Lipari, Turmalin Day & Night Club

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Lipari - Disciplina della circolazione stradale nell' Area Pedonale del centro storico e attivazione del sistema dei varchi elettronici.

Esecuzione della Delibera di Giunta N. 26 del 29 Marzo 2019 che dal 1° agosto vieta la circolazione di bici, assistite, monopattini ecc. 

E’ possibile transitare in bici nelle aree pedonali?

La risposta a questa domanda è contenuta nel comma 1 n.2 dell’art. 3 C.d.S., che spiega cosa è un’Area Pedonale, definendola: “zona interdetta alla circolazione dei veicolisalvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali “.

Il predetto articolo non lascia ombra di dubbio in materia: le biciclette possono transitare nelle aree pedonali!

Il legislatore comunque concede ai Comuni, in particolare situazioni ed attraverso apposita segnaletica, di introdurre con espressa ordinanza il divieto di transito alle biciclette, in mancanza della quale vale il principio generale di cui al comma 1 n.2 dell’art. 3 c.d.s..

Non è quindi, sufficiente la mera esistenza del cartello stradale, ma occorre invece la prova, da parte dell’Amministrazione – Ente proprietaria della strada, che questo sia stato apposto legittimamente, e cioè in base ad un legittimo provvedimento dell’organo competente a disciplinare, in quella zona, la circolazione. 

Verificato che le biciclette normalmente possono transitare all’interno delle aree pedonali, si crea il problema della velocità massima al quale il ciclista deve attenersi per non aver alcun problema con i pedoni o i rappresentanti dell’ordine pubblica. Innanzitutto bisogna dire che il legislatore non ha dato specifiche indicazioni, però sul punto può essere di supporto l’art. 182 c.d.s., comma 4, il quale stabilisce che: “I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza”.

Chiarito tutto ciò è possibile affermare che: i ciclisti possono transitare nelle aree pedonali, in assenza di specifici divieti introdotti dal Comune con apposita ordinanza e posti all’ingresso delle stesse aree. Nel caso in cui possono essere di intralcio o pericolo per i pedoni, la bici deve essere condotta a mano e loro sono assimilati ai pedoni.

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