di Fulvio Pellegrino*
Al comune di Lipari. ufficio anticorruzione, assessorato.risorse.agricole.alimentari regione Sicilia.it, assessorato.autonomie.locali regione.sicilia, corte conti consiglio comune Lipari segretario comune Lipari
INTERROGAZIONE: INCONFERIBILITA’E INCOMPATIBILITA’ DEL SINDACO DI MILAZZO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL GAL TIRRENOEOLIE
Premesso che, Il D. Lvo 39/2013, determina con chiarezza i casi di incompatibilità ed inconferibilità relativi ad incarichi di governo e/o amministrazione delle società pubbliche, miste, in controllo pubblico, partecipate e che, in ogni caso, siano riconducibili alla pubblica amministrazione anche perché finanziate e/o gestori di finanziamenti pubblici.
l’art. 16, comma 1 del d.lgs. 39/2013 individua nell’Anac l’Autorità competente a vigilare “sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi”;
tra le società controllate rientra il GAL TIRRENOEOLIE che recentemente ha rinnovato il proprio Consiglio di Amministrazione nominando presidente il sindaco di MILAZZO dott. GIUSEPPE MIDILI.
Il GAL TIRRENOEOLIE è una società consortile di cui anche il comune di LIPARI è socio, che le norme e le Autorità Europee e Regionali riconoscono come “ente privatoin controllo pubblico”, e “organismo intermedio” delegato dall’AdG FEASR alla gestione dei fondi assegnatigli.
In quanto società in controllo pubblico, l’attività del GAL è, pertanto, sottoposta a controllo da parte dell’ANAC che “ha uno specifico potere di controllo e di accertamento sulle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità disciplinate dal d.lgs. 39/2013 e, in generale, sulla corretta applicazione della suddetta normativa”, come si legge nelle Delibere dell’ANAC, la n. 1192 del 27.11.2019e la n. 1185 del 2018.
Proprio per l’ANAC, il GAL, è una società “in controllo pubblico”, come si rileva nella Del. n. 1192 del 27.11.2019 dove,a proposito del CdA e la nomina di presidente in particolare, è previsto il rinvio alla disciplina prevista dall’art. 7 co. 2, prima parte, lett. d) d.lgs. 39/2013 il quale prevede, tra l’altro, che“A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, (...) non possono essere conferiti: …; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione.”
Pertanto, per la nomina del presidente del GALTIRRENOEOLIE si deve avere verificato la sussistenza degli elementi richiesti dalla disposizione con particolare riguardo a:
1) sussistenza del requisito in provenienza quale componente “della giunta o del consiglio di una provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico”;
2) natura giuridica del Gal quale “ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione”;
3) natura giuridica dell’incarico di Presidente del Gal quale “incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico”.
Inoltre, sempre l’ANAC afferma che “Nell’ambito degli enti pubblici ed enti privati in controllo pubblico, l’incarico di Presidente è sussumibile nella definizione di «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», di cui all’ art. 1, co. 2 lett. l), del d.lgs. n. 39/2013…”.”
Tutto ciò premesso e visto, SI CHIEDE Di conoscere se, con la nomina del sindaco di MILAZZO , città di circa 30.000 abitanti, il GALTIRRENOEOLIE ha rispettato le previsioni del D.Lvo 39/2013; se, come crediamo, non si sia rispettata la suddetta norma quali sono i rischi per i beneficiari dei bandi e se questi ultimi sono sempre validi; all’ANAC, ove necessario, di intervenire secondo le specifiche attribuzioni di legge.