Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti
1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco e' collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.
4. Nella scheda e' indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.
5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Puo' altresi' esprimere un voto di preferenza per un candidato e una candidata alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
6. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parita' viene eletto il piu' anziano di eta'.
7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.
8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.
A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente.
Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio.
9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza A parita' di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza e' attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.
Cause ostative alla nomina ed incompatibilità
L’art. 47, commi 3 e 4, del Tuel, stabilisce che gli assessori nominati dal Sindaco al di fuori dei componenti del consiglio, devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, conferibilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
Si segnala che, oltre alle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal Tuel, occorre verificare prima della nomina degli assessori, anche le cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal de. Lgs. n. 39/2013 (v. schema di dichiarazione “C” alla pag. 55).
1.3.3. Divieti ed esclusioni conseguenti alla nomina
Agli assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo od alla vigilanza del Comune.
I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune dagli stessi amministrato (art. 78, Tuel).
Obblighi di pubblicità e trasparenza degli amministratori locali
Gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni relativi ai titolari di incarichi politici: a) atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; b) curriculum; c) compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti; art. 14, c. 1, lett. f), D. Lgs. n. 33/2013
La disposizione prevede l’obbligo di presentare dichiarazione di cui all’art. 2 della legge n. 441/1982, concernente: a) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l’apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”; 17 b) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi; c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l’apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”.
Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell’art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti. art. 14, c. 1, lett. f), D. Lgs. n. 33/2013 La disposizione prevede l’obbligo di presentare dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4, legge n. 441/1982, concernenti: a) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale (art. 2, c. 1, legge n. 441/1982), intervenute nell’anno precedente, e copia della dichiarazione dei redditi; b) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al precedente p. 1), intervenute dopo l’ultima attestazione, entro i tre mesi successivi alla cessazione dall’ufficio.
Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche. Gli adempimenti relativi al p. 4, sopra indicati, sono riferiti al soggetto interessato, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi a tutti i punti precedenti entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. D. Lgs. n. 39/2013
All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità. 18 Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità. Le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità sono pubblicate nel sito del Comune che ha conferito l’incarico. La dichiarazione di inconferibilità è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.
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