ATTO DI SIGNIFICAZIONE Aderendo totalmente alla delibera n. 14/2024 dell’Organo Consiliare e dell’Ordine del Giorno approvato sempre dal Consiglio Comunale in data 28.11.2024, unico ed esclusivo titolare del diritto-dovere di disciplinare l’assetto urbanistico del Comune, che ha dichiarato la propria esplicita contrarietà all’approvazione del progetto presentato dall’ASP di Messina per la realizzazione di una “ Casa di Comunità” nell’area di San Giorgio in Lipari, sita a distanza inferiore ai 150 metri dalla battigia, in violazione dell’art. 15 legge regionale Sicilia n. 78/1976, rappresentano ulteriormente i molteplici motivi di illegittimità che inficerebbero l’approvazione del detto progetto dell’ASP Messina, con consequenziali effetti giuridici di danno all’Ambiente, al Paesaggio, all’ordinato assetto urbanistico comunale e, infine, di danno erariale.
Il tema non riguarda solo l'importanza di un progetto per il nostro Territorio, ma coinvolge principi fondamentali di diritto, urbanistica e soprattutto tutela del Paesaggio e dell’Ambiente che gli scriventi, legali rappresentanti dei cittadini, hanno il dovere di difendere unitamente alle prerogative di questo Consiglio Comunale, le cui funzioni istituzionali sono state contrastate ed offese.
In virtù dell’art. 42, lett. b), del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), il Consiglio Comunale è l’unico organo competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica. Questa prerogativa è ulteriormente ribadita dall’art. 16 della Legge Regionale Siciliana n. 78/1976, che prevede che solo il Consiglio Comunale, con una deliberazione adottata a maggioranza qualificata dei due terzi, possa avanzare al Presidente della Regione istanza di deroga al vincolo di inedificabilità entri i 150 metri dalla battigia previsto dal precedente art. 15.
L’eventuale deroga concessa dal Presidente della Regione deve essere preceduta da una richiesta approvata dal Consiglio Comunale mediante apposita delibera, escludendo, di fatto, qualsiasi autonoma iniziativa da parte del Presidente della Regione o di un suo delegato.
È quindi evidente che nessun'altra autorità o ente può surrogare questa competenza o derogare alle disposizioni normative regionali senza l’approvazione del Consiglio Comunale. Né l’ASP, né l’Assessore alla Salute, né la Soprintendenza ai Beni Culturali (che di fatto ha rilasciato il parere solo sull’ambito del PTP MO, modificabile, in quanto il vincolo dei 150 mt. dal mare è prettamente urbanistico) possono prevalere su un vincolo normativo di natura legislativa, sovraordinato a qualsiasi strumento urbanistico, parere discrezionale o interpretazione amministrativa.
Nello specifico la Soprintendenza nel proprio parere scrive: la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento, e pertanto sarà cura di codesto Comune valutare la compatibilità dell’opera sotto il profilo urbanistico-edilizio
La Corte di Cassazione ha statuito in modo definitivo:“Il vincolo paesaggistico imposto per legge è inderogabile, salvo espressa previsione legislativa, che deve rispettare la gerarchia delle fonti” (Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 23153/2016).
A conferma di ciò, il Consiglio di Stato ha ribadito: “Un parere favorevole della Soprintendenza non può legittimare interventi contrari a vincoli paesaggistici legislativamente previsti” (Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza n. 4921/2019).
Nel nostro caso, la normativa non consente deroghe, nemmeno per finalità di interesse pubblico, se non nella forma prevista dall’art. 16 della L.R. 78/1976. Come sappiamo, il Consiglio Comunale di Lipari ha già espresso parere negativo con la Delibera n. 14 del 29 luglio 2024, negando esplicitamente la deroga richiesta.
Si rende, pertanto, necessaria una riflessione sull'art. 56, comma 1, del D.L. n. 77/2021, che introduce una deroga alla disciplina urbanistica e alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche. La norma prevede che il permesso di costruire per i programmi di edilizia sanitaria di competenza del Ministero della Salute, previsti nel PNRR, possa essere rilasciato senza il rispetto delle normative urbanistiche ordinarie, al fine di semplificare e velocizzare i processi legati all’attuazione dei progetti previsti dal PNRR.
Innanzitutto, come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa, in particolare dal TAR Sicilia, “Le norme regionali che impongono vincoli assoluti in materia paesaggistica e urbanistica non possono essere derogate neanche in presenza di disposizioni statali che prevedano agevolazioni per opere di interesse pubblico” (Sentenza Tar Sicilia n. 2947/2020).
La predetta sentenza ribadisce che la tutela paesaggistica non può essere compromessa da interventi che, pur finalizzati a scopi di utilità sociale, non rispettano i vincoli previsti dalla legge.
Nel caso specifico, il vincolo di inedificabilità entro i 150 metri dalla battigia è un vincolo inderogabile che non rientra nelle agevolazioni previste dal Decreto 77/2021, il quale riguarda esclusivamente discipline urbanistiche ordinarie, non vincoli di legge specifici.
Ma soprattutto, l'art. 56, comma 1, del D.L. n. 77/2021 si scontra con le competenze speciali attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto speciale, norma di rango costituzionale, che conferisce alla Regione poteri esclusivi in materia urbanistica e sanitaria. In particolare, l'art. 14 e l'art. 17 dello Statuto Siciliano assegnano alla Regione competenze in materia di urbanistica, lavori pubblici di interesse regionale, e sanità, comprese le questioni legate alla localizzazione delle opere pubbliche. Di conseguenza, sorgono legittimi dubbi sulla legittimità e sull'applicabilità di tale norma in Sicilia, alla luce dell’autonomia statutaria della Regione.
L’applicazione della suddetta norma nel nostro territorio comporterebbe una violazione delle competenze esclusive della Regione Siciliana, poiché una norma statale che deroga alle disposizioni regionali potrebbe non rispettare il principio di autonomia statutaria.
La Corte Costituzionale ha più volte ribadito che le Regioni a statuto speciale, come la Sicilia, godono di un regime di specialità che implica il rispetto delle loro competenze in materie di loro esclusiva. La giurisprudenza costituzionale ha stabilito che le norme statali non possono derogare a queste competenze, salvo esplicito accordo o disposizioni costituzionali che le giustifichino.
Alcuni precedenti significativi:
• Sentenza n. 234/2018: la Corte Costituzionale ha affermato che lo Stato non può intervenire unilateralmente nelle materie di competenza delle Regioni a statuto speciale senza considerare l'autonomia garantita dallo statuto.
• Sentenza n. 51/2006: la Corte ha escluso che norme statali possano limitare le prerogative delle Regioni a statuto speciale in assenza di una manifestazione di volontà della Regione stessa.
• Sentenza n. 102/2020: la Corte ha chiarito che, pur in presenza di esigenze di uniformità, la competenza legislativa regionale non può essere compressa senza il necessario consenso o recepimento normativo.
Per poter applicare una norma statale che imponga deroghe alla disciplina urbanistica e alle disposizioni regionali, come nel caso dell'art. 56, comma 1, del D.L. n. 77/2021, sarebbe necessario un atto di recepimento o un'intesa tra lo Stato e la Regione Siciliana. In assenza di tali atti, la norma statale non può essere direttamente applicabile nel territorio siciliano.
L’art. 56, comma 1, non prevede esplicitamente un recepimento da parte della Regione Siciliana, né una procedura di consultazione con la Regione stessa, il che rende impossibile la sua applicazione immediata sul territorio senza il recepimento da parte dell’Assemblea regionale Siciliana.
La suddetta norma potrebbe oggi essere applicata in Sicilia soltanto nel rispetto e in coordinamento con quanto previsto dalla vigente Legge Regionale n. 78/1976. D'altronde, lo stesso art. 56, comma 1, del D.L. n. 77/2021 prevede la possibilità, non l’obbligo, del rilascio del permesso di costruire in deroga alla disciplina urbanistica e alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche, ma non esclude né impone che ciò debba avvenire in contrasto con quanto previsto dall’art. 16 della Legge Regionale Siciliana n. 78/1976.
Da aggiungere una considerazione fondamentale che riguarda la tutela costituzionale che viene prevista dall’art. 9 della Costituzione al Paesaggio e all’Ambiente (v. sentenze Corte Costituzionale nn. 218 e 246/ 2017).
A fronte di tanta imponente tutela che la nostra Carta fondamentale presta ai detti Beni protetti, appare assolutamente ingiustificata ed ingiustificabile la semplicistica soluzione che l’ASP di Messina ha adottato, platealmente in contrasto con le leggi vigenti, fidando sull’ausilio della Giunta Comunale e del Sindaco; Organi, però, sforniti del necessario potere di disporre della materia urbanistica nel settore interessato.
Se si vuol invocare da parte dei nominati Soggetti il potere di deroga concesso dall’art. 56 del D.L. 77/2021, convertito nella legge 108/2021, è necessario far presente che il vincolo di legge di inedificabilità coinvolge l’area in esame in modo assoluto e inderogabile e che il medesimo art. 56 legge citata prevede “fatto salvo il rispetto delle disposizioni nazionali o regionali ……di tutela del paesaggio….” .
La norma prevede che la tutela del Paesaggio debba essere prioritaria rispetto a qualsiasi altro interesse pubblico e che, ovviamente, ove si incorra, in caso di deroga, in una palese violazione dell’interesse primario del rispetto dell’Ambiente e del Paesaggio, tutelato espressamente dall’art. 9 della Costituzione, si determina una palese violazione di legge ove non sussista una particolareggiata ed analitica motivazione, (nella specie giuridicamente impossibile a costruire) che giustifichi il sacrificio di quel primario interesse pubblico con l’interesse connesso alla realizzazione della “Casa della salute” specie ove sussistano, e sono state ben individuate, le aree urbane ove realizzare l’opera destinata a soddisfare il suddetto interesse pubblico sanitario.
Al cospetto di un motivato rifiuto del Consiglio Comunale, unico ed esclusivo Organo cui la legge affida - come già detto - la competenza per avanzare la richiesta al Presidente della Regione di deroga al detto vincolo ( art. 16 L.R. n.78/76), ogni atto contrario compiuto dal Sindaco e/o dalla Giunta o dal Dirigente dell’Urbanistica costituisce atto dichiaratamente illegittimo, con palese violazione dei diritti dell’intera cittadinanza alla salvaguardia del proprio Territorio, guarda caso eletto dall’Unesco a Patrimonio dell’Umanità.
Ove si consentisse quanto è stato denegato e prescritto dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti, ma ancor prima delle norme costituzionali di tutela del Paesaggio Eoliano si darebbe origine ad un fatto illecito, risarcibile per responsabilità civile (art. 2043 c.c.) avanti i Giudici ordinari e/o amministrativi e per responsabilità amministrativa e contabile avanti la Corte dei Conti per l’evidente sperpero di denaro pubblico.
Per i richiamati motivi, i sottoscritti Consiglieri col presente atto FORMULANO
INVITO al Sindaco ed alla Giunta Comunale e al Dirigente dell’Urbanistica, nonché al Presidente della Regione Sicilia, all’Assessorato al Territorio e Ambiente e Al Dipartimento per la pianificazione strategica dell’Assessorato della Salute, di rispettare la volontà del Consiglio Comunale e di desistere dall’illegittimo intervento volto a consentire di realizzare un’opera pubblica in area soggetta a vincolo inderogabile, non sussistendo i presupposti di legge posti dal citato art. 56 D.L. 77/2021, siccome convertito, ed anche nel rispetto della volontà dell’Unesco che non potrà tollerare siano alterati i requisiti paesaggistici e ambientali che lo hanno condotto al riconoscimento del Territorio Eoliano quale Patrimonio dell’Umanità.
Con le più ampie riserve di agire nelle debite sedi giudiziarie e giurisdizionali, ove necessario, per la difesa dei diritti di tutta la Cittadinanza.
*Consiglieri comunali d'opposizione