di Gaetano Orto Adolfo Sabatini Raffaele Rifici Giorgia Santamaria Cristina Dante*
A tutti i Dirigenti comunali A tutte le Posizioni Organizzative Al Segretario Generale
Oggetto: Richiesta di verifica sulle obbligazioni assunte durante la gestione provvisoria - Art. 163, comma 2, TUEL
Con la presente, in qualità di consiglieri di minoranza, desideriamo esprimere la nostra preoccupazione riguardo ad alcune determine pubblicate all’albo pretorio, con le quali gli Uffici hanno proceduto ad assumere molteplici impegni di spesa. Ciò avviene nonostante il nostro Ente si trovi attualmente in gestione provvisoria, a seguito della mancata approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 nei termini previsti dalla legge, scaduti lo scorso 15 marzo.
Come noto, ai sensi dell'art. 163, comma 2 del TUEL, durante la gestione provvisoria l'Ente può assumere obbligazioni solo nei seguenti casi:
1.Provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
2.Obbligazioni tassativamente regolate dalla legge.
3.Obbligazioni necessarie per evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.
Tuttavia, abbiamo rilevato che in alcune determine l'Ente ha contratto obbligazioni al di fuori di queste possibilità, giustificandole spesso con la necessità di evitare danni patrimoniali. Vorremmo sottolineare che, in base a un’interpretazione letterale della norma, i danni derivanti dalla mancata assunzione dell’obbligazione dovrebbero essere “certi”, non semplicemente “probabili”. In altre parole, il danno deve essere inevitabile in caso di mancata assunzione dell’obbligazione.
Vorremmo ricordare, inoltre, a scanso di equivoci, che anche gli stanziamenti finalizzati per legge, quelli in cui la legge né stabilisce a priori la finalità della spesa, non rientrano nella tipologia delle “obbligazioni tassativamente regolate dalla legge” in quanto la norma regola soltanto la finalità dell’eventuale spesa che si può effettuare senza prevedere o regolare alcuna “obbligazione” intesa come rapporto giuridico obbligatorio, derivante da un contratto o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrlo. In poche parole, la legge regola e prevede l’utilizzo, non obbligatorio, di determinate entrate solo per l’effettuazione di determinate spese, ma non regola e non prevede alcun rapporto giuridico obbligatorio, ossia nessuna obbligazione di spesa da sostenere.
Infatti, le obbligazioni tassativamente regolate dalla legge per le quali è possibile impegnare la spesa, soprattutto nel contesto della pubblica amministrazione, sono quelle che derivano da norme legislative o regolamentari che impongono obblighi di spesa. In altre parole, si tratta di spese obbligatorie che l'ente pubblico deve sostenere in virtù di disposizioni di legge.
Alla luce di quanto esposto, richiediamo una rigorosa ricognizione delle obbligazioni assunte dall’Ente in gestione provvisoria e dei relativi impegni di spesa.
A tal fine, e con l’obiettivo di tutelare gli equilibri di un bilancio ancora non approvato, che rischia di compromettere gravemente la situazione finanziaria del nostro Comune, anticipiamo la possibilità di trasmettere tutti i provvedimenti emessi dai Dirigenti e dalle varie Posizioni Organizzative, che riteniamo meritevoli di approfondimento, alla competente procura della Corte dei Conti di Palermo per le necessarie valutazioni.
*Consiglieri comunali di minoranza