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Dettagli...

EMAILdi Renato Cacciapuoti

Gentili direttore, Approfitto, ancora una volta, della disponibilità e della risonanza del giornale online, per informare i cittadini della recente modifica apportata dall'Ordinanza Sindacale n.° 73/2014 recante: "combustione nel luogo di produzione, di materiale vegetale derivante da sfalci, potature o ripuliture" che, a sua volta, trae origine dal Decreto Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana n.° 234GAB del 30 settembre 2014 rubricato: " Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela dell'ambiente e l'efficientismo energetico".

L'argomento, a mio avviso, merita un approfondimento in considerazione delle ripetute modifiche normative sopraggiunte in pochi mesi che hanno creato indubbiamente non pochi problemi di "comprensione" sia ai cittadini che agli stessi organi di controllo.
La su menzionata Ordinanza, che abroga la precedente in materia (n.° 40 del 17/07/2014) fissa i paletti entro i quali è possibile la combustione dei residui di origine vegetale.

Per cominciare è consentita la bruciatura dei residui prodotti nello stesso luogo di produzione, in piccoli cumuli e quantità giornaliere di un metro stero per ettaro, a una distanza non inferiore di metri cento dai margini esterni di un bosco o di area protetta.
Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dal 15 luglio al 15 settembre la combustione è sempre vietata.

Nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 luglio e tra il 16 settembre e il 15 ottobre, l'attività di eliminazione attraverso il fuoco si deve effettuare ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle arre protette.

Con appositi atti autorizzativi è possibile richiedere deroghe al competente Servizio Ispettorato Ripartimentale delle foreste attraverso istanza motivata, almeno venti giorni prima dell'esecuzione dei lavori; a tal riguardo, per la documentazione da allegare all'istanza, si consiglia la lettura integrale dell'art. 1 lett. E del D.A. 234GAB del 30/09/2014.

Tra le modifiche più importanti e forse più "discutibili"della novella statuizione sindacale vi è quella dell'orario giornaliero entro il quale deve avere inizio e terminare l'accensione e dunque la combustione dei residui vegetali che è compreso tassativamente tra le 06.00 e le 08.00. Su questo punto invece il Decreto Assessoriale fissa il termine fino alle 09.00 - sinceramente non comprendo perché il Comune di Lipari abbia scelto di ridurre le ore da tre a due (?!).

Continuando l'illustrazione dell'ordinanza, si evidenzia che il fuoco deve essere controllato fino alla sua totale estinzione e l'area ove avviene la bruciatura deve essere preventivamente ripulita da materiale infiammabile, per una fascia ampia almeno quindici metri, nonché, sorvegliata da personale sufficiente, fisicamente idoneo e fornito di attrezzature atte allo spegnimento.

Ultimo aspetto, ma non meno importante, è quello che si riferisce alle sanzioni previste per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza. A mio giudizio, questa parte poteva essere meglio specificata proprio per dissuadere i cittadini da comportamenti illeciti e per renderli meno "esposti" di fronte ai controlli da parte degli organi di polizia. La violazione delle prescrizioni, nelle aree e nei periodi a rischio incendio (15 giugno – 15 ottobre) è punita con una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 1.032,00 a un massimo di € 10.329,00. Fuori dal suddetto periodo per le violazioni delle sopracitate norme si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della L. 950/67 e s.m.i.

Restano ferme, ovviamente, le sanzioni penali previste dagli artt. 423 e seguenti del codice penale e dall'art. 650 c.p. "inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità" - in questo caso il Sindaco.
Si sottolinea, inoltre, a scanso di errate interpretazioni e prassi dure a morire, che anche bruciando entro gli orari consentiti è vietato provocare molestie attraverso i fumi di combustione alle persone che abitano nelle vicinanze. Siffatta circostanza, che si verifica molto spesso, è punita dall'art. 874 c.p. e costituisce uno dei motivi più comuni di richiesta di intervento agli organi preposti al rispetto della normativa vigente.

Recentemente ho assistito al saggio spettacolo 2014 di danza organizzato dagli "Angel's Dance" tenutosi nell'anfiteatro al Castello di Lipari.
Con mia grande sorpresa e meraviglia ho notato la presenza di alcuni ragazzi – dotati di casacca e berretto – con la scritta: "Protezione civile".
Durante lo spettacolo, con ammirevole dedizione e spirito di servizio, invitavano gli spettatori "indisciplinati" a liberare le vie di fuga o a non arrampicarsi sulla ringhiera perimetrale.
Poi, in più occasioni, il presentatore, su suggerimento della "Protezione civile comunale", invitava il pubblico a liberare le scale, per non incorrere in "problemi".
Premesso che chi scrive, anche per passate esperienze personali, elogia e sostiene qualsiasi forma di volontariato senza scopo di lucro, tuttavia, non può avallare, né tollerare, l'utilizzo del "volontario" di Protezione civile, con modalità difformi a quelle previste dalle leggi vigenti.
Pur riconoscendo la funzione positiva svolta in quel contesto appare "sconcertante" l'utilizzo da parte del Comune di Lipari di volontari per garantire, in qualche modo, la sicurezza degli spettatori durante un pubblico spettacolo esponendoli inconsapevolmente a indebiti sconfinamenti di competenza.
Giova ricordare, al riguardo, solo per inciso, che ben altri sono gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza pubblica nel corso di uno spettacolo e ad altri è demandato il compito di controllare il rispetto delle norme sulla sicurezza e di prevenzione degli incendi...
Chi, ha disposto l'utilizzo di questi ragazzi volenterosi e ne ha fissato preventivamente i limiti d'azione ?
Sarebbe troppo facile e soprattutto ingiusto prendersela con chi era lì a offrire gratuitamente il proprio tempo libero al servizio della cittadinanza.
Qualcuno, dunque, ha organizzato il loro servizio, ha distribuito il vestiario, ha fornito indicazioni operative.
A costui è sfuggito che il volontario di protezione civile trova la sua ragione d'essere e il suo presupposto, ma anche il suo limite, proprio nelle finalità chiaramente espresse dalla legge, e cioè nello svolgimento di attività "volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi " (art. 3 c.1, della L. n.225/1992) e non certamente in servizi di ordine pubblico e sicurezza all'interno di uno spettacolo di danza e musicale.
Lipari ha grande bisogno, del volontariato di P.C. formato, specializzato, motivato, organizzato, dotato di mezzi e attrezzature, non ha, invece, bisogno di palliativi che, probabilmente, servono solo per coprire lacune e inefficienze dell'apparato comunale.
Chiedere al volontario di P.C. di svolgere attività estranee e atipiche significa sminuirne l'essenza, delegittimarne in partenza la dignitosissima funzione. Far parte del sistema nazionale di P.C. è una cosa seria. Non è esibire un emblema o una divisa ricevuta dopo aver apposto una firma...
Alla luce di quanto sopra, ci si augura di non assistere più a casi similari, in caso contrario, gli abusi saranno segnalati al Dipartimento Nazionale e Regionale della Protezione Civile, nonché, alla competente Autorità Giudiziaria.

LE REAZIONI.

In riferimento all'articolo apparso sui notiziari online circa la descrizione e il commento a firma del cittadino Cacciapuoti e riferito all'utilizzo del volontariato di Protezione Civile, nel pieno rispetto della libertà espressiva e di informazione si precisa quanto segue:
Il volontario è destinato ad operare in situazioni di emergenza causate sia da fenomeni naturali (terremoti, alluvioni, frane, nevicate eccezionali, trombe d'aria, grandinate, temporali) sia da fenomeni connessi con l'attività dell'uomo (grandi manifestazioni, incidenti stradali di particolare eccezionalità, incidenti industriali con rilascio incontrollato di energia o sostanze pericolose ecc.).
Gli interventi dei volontari possono essere sia diurni che notturni, possono essere eseguiti in spazi aperti ed in ambiti confinati, possono prevedere lo spostamento di oggetti, l'utilizzo dell'elettricità, di attrezzature meccaniche più o meno impegnative (motopompe, motoseghe ed altre attrezzature meccaniche), l'esecuzione di pratiche di rianimazione cardio-polmonari, di primo soccorso sanitario, di pronto intervento antincendio, ecc...
Fornire queste informazioni è necessario innanzitutto per l'onorabilità del gruppo comunale volontariato di Protezione Civile che con grande entusiasmo si spende per il nostro paese, in evidente carenza di risorse umane a servizio delle attività in questione, oltre a rispondere ad un cittadino che menzionando presunte violazioni di legge e abusi intima segnalazioni al Dipartimento nazionale e Regionale di Protezione Civile nonché alla competente autorità giudiziaria.
Gentilissimo Sig. Cacciapuoti Lei sa che il Sindaco del comune di Lipari è il Capo del locale servizio di Protezione Civile e il responsabile dell'incolumità pubblica allo stesso sono affidati i poteri atti a garantire l'incolumità pubblica negli eventi naturali connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria. (art. 2 comma 1 Legge 24 febbraio 1992 n. 225).
Nessuna violazione di legge vi è nell'utilizzo di personale volontario di Protezione Civile in luoghi dove è previsto un significativo afflusso di persone ai fini di prevenzione e di rapidità nel caso di possibili interventi sempre nei limiti delle competenze riconosciute ad ogni figura utilizzata.
I volontari della Protezione Civile Comunale che coadiuvano il municipio anche nella gestione degli eventi pubblici non sono certamente figure di contorno o meri dispensatori di informazioni. Si tratta di personale preparato ed attento che con entusiasmo e volontà ha affrontato e svolge un costante percorso di formazione e che fornisce un decisivo apporto, sia per la prevenzione di incidenti, sia come personale di primo soccorso nel caso malesseri e/0 problematiche che possono incorrere durante pubbliche manifestazioni o spettacoli.
Cosa diversa se la S.S. vuole entrare nel merito delle scelte fatte dal Sindaco che deve garantire a tutta la cittadinanza e ai visitatori del nostro comune i livelli di sicurezza.

L'Amministrazione Comunale

---Gentile Direttore, ho seguito il botta e risposta a distanza tra il cittadino Renato Cacciapuoti e l'Amministrazione Comunale in merito all'utilizzo dei volontari di protezione civile comunale all'interno di spettacoli e/o manifestazioni pubbliche, e vorrei esprimere il mio punto di vista. Leggendo l'intervento del Sig. Cacciapuoti, risulta a parer mio, del tutto evidente la mancanza di qualsivoglia volontà da parte sua di criticare o muovere in qualche modo appunti di biasimo nei confronti dell'attività svolta dal personale di protezione civile; per converso, ho trovato nel suo discorso parole di elogio e di grande rispetto sia per l'Istituzione, sia soprattutto per i volenterosi ragazzi che spendono la loro opera a servizio della cittadinanza e di quanti vivono le nostre isole per un motivo o per un altro: senza dubbio la nostra società ha bisogno di queste organizzazioni al servizio della tutela dell'incolumità pubblica e privata. Sicuramente bisogna attribuire i giusti meriti all'Amministrazione che ha reso possibile questo servizio indispensabile, tuttavia appare superfluo e fuori luogo "difendere" l'operato del personale di P.C., dal momento che lo stesso non mi pare abbia subito attacchi da parte di nessuno: addirittura si parla di "Fornire informazioni per l'onorabilità del gruppo comunale volontariato di Protezione Civile"....... Per restare in tema di "informazioni", mi sembra che il Cacciapuoti, sempre attento in materia di attivismo sociale, abbia proprio voluto "informare" sulla differenza tra funzioni e competenze del Corpo di Protezione Civile e funzioni di ordine pubblico e sicurezza antincendio. Infine, sempre con l'intento di "informare" la nostra società, e non certo per alimentare polemiche o sentimenti di rivalsa, riporto per inciso il disposto dell'art. 4 comma 5 del D.M. n. 261/1996: "....nei locali ove non sia scritto il servizio obbligatorio di vigilanza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il gestore dovrà provvedere a garantire, durante lo spettacolo, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio. L'idoneità del suddetto personale sarà accertata a cura del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio". Sicuramente una Amministrazione che "deve garantire a tutta la cittadinanza e ai visitatori del nostro comune i livelli di sicurezza", non può trascurare questo ulteriore fondamentale aspetto, oltre "la prevenzione di incidenti e il primo soccorso". Distinti saluti.

Maurizio Mandarano

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