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di Nuccio Russo*

Alla Presidenza della Regione Sicilia All’Assessore alla Salute della Regione Sicilia Al Dipartimento per la pianificazione strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Sicilia All’ASP di Messina Alla Prefettura di Messina. 
OGGETTO: Osservazioni in merito alla Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 14/10/2024 – "Realizzazione di una casa di comunità nell’isola di Lipari per i cittadini delle Isole Eolie. Determinazioni"

In riferimento alla Delibera di Giunta del Comune di Lipari n. 158 del 14/10/2024, concernente la "Realizzazione di una casa di comunità nell’isola di Lipari per i cittadini delle Isole Eolie", si ritiene necessario richiamare quanto stabilito dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 29 luglio 2024. Tale atto del Consiglio Comunale, che rappresenta l’unico organo competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché per eventuali deroghe, ai sensi dell'art. 42, lett. b), del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), ha espressamente negato la possibilità di una deroga alle disposizioni dell’art. 15 della Legge Regionale Siciliana n. 78/76, come previsto dall’art. 16 della stessa legge, per la realizzazione dell’opera denominata “Casa della Salute”, progettata dall'ASP Messina. 

Nella Delibera del Consiglio Comunale n. 14/2024, sono state fornite ampie motivazioni di natura tecnica e discrezionale, evidenziando l’impatto delle scelte su aspetti paesaggistici e ambientali. È utile ricordare che lo Statuto della Regione Siciliana, che ha valore di legge costituzionale, all’art. 14 assegna all’Assemblea Regionale Siciliana la competenza legislativa esclusiva in materia di urbanistica (lett. f) e di tutela del paesaggio e conservazione del patrimonio artistico (lett. n). 

Di conseguenza, le previsioni contenute nell’art. 56, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, richiamate nella Delibera di Giunta n. 178/2024, non possono trovare automatica applicazione nel territorio della Regione Siciliana. Tali disposizioni devono infatti essere recepite o, quantomeno, coordinate con la normativa regionale vigente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, nei limiti della potestà esclusiva della Regione Siciliana, in particolare con l’art. 16 della Legge Regionale n. 78/76. Quest’ultimo prevede che solo il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possa avanzare al Presidente della Regione una motivata istanza di deroga. 

È pertanto evidente che la deroga prevista dall’art. 56 del D.L. n. 77/2021 è applicabile solo nei limiti in cui tale istanza venga approvata dal Consiglio Comunale. Nel caso specifico, il Consiglio Comunale di Lipari, con la Delibera n. 14 del 29/07/2024, ha espressamente bocciato tale possibilità, impedendo di fatto l'applicazione della deroga.
In aggiunta, si sottolinea che la Legge Regionale Siciliana n. 78/76, nel vietare insediamenti entro la fascia di 150 metri dalla linea di battigia, ha introdotto una norma volta non solo alla tutela paesaggistica, ma anche alla protezione dell'ordinato assetto del territorio. La stessa legge non si limita a stabilire il limite di inedificabilità entro i 150 metri dalla costa, ma prevede anche specifiche disposizioni per le aree oltre tale limite, con una progressiva riduzione della densità edificatoria man mano che ci si allontana dal mare (ad esempio, entro i 500 metri l'indice di edificabilità è fissato a 0,75 mc/mq, mentre tra i 500 e i 1000 metri è pari a 1,50 mc/mq). 

Tale normativa risponde a esigenze non solo di tutela paesaggistica e urbanistica, ma anche ambientale e di sicurezza, con l’obiettivo di garantire la salvaguardia dell’assetto orografico e geologico delle coste. Pertanto, la deroga prevista dall’art. 56 del D.L. n. 77/2021, applicabile solo alla disciplina urbanistica, non può avere rilievo in contrasto con la normativa regionale vigente, che prevede una tutela più ampia e articolata del territorio e del paesaggio. 

Alla luce di quanto sopra, ogni eventuale deroga alle norme urbanistiche e paesaggistiche nel Comune di Lipari deve essere subordinata a una deliberazione favorevole del Consiglio Comunale, che, come già indicato, ha espresso parere negativo con Delibera n. 14/2024. 

È importante chiarire che la mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale dell’istanza di deroga non equivale a una volontà di non istituire la Casa della Salute. Si tratta, piuttosto, di un rifiuto del progetto proposto, che prevede la costruzione di un edificio non armonizzato con l’architettura
eoliana e situato in una zona critica per la tutela paesaggistica, urbanistica e ambientale, con riferimento soprattutto alla salvaguardia dell’assetto orografico e geologico delle coste, oltre che inadatta dal punto di vista della funzionalità sanitaria, soprattutto con il nostro Ospedale. 

Come emerso dal dibattito in aula, il Consiglio Comunale è pienamente consapevole dell'importanza della Casa della Salute, prevista dal Decreto 77/2022, quale struttura fondamentale per il potenziamento dell’assistenza territoriale, integrando l'assistenza ospedaliera e garantendo una presa in carico globale dei pazienti fragili. Tuttavia, si ritiene che il sito proposto per la sua costruzione sia inadatto e inadeguato allo scopo. Per favorire una reale integrazione ospedale-territorio, è opportuno che la Casa della Salute sia quantomeno attigua al presidio ospedaliero,  considerando che l'ospedale di Lipari è classificato come "ospedale di zona disagiata" ai sensi del D.M. 70/2015. 

Negli ospedali di zona disagiata, infatti, è prevista una maggiore integrazione con i servizi territoriali, poiché non dispongono di tutte le figure specialistiche presenti nel poliambulatorio distrettuale (neurologo, ortopedico, oculista, urologo, dermatologo, otorino, reumatologo, allergologo, ecc,). Una Casa della Salute attigua all’ospedale  consentirebbe una gestione più razionale delle risorse umane e strumentali, come previsto dal D. Lgs. 502/92, migliorando così l’efficienza e la qualità dell’assistenza sia territoriale che ospedaliera. 

È evidente, quindi, che l'arresto procedurale del progetto dell’ASP non può essere attribuito al Consiglio Comunale di Lipari, bensì alla mancanza di consultazione e concertazione con il Consiglio stesso, che il proponente (ASP Messina) e il Sindaco, già da tempo a conoscenza del progetto, avrebbero dovuto avviare fin dalle fasi preliminari. 

L’Azienda Sanitaria potrebbe valutare l’ipotesi di realizzare la Casa della Salute all’interno dell’Ospedale, sfruttando aree attualmente inutilizzate (ad esempio, l'ex reparto di radiologia, la sala operatoria o l'ex reparto di ostetricia e ginecologia) o nelle immediate vicinanze. Considerando quanto esposto, il Consiglio Comunale rimane a completa disposizione per un confronto costruttivo, finora assente, al fine di trovare insieme la soluzione migliore. 

*Presidente consiglio comunale 

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