miliardi per il turismo.

Tagliati 4 miliardi di tasse. Tra le misure, il taglio della rata di giugno dell'Irap, il blocco dei licenziamenti per 5 mesi. Il Rem oscilla da 400 a 800 euro a seconda del nucleo familiare, regolarizzazione per 6 mesi di braccianti, colf e badanti. 'Testo come due manovre, impiegato il tempo necessario', dice Conte. Accordo governo-Regioni per velocizzare il pagamento della cig: procedure snellite e primo assegno direttamente dall'Inps. La conferenza stampa dopo il Cdm Il presidente del Consiglio illustra in diretta anche sui social dalle 20.30, i punti salienti del decreto elencando i settori su cui si andrà ad intervenire: "Scuola, università, ricerca, sistema sanitario, mondo dello sport, turismo, settore edilizio. Un testo complesso di oltre 250 articoli con 55 articoli pari a due manovre di bilancio". Ci saranno 25,6 miliardi per la cassa integrazione in deroga e i bonus per gli autonomi, con i 600 euro che: "questa volta arriveranno subito perché verranno erogate a chi ne ha già beneficiato.

Ci riserviamo di integrare con un ristoro fino a 1000 euro", ha ricordato Conte. "Ci sono commercianti che rischiano di chiudere, imprenditori nell'incertezza: il vostro grido di allarme non ci è sfuggito, per questo ci siamo impegnati al massimo facendoci carico di questa sofferenza, ce l'abbiamo messa tutta", ha aggiunto Conte, al termine del Cdm. Il Parlamento potrà migliorarlo "La parola passerà al Parlamento e spero che le forze di maggioranza e di opposizione possano migliorarlo" ha detto il premier Giuseppe Conte. Nuove misure a breve, decreto legge al posto di Dpcm "Siamo stati immersi nel dl, da domani inizieremo a lavorare al nuovo Dpcm perché dobbiamo annunciare le nuove misure che scadono il 18. Ma proporrò ai ministri di adottare un decreto legge: sarebbe la soluzione migliore per coinvolgere più intensamente ancora il Parlamento e dato che siamo usciti dalla forma più acuta penso sia possibile adottare lo strumento del dl". Conte ha aggiunto che rimarranno interdetti, almeno fino a giugno, gli spostamenti tra una regione e l'altra.

Aiuti a imprese e per ristrutturazioni Ci sono "misure cospicue" per le imprese "e tagliamo anche 4 miliardi di tasse". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte sulle misure a sostegno delle imprese contenute nel dl rilancio. Il premier ha ricordato gli aiuti a fondo perduto, gli sconti fiscali. "Orientiamo l'economia ad una pronta ripartenza". ''Per le ristrutturazioni green non si spenderà un soldo'', ha assicurato Giuseppe Conte. 1,4 miliardi per l'Università Ci sono 1,4 miliardi per università e ricerca e l'assunzione di 4000 nuovi ricercatori, dice il premier Conte. Tax credit a famiglie È "corposo" il pacchetto turismo nel decreto Rilancio, con un tax credit "fino a 500 euro per tutte le famiglie con Isee inferiore a 40mila euro. La prima rata Imu è abbonata per alberghi e stabilimenti balneari. Ristoranti e bar potranno occupare suolo pubblico non pagando la Tosap anche grazie alla collaborazione con Anci. E c'è un occhio di attenzione per i nostri artisti". Indennità 600 euro per lavoratori spettacolo "Attenzione anche alla cultura. Chi avrà maturato 7 giorni di contributi nel 2019 avrà l'indennità di 600 euro per aprile e maggio.

Inoltre ci sono 50 milioni per il fondo cultura" ha detto Conte. Sono poi intervenuti i ministri Gualtieri, Patuanelli, Bellanova e Speranza. Gualtieri: è imponente, gettiamo basi ripartenza "E' stato un lavoro intenso ma oggi abbiamo approvato un decreto significativo, direi imponente, sia per le risorse che mette in campo sia per gli indirizzi molto forti con cui sosteniamo famiglie, imprese, sistema sanitario. Gettiamo le basi per la ripartenza e la ripresa dell'economia, lo facciamo stanziando risorse molto consistenti". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Gualtieri: contributi fondo perduto pmi a giugno "L'Agenzia delle Entrate per una volta sarà l'agenzia delle uscite perché darà risorse alle imprese, le erogherà a giugno" ha detto il ministro Gualtieri, parlando dei contributi a fondo perduto per le pmi previsti dal dl rilancio. "Sosteniamo un Paese che è fortemente in difficoltà, perché è di fronte a una crisi senza precedenti e lo facciamo però con l'occhio attento a tutti coloro che sono in difficoltà cercando di non dimenticare nessuno.

Ma al tempo stesso guardando al futuro. Mi piace che in questo provvedimento ci sia un sostegno al reddito per coloro i quali non hanno un reddito per colpa del Coronavirus e allo stesso tempo ci sia il più grande finanziamento della storia all'Università e alla Ricerca". Patuanelli: indennizzi per imprese da 2mila euro a oltre 40mila Il dl rilancio prevede indennizzi "da 2mila euro a fino a oltre 40mila euro per le imprese che hanno perso la capacità di fatturare". Lo ha detto il ministro dello sviluppo Stefano Patuanelli in conferenza stampa. Nel Decreto rilancio c'è l'abrogazione dell'annunciato saldo-acconto dell'Irap, ha confermato Patuanelli spiegando che sarà rivolta alla platea da zero a 250 milioni di fatturato. Bellanova: 1 miliardo e 150 milioni ad agricoltura Il punto più delicato, motivo di scontro e del ritardo nel varo di questo decreto lo ha spiegato il ministro Bellanova: la regolarizzazione dei lavoratori stranieri, prevalentemente agricoltori, colf e badanti. Dopo aver annunciato le risorse che saranno messe a disposizione del mondo agricolo e della filiera - "1 miliardo e 150 milioni di euro" - la Bellanova, mentre Conte le stava togliendo la parola, con voce rotta e gli occhi lucidi ha detto:

"Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili, i lavoratori sfruttati nelle campagne potranno accedere ad un permesso di lavoro, sono persone che riacquisteranno la loro dignità. Per molti è un punto accessorio ma per me, per la mia storia è un punto fondamentale, da oggi possiamo dire che vince lo Stato perché è più forte del caporalato". Speranza: molte risorse su ospedali, abbiamo visto quanto contano Gli scienziati parlano di seconda ondata virus, dobbiamo essere pronti, ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, molte risorse su ospedali abbiamo visto quanto contano. "Sono molto soddisfatto dello sforzo compiuto dal governo per il Servizio sanitario nazionale, si tratta di uno stanziamento di 3 miliardi e 250 milioni" ha dichiarato il ministro della Salute. "È una cifra molto più alta di quella che usualmente lo Stato investiva in un intero anno sul Servizio sanitario nazionale, ci volevano 2, 3 anni per una cifra di questo tipo, invece in un colpo solo abbiamo cifre molto importanti". "Con questo decreto abbiamo 11.109 posti in terapia intensiva, +115% - ha aggiunto - mettiamo in campo 9600 infermieri e investiamo in particolare sui servizi domiciliari". Franceschini: 4 miliardi per turismo Il decreto legge Rilancio contiene un corposo pacchetto turismo da 4 miliardi di euro per finanziare importanti misure per il sostegno di uno dei settori più gravemente colpiti dall'emergenza coronavirus.

"Tutti i settori hanno sofferto duramente in questa crisi - ha dichiarato il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini che ha incontrato gli operatori via Zoom al termine del Cdm - ma il turismo è quello che ha pagato maggiormente le conseguenze dell'epidemia. Il decreto Rilancio - ha detto Franceschini - prevede interventi per sostenere le imprese: dai crediti di imposta per gli affitti; all'esenzione dell'Imu per gli alberghi, agriturismi, campeggi e le altre imprese ricettive; ai contributi a favore delle aziende con grandi perdite di fatturato; agli interventi a fondo perduto per agenzie di viaggio e tour operator; ai fondi per salvaguardare il brand italiano; sino al rafforzamento delle indennità per i lavoratori stagionali e degli ammortizzatori sociali, così come i significativi contributi per la sanificazione e l'adeguamento delle strutture alle prescrizioni sanitarie.

Senza scordare la promozione turistica, che avrà fondi destinati al turismo interno a partire dal bonus vacanze, che da solo vale circa 2,4 miliardi di euro, e alle tante semplificazioni come quella per i tavolini di bar e ristoranti che incentiveranno i consumi all'esterno per una ripresa più sicura". Catalfo: 25 miliardi su 55 per tutele lavoro-famiglia "In Consiglio dei ministri abbiamo appena approvato il decreto Rilancio. Un provvedimento importantissimo, che grazie all'impegno del mio ministero destina oltre 25 dei 55 miliardi totali per tutelare milioni di lavoratori e famiglie". Lo scrive in un post su Facebook la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo.(rainews.it)

Ristrutturare senza spendere un euro, ecco come funziona l'ecobonus... continua

Come funziona....

Il superbonus al 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica per rilanciare l'attivitò edilizia aumenta l'aliquota della detrazione fiscale che spetta per interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si potrà usufruire del bonus fiscale in 5 rate di pari importo ed e' prevista la possibilita' di cedere il credito maturato alle banche o di chiedere lo sconto in fattura all'impresa che realizza i lavori. 

L'articolo 128 del decreto rilancio, nel dettaglio

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo,

nei seguenti casi:

a)  interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.

b)  interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

c)  interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

2. L’aliquota prevista al comma 1 si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

4. Per gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

5. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

8. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

9. Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 .

10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 9 si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, salvo quanto previsto al comma 11, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

11. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale. 12. Agli interventi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni previste dall’articolo yyy in materia di opzione per la cessione o sconto dell’importo corrispondente alla detrazione.

13. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al comma 12, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

14. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

15. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto- legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

16. Salvo che Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria . I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni (...) al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata e al bilancio dello Stato. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

17. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 15 e del visto di conformità di cui al comma 11. 

Fonte https://www.agi.it/

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