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Salina, "Un Consorzio tra i tre Comuni di Santa Marina Salina, Leni e Malfa, ma ad ostacoli.

Due potrebbero essere favorevoli...".

La proposta già nel 2011 nella seconda isola delle Eolie era stata portata avati dall'ex sindaco Riccardo Gullo. Oggi se ne riparla e potrebbe anche essere allargata a Lipari.

I vantaggi dell’Unione sono sostanzialmente tre:
•non è soggetta al patto di stabilità;
•può sostituire il 100% il personale che va in quiescenza;
•può estendere l’orario dei dipendenti comunali messi a disposizione dell’Unione fino a12 ore settimanali in più.

Inoltre, sono previsti contributi regionali e statali per l’avvio e per il funzionamento ordinario, che la Regione può erogare nel caso in cui l’Unione comprenda almeno tre Comuni e vengano trasferite almeno tre funzioni o servizi.
Nello stesso tempo l’Unione è una forma flessibile, perché si presta ad essere utilizzata per “una geometria variabile” di funzioni e di Comuni, e reversibile nel caso la collaborazione non sia considerata soddisfacente da uno o più partner (l’alternativa è la convenzione).

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di Riccardo Gullo

Ecco lo schema di statuto che a suo tempo (versione 2011) avevo approntato per discuterlo con gli altri due Comuni.I miei tentativi hanno trovato ostacoli diversi.

STATUTO DELL’UNIONE DEI COMUNI DI LENI, MALFA E SANTA MARINA SALINA DENOMINATA “Unione isola di Salina”

Il presente statuto stabilisce le norme fondamentali sull’organizzazione ed il funzionamento dell’unione, composta dai comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina, denominata “Unione isola di Salina”.

Il territorio dell’unione coincide con l’intero territorio dell’isola di Salina e quindi dei tre comuni che la costituiscono.

Lo statuto viene deliberato dai rispettivi consigli comunali con la maggioranza richiesta dalla legge per l’approvazione dello statuto comunale.

Le disposizione di cui al comma precedente si applicano per le modifiche statutarie e per l’ingresso dei comuni nell’unione.

Art. 2 Obiettivi L’unione promuove lo sviluppo dell’intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni ad essa attribuite. I singoli comuni mantengono le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.

L’unione persegue l’autogoverno e, per le finalità e gli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi previsti dall’ordinamento dei comuni in quanto compatibili.

Sono obiettivi dell’unione:

  • promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico delle comunità insediate nel territorio favorendo la partecipazione dell’iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine essa promuove l’equilibrato assetto del territorio isolano nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico dei comuni e le tradizioni culturali delle loro comunità;
  • migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico-finanziarie umane e strumentali, esercitandoli in forma unificata, contribuendo così al superamento dei limiti e degli squilibri economico-sociali;
  • armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti, con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo e sostenibile delle risorse, al fine di ottenere una migliore qualità della vita ed una più effettiva tutela dell’ambiente;
  • ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone; l’efficienza e la maggiore economicità a vantaggio delle collettività;
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  • definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
  • favorire la qualità della vita della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
  • rapportarsi con gli enti sovracomunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.

Art. 3

Durata

L’unione è costituita a tempo indeterminato e decorre dalla data di sottoscrizione dell’atto costitutivo. In qualunque momento i comuni uniti possono addivenire alla fusione, nei modi previsti dalla legge.

Art. 4

Adesione, recesso e scioglimento

L’adesione di altri comuni, a parità di condizioni nella rappresentanza degli organi dell’unione, potrà avvenire con apposita deliberazione consiliare del comune che intende aderire, con la quale vengano stabilite le condizioni d’ingresso da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dell’unione, previo parere obbligatorio e vincolante dei consigli dei comuni aderenti.

Ogni comune dell’unione può recedere anche unilateralmente non prima di tre anni dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo, con deliberazione consiliare adottata con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie. Gli effetti del recesso decorreranno dall’esercizio finanziario successivo alla comunicazione del recesso, che comunque deve avvenire entro il 30 giugno.

Il recesso di uno dei comuni aderenti all’unione determina lo scioglimento della stessa.

In caso di scioglimento dell’unione, il presidente pro tempore assume le funzioni di commissario liquidatore ed esercita tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi della stessa unione.

Per l’esercizio delle proprie funzioni l’unione si avvale del personale assegnato dai singoli comuni.

Art. 5

Stemma, gonfalone e sede

Lo stemma dell’unione è il seguente: campo di cielo, all’isola di Salina, di verde, la massa posta centralmente e a sinistra più alta e più lunga, la massa minore posta a destra, essa isola fondata sulla campagna di azzurro mareggiata di argento, e sormontata a destra dal grappolo d’uva di oro, unito al tralcio di verde posto in fascia, pampinoso di due, dello stesso, un pampino a destra l’altro a sinistra; al centro da ………….; a sinistra da un’ancora di nero con la tube di rosso; il tutto sotto il capo di rosso caricato dalle tre stelle di cinque raggi, di argento. Ornamenti esteriori da Comune.

Schematicamente lo stemma riprende gli elementi araldici basilari degli stemmi adottati nei tre Comuni e dell’isola di Salina e tre elementi specifici dei tre rispettivi comuni, il grappolo d’uva per Leni, il falco per Malfa e l’ancora per Santa Marina Salina.

Un elemento di collegamento è rappresentato dall’isola e dalle tre stelle che simboleggiano sia l’esistenza e l’identità di tre comuni, sia il culto della Madonna del Terzito, il cui santuario si trova al centro delle due montagne, nel territorio del comune di Leni.

La scelta del colore verde dell’isola evidenzia l’impegno degli isolani nei confronti della salvaguardia e tutela dell’ambiente.

Il gonfalone dell’unione è il seguente: drappo di rosso in alto, ……….. in mezzo e bianco in basso, caricato della stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione dell’Unione.

I colori del drappo richiamano quelli in uso nei tre gonfaloni dei comuni dell’isola di Salina.

L’uso della stemma e del gonfalone sarà disciplinato da apposito regolamento dell’unione.

L’unione ha la propria sede presso il comune di …………, nella sede municipale.

I suoi organi e uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi purché compresi nell’ambito del territorio dell’unione.

Il presidente pro-tempore dell’unione stabilisce il luogo dove si terranno le riunioni della giunta. Il presidente pro-tempore dell’assemblea dell’unione stabilisce il luogo dove si terranno le riunioni della stessa.

Presso la sede dell’unione e presso gli altri due comuni dell’isola è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare all’albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi di pertinenza dell’unione. La pubblicazione degli atti e provvedimenti deve comunque avvenire nei comuni appartenenti all’unione, in qualunque forma vi si dia luogo.

Art. 6

Oggetto

L’unione può esercitare, in relazione agli obiettivi di cui all’art. 2, le funzioni e le competenze relative ai seguenti servizi:

  • servizi demografici e statistici;
  • servizi di protezione civile;
  • gestione economica previdenziale e valutazione del personale, nonché del contenzioso del lavoro;
  • gestione sistemi informatici integrati, formazione professionale dipendenti dei comuni associati, nonché promozione e diffusione dell’innovazione organizzativa, tecnologica e professionale dei servizi di competenza comunale, contrattazione decentrata;
  • servizi di comunicazione e pubbliche relazioni;
  • politiche di sviluppo e promozione del territorio di interesse sovracomunale;
  • promozione attività culturali, turistiche e sportive di interesse sovracomunale e gestione delle stesse;
  • rapporti con i cittadini residenti all’estero;
  • gestione catasto;
  • polizia municipale;
  • gestione servizi di assistenza sociale;
  • gestione delle politiche di pari opportunità;
  • trasporto pubblico urbano e sovracomunale;
  • contenzioso;
  • lotta al randagismo;
  • politiche dell’immigrazione;
  • gestione dei contratti di telefonia fissa e mobile;
  • impiantistica sportiva;
  • attività commerciale e produttiva;
  • sportello informa giovani;
  • servizi scolastici: mensa scolastica e trasporto;
  • biblioteche comunali;
  • servizi di pubbliche affissioni e pubblicità;
  • gestione tributi;
  • gestione integrata dei rifiuti;
  • gestione del territorio e dell’ambiente;
  • costituzione dell’ufficio Europa per i rapporti con la Comunità europea, anche tramite partneriato pubblico e privato;
  • controllo gestione e distribuzione acqua potabile;
  • gestione manutenzione stradale, verde pubblico, arredo urbano e patrimonio comunale.

Il trasferimento delle competenze e delle funzioni è predisposto su indicazione della giunta dell’unione e/o dei consigli comunali di uno dei due comuni, sulla base della valutazione economica del servizio da organizzare.

L’attribuzione effettiva delle competenze e delle funzioni si perfeziona con l’adozione di provvedimenti consiliari dei due comuni, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 267/2000.

A seguito del trasferimento delle competenze e funzioni su una data materia, l’unione diviene titolare di funzioni amministrative occorrenti per la sua gestione e ad essa competono tasse, tariffe e contributi, ivi comprese la loro determinazione, prelievo ed accertamento.

Le funzioni suddette dovranno essere svolte privilegiando lo strumento della programmazione, determinando gli obiettivi, nell’ambito dei bilanci di previsione, mediante la definizione di precisi progetti e la predisposizione di indicatori per il loro costante monitoraggio.

All’unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con apposita deliberazione dei consigli comunali, modificativa del presente statuto.

Le giunte comunali, in relazione ai servizi di cui al comma 1, dovranno chiaramente indicare tempi e modalità per l’assegnazione del personale, disciplinando nel contempo tutti gli istituti contrattuali ad essa connessi e necessari allo scopo, indicando le eventuali soluzioni di carattere transitorio a garanzia della continuità delle prestazioni dei servizi.

Titolo II

ORGANI DELL’UNIONE

Art. 7

Organi

Sono organi dell’unione: l’assemblea dell’unione, il presidente, la giunta dell’unione.

Art. 8

L’assemblea

L’assemblea dell’unione è composta da un numero di consiglieri pari a 9 così ripartiti:

Leni n. 3 consiglieri, Malfa n. 3 consiglieri e Santa Marina Salina n. 3 consiglieri.

I rappresentanti degli enti in seno all’assemblea dell’unione vengono eletti dai rispettivi consigli comunali a maggioranza relativa con unica votazione garantendo la rappresentanza delle minoranze.

L’elezione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di costituzione dell’unione.

I componenti dell’assemblea dell’unione restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino all’assunzione della carica da parte dei nuovi componenti.

L’assemblea dell’unione viene integrata dai nuovi rappresentanti ogni qualvolta si procede alle elezioni amministrative in uno o più dei comuni aderenti entro trenta giorni dall’insediamento del consiglio comunale; analogamente si procede all’integrazione nel caso in cui uno o più

dei suoi componenti si dimetta o cessi per qualsiasi motivo dalla carica di consigliere comunale.

La presidenza dell’assemblea dell’unione è attribuita ad uno dei componenti, eletto con la maggioranza dei voti dei componenti espressi mediante votazione segreta con le stesse modalità per l’elezione del presidente del consiglio comunale. Analogamente viene eletto un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il presidente ed il vice presidente dell’assemblea dell’unione durano in carica 30 mesi e vengono sostituiti a turno da componenti dell’altro comune. In fase di prima applicazione dello statuto il presidente del consiglio dell’unione è scelto fra i componenti dei consiglieri comunali di …………. Lo stesso sarà sostituito, a turno, da un consigliere degli altri comuni alla metà del rimanente mandato.

La prima riunione dell’assemblea dell’unione viene convocata dal sindaco del comune sede dell’unione per la sola costituzione della stessa e viene presieduta dal consigliere dell’unione più anziano di voti del comune dove ha sede l’unione.

Art. 9

Competenze

L’assemblea dell’unione è espressione dei comuni che la costituiscono e pertanto ne è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

Rientrano nelle competenze dell’assemblea dell’unione l’adozione di tutti quegli atti ad essa riservati dal presente statuto e/o dai regolamenti nonché di quelli riservati dalla legislazione regionale al consiglio comunale.

Art. 10

Sessioni e convocazione

L’assemblea dell’unione è convocata e presieduta dal suo presidente che ne formula l’ordine del giorno.

L’attività dell’assemblea dell’unione si svolge in sessioni.

Le sessioni devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; riducibili a tre in caso d’urgenza; in caso d’eccezionale urgenza, la convocazione dell’adunanza può avvenire 24 ore prima.

Il presidente convoca l’assemblea dell’unione oltre che su sua iniziativa anche su richiesta di almeno tre dei componenti l’assemblea dell’unione o del presidente dell’unione; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza propria e documentati in una proposta di deliberazione.

La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun componente, anche tramite fax e/o e-mail, nel domicilio eletto nel territorio dei comuni, nonché al presidente dell’unione ed al sindaco dell’altro comune.

L’elenco degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai comuni che costituiscono l’unione per la sua affissione nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Le sedute dell’assemblea dell’unione di regola sono pubbliche e le votazioni sono assunte a scrutinio palese. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

L’assemblea è validamente riunita con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge, lo statuto o i regolamenti prevedano una maggioranza diversa.

Alle riunioni dell’assemblea partecipano il presidente dell’unione o un suo delegato componente della giunta dell’unione. I componenti della giunta dell’unione possono altresì intervenire alle adunanze dell’assemblea.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, per le adunanze e le deliberazioni dell’assemblea dell’unione si applica la legislazione regionale in materia.

Art. 11

Componenti l’assemblea dell’unione

Lo status giuridico dei componenti dell’assemblea dell’unione è quello previsto dalla legge regionale n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Se un componente non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione dell’assemblea dell’unione. A tale riguardo, il presidente, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata, provvede per iscritto a comunicare all’interessato l’avvio del procedimento amministrativo.

Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire all’assemblea dell’unione eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, l’assemblea esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, in merito alla decadenza dalla carica.

Art. 12

Diritti e doveri

I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinati da apposito regolamento.

I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’unione nonché da eventuali sue aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dall’apposito regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

I consiglieri si riuniscono in locali idonei all’interno della sede dell’unione o in un altro luogo indicato nella  

convocazione e dispongono della struttura organica dell’ente per l’esercizio della propria attività istituzionale.

I consiglieri rappresentano l’intera comunità dell’unione ed esercitano la loro funzione senza vincoli di mandato.

Art. 13

Le commissioni consiliari

L’assemblea dell’unione, al fine di favorire l’esercizio delle proprie funzioni mediante attività consultiva, di esame e parere preliminare sugli atti deliberativi del consiglio, può istituire, nel proprio seno, commissioni permanenti, composte da n. 3 membri.

Il presidente viene eletto nell’ambito della commissione a maggioranza dei componenti.

Può, altresì, costituire commissioni temporanee o speciali per lo studio di specifici problemi, oppure per controllare specifiche attività.

Le commissioni consiliari possono effettuare indagini conoscitive, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati, al fine di acquisire informazioni utili e propositive all’attività dell’assemblea dell’unione.

Le commissioni hanno diritto di ottenere dal presidente dell’unione, dagli uffici e dipendenti, informazioni e l’accesso a dati, atti e documenti utili all’espletamento del proprio mandato.

Il presidente e gli assessori non fanno parte delle commissioni consiliari permanenti, ma hanno facoltà e l’obbligo, se invitati, di intervenire ai lavori di tutte le commissioni senza diritto di voto.

Il regolamento stabilisce le forme di pubblicità dei lavori, determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione.

Art. 14

Presidente dell’unione

Il presidente dell’unione è a rotazione il sindaco pro tempore di uno dei comuni partecipanti alla stessa. Il presidente dell’unione dura in carica 30 mesi. Alla scadenza del mandato si procederà alla rotazione.

In fase di prima applicazione presidente dell’unione è il sindaco del comune di ……….. Lo stesso sarà sostituito a rotazione dai sindaci degli altri comuni dell’isola.

Successivamente i sindaci si alternano a rotazione nella carica e la mantengono per trenta mesi. Ogni subentro nella carica di presidente dell’unione sarà seguito dal passaggio delle consegne, di cui dovrà essere redatto apposito processo verbale a cura del segretario dell’unione, sottoscritto da entrambi i sindaci.

Il presidente rappresenta l’unione, convoca e presiede la giunta dell’unione ed è l’organo responsabile dell’amministrazione; sovrintende all’espletamento delle funzioni ed alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi, impartisce direttive agli organi gestionali in ordine agli indirizzi politico-amministrativi ed agli obiettivi gestionali.

Il presidente ha inoltre competenza e poteri di indirizzo e di coordinamento sull’attività degli altri componenti la giunta dell’unione, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.

Il presidente compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dallo statuto e dai regolamenti all’assemblea dell’unione e che non rientrano nelle competenze della giunta dell’unione, del segretario e dei responsabili dei servizi.

Il presidente svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti adottati dell’unione, nonché esercita le competenze riconosciute al sindaco dal decreto legislativo n. 267/2000 e dalla legislazione regionale, purché compatibili con il presente statuto e con le tipologie di servizi assolti dall’unione.

Il presidente può affidare ai singoli componenti della giunta dell’unione il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell’amministrazione o a specifici progetti, vigilando sull’esercizio dell’attività amministrativa e di gestione.

Lo status giuridico del presidente dell’unione è quello previsto dalla legge regionale n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15

Vice presidente

Il vice presidente viene nominato dal presidente tra i componenti della giunta appartenenti ad altro comune dell’unione e lo sostituisce nell’esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento del vice presidente le funzioni del presidente sono assunte dal componente più anziano d’età.

Lo status giuridico del vice presidente dell’unione è quello previsto dalla legge regionale n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16

Linee programmatiche

Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate all’assemblea dell’unione, da parte del presidente, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il suo mandato politico-amministrativo.

Ciascun consigliere componente dell’assemblea dell’unione ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento dell’assemblea dell’unione.

A metà e al termine del mandato politico-amministrativo, il presidente presenta all’assemblea dell’unione il documento di rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione dell’assemblea dell’unione, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 17

La giunta dell’unione

La giunta dell’unione è organo di impulso e di indirizzo, collabora col presidente per il governo dell’ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

Adotta collegialmente tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni ed atti fondamentali approvati dall’assemblea dell’unione. In particolare esercita le funzioni di indirizzo amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti a metà e fine mandato.

La giunta dell’unione, in particolare:

  • approva lo schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di rendiconto della gestione;
  • approva gli schemi di regolamento;
  • approva il progetto di programma triennale delle opere pubbliche;
  • approva i progetti preliminari e di massima;
  • decide in ordine alle azioni da intentare e sostenere in giudizio di qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi giurisdizionali e arbitrati e autorizza il presidente a stare e a resistere in giudizio davanti all’autorità giudiziaria e a qualsiasi altra giurisdizione speciale;
  • decide in ordine ad eventuali transazioni;
  • decide in ordine a consulenze legali, a collaborazioni esterne non espressamente riservate al presidente, determinandone il compenso e le condizioni.

Rientra nelle competenze della giunta dell’unione l’adozione di tutti quegli atti ad essa riservati dal presente statuto e/o dai regolamenti nonché di quelli che non siano riservati dalla legislazione vigente al consiglio, al presidente ovvero agli organi burocratici.

Art. 18

Composizione della giunta

La giunta dell’unione è composta dal presidente dell’unione e da tre assessori, uno per ciascun comune  

dell’isola, designati dal presidente pro-tempore dell’unione, scelti, di concerto tra i Sindaci, fra i consiglieri comunali che non appartengono all’assemblea dell’unione.

Lo status giuridico dei componenti della giunta dell’unione che non siano presidente o vice presidente è quello previsto dalla legislazione regionale per gli assessori.

In caso di allargamento dell’unione ad altri comuni, il numero degli assessori sarà aumentato proporzionalmente di una unità per ogni comune.

Art. 19

Funzionamento della giunta

La giunta dell’unione è convocata e presieduta dal presidente, che coordina l’attività dei suoi componenti e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli componenti.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Le sedute non sono pubbliche.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, per le adunanze e le deliberazioni della giunta dell’unione si applica la legislazione regionale in materia.

 

Titolo III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 20

Partecipazione popolare

L’unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

Art. 21

Accesso agli atti

Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento che stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 22

Diritto di informazione

Tutti gli atti dell’amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all’albo pretorio dei tre comuni, nonché nelle altre forme di pubblicazione previste per legge.

Art. 23

Istanze

Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al presidente dell’unione istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

Art. 24

Rapporti con i comuni componenti l’unione

L’unione invia ai comuni aderenti le deliberazioni adottate dagli organi collegiali.

Per argomenti di particolare rilievo, di competenza dell’assemblea dell’unione, possono essere richiesti pareri ai singoli consigli comunali.

Art. 25

Rapporti con altri enti

L’unione può avvalersi di tutte le forme associative e di partecipazione previste dalla legislazione vigente.

Art. 26

Obiettivi dell’attività amministrativa e della gestione

L’unione informa la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 27

Principi strutturali e organizzativi

Gli organi dell’unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all’efficienza nell’uso delle risorse.

L’azione amministrativa deve tendere all’avanzamento progressivo dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione dell’area e dell’ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell’unione.

A tal fine l’unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico curando altresì la progressiva informatizzazione della propria attività secondo metodi che ne consentano l’accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei comuni od altri luoghi idonei.

Per la semplificazione e la qualità dell’azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali. Il presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione.

Nello spirito di concreta collaborazione fra enti, l’unione:

  • ricerca con le amministrazioni comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;
  • indirizza e coordina l’adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell’attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei comuni.

Art. 28

Organizzazione degli uffici e dei servizi

L’unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei comuni partecipanti.

L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali.

L’unione disciplina, con apposito regolamento approvato dalla giunta dell’unione nel rispetto dei principi generali stabiliti dall’assemblea, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contenente la dotazione organica del personale, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto del principio di separazione tra funzione politica e di controllo attribuita all’assemblea dell’unione, al presidente e alla giunta dell’unione e funzione di gestione attribuita agli organi burocratici, e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.

Art. 29

Organico e organizzazione degli uffici

La dotazione organica dell’unione può essere costituita da:

  • personale proprio;
  • personale comandato o distaccato dai comuni.

I criteri della logica organizzativa sono l’autonomia, la funzionalità, l’economicità e l’innovazione.

Per una moderna e funzionale organizzazione l’amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficienti ed efficaci l’azione amministrativa e la gestione. In particolare sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l’automazione negli uffici e servizi.

L’unione si avvale dell’opera del personale dei singoli comuni aderenti.

L’esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell’unione comporta l’unificazione delle relative strutture burocraticco-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni. La retribuzione a qualsiasi titolo del personale dei comuni degli enti che presta l’attività presso l’unione dei comuni viene determinata dalla giunta dell’unione.

Art. 30

Responsabili degli uffici e dei servizi

I responsabili dei servizi provvedono agli atti di gestione dell’ente per l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell’amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, gli uffici e i servizi a essi assegnati secondo le direttive impartite dal presidente e/o dalla giunta dell’unione, cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

Essi sono individuati dalla giunta dell’unione e nominati dal presidente, tra le figure apicali delle aree di attività indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

Art. 31

Segretario dell’unione

Il segretario dell’unione è nominato dal presidente dell’unione fra i segretari comunali pro-tempore dei comuni dell’unione; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono temporaneamente assunte da un vice segretario dell’unione, se nominato.

Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni d’assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell’unione.

Il segretario inoltre:

  • partecipa con funzioni consultive, referenti e d’assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta dell’unione e ne cura la verbalizzazione, avvalendosi degli uffici;
  • roga tutti i contratti nei quali l’unione è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
  • esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dai regolamenti o conferitagli dal presidente dell’unione.

Il segretario è nominato per un periodo di anni uno, prorogabile.

Lo stato giuridico del segretario è stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 32

Il vice segretario

L’unione può avere un vice segretario, nominato dal presidente dell’unione tra i dirigenti dei comuni dell’unione.

Il vice segretario coadiuva il segretario dell’unione e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Il vice segretario può svolgere le funzioni di responsabile dei servizi amministrativi.

Il vice segretario è nominato per un periodo di anni uno, prorogabile.

Titolo V

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 33

Attività finanziaria

Per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, all’unione si applicano le disposizioni dettate per gli enti locali.

L’unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

L’unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono stati attribuiti.

La finanza locale dell’unione è costituita da:

  • contributi erogati dallo Stato;
  • contributi erogati dalla Regione;
  • trasferimenti operati dai comuni componenti;
  • tasse e diritti per servizi pubblici;
  • risorse per investimenti;
  • finanziamenti da bandi europei;
  • altre entrate.

Art. 34

Rapporti finanziari con i comuni dell’unione

L’unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall’unione stessa.

L’eventuale contributo annuale al bilancio dell’unione a carico dei comuni è determinato dalla differenza tra  

l’ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate dell’unione.

La spesa a carico di ogni singolo comune è calcolata in proporzione al numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio finanziario in cui si redige il bilancio.

È fatto obbligo all’unione di comunicare, entro il 31 ottobre, eventuali scostamenti o variazioni nelle previsioni a carico dei comuni, per consentire, in fase di assestamento, di adeguare il relativo stanziamento di spesa.

Art. 35

Bilancio e programmazione finanziaria

L’unione, previo accordo programmatico annuale con i comuni e secondo i termini e le modalità previsti per i comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo.

L’attività economico-finanziaria dell’unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli enti locali.

Le modalità organizzative per lo svolgimento dell’attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

Art. 36

Controllo economico della gestione

Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 37

Revisione economica e finanziaria

La revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore dei conti, nominato dall’assemblea dell’unione, ai sensi della legislazione regionale in materia.

Al revisore si applicano le disposizioni di cui agli artt. 234 e segg. del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 38

Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell’ente è svolto, ai sensi di legge, da un istituto bancario.

I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE

Art. 39

Costituzione

L’unione si costituisce a seguito della sottoscrizione dell’atto costitutivo.

Fin quando l’unione non si dota di propri regolamenti, si dovranno osservare le norme regolamentari del comune in cui ha sede l’unione, in quanto compatibili.

Art. 40

Norme finanziarie

L’unione delibera entro 90 giorni dal proprio insediamento il bilancio di previsione.

Nelle more dell’avvio di un proprio servizio di tesoreria ogni riscossione e pagamento avvengono presso le singole tesorerie comunali per le loro spettanze, o presso la tesoreria di uno dei comuni aderenti all’unione, previa convenzione, la cui durata non potrà comunque essere superiore a mesi otto.

In sede di prima applicazione e sino all’approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli comuni costituiscono, in favore dell’unione, un fondo per le spese di primo funzionamento e di primo impianto, la cui entità è proporzionale al numero degli abitanti di ciascun comune, risultante al 31 dicembre 2001.

Il presente statuto è stato approvato:

dal consiglio comunale del comune di Leni con delibera n. … del …………..; è stato affisso all’albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi a decorrere dal ……………….. al n. …..; lo stesso è entrato in vigore decorsi i trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio in data …………………..;

dal consiglio comunale del comune di Malfa con delibera n. … del …………… ; è stato affisso all’albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi a decorrere dal ……………. al n. …..; lo stesso è entrato in vigore decorsi i trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio in data ………………….;

dal consiglio comunale del comune di Santa Marina Salina con delibera n. … del …………… ; è stato affisso all’albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi a decorrere dal …………al n. …..; lo stesso è entrato in vigore decorsi i trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio in data ………………….;

 

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