di Claudio Mirabito
Le prime notizie relative al bonus mobilità 2020, previsto dal recente Decreto Rilancio, avevano generato confusione e disappunto da parte di quei cittadini che sembravano essere stati esclusi dal beneficio. La buona notizia è che il bonus riguarda tutti i cittadini maggiorenni residenti in una città capoluogo di regione o provincia, in una delle 14 Città Metropolitane italiane o in un comune con oltre 50 mila residenti.
Ciò significa che anche i residenti nei 108 comuni della Città Metropolitana di Messina, tra cui i 4 delle nostre isole, potranno beneficiare del contributo. Il bonus ha un valore pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500 per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway) ovvero per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Come incentivo può essere richiesto una sola volta dal singolo cittadino maggiorenne e avrà validità dal 4 maggio al 31 dicembre 2020.
Ci si auspica che, anche grazie alla spinta offerta dal bonus, le amministrazioni del territorio, sappiano cogliere l’occasione per promuovere programmi, anche intercomunali, atti allo sviluppo ecosostenibile della mobilità e dei trasporti: l’occasione è preziosa.
Dopo oltre 11 anni, un topo di archivio, trova un decreto dirigenziale che sancisce che la stagione balneare inizia il 1° Maggio e si conclude il 30 Settembre successivo.
Un atto amministrativo emanato da un dirigente regionale, che magari oggi sarà in pensione con mille euro al giorno, che stabilisce quando inizia la stagione balneare cosa si può e non fare sulle spiagge destinate alla balneazione della Sicilia.
Fermo restando che è giusto regolamentare le aree pubbliche ma è pur vero che quando si eccede si rischia di limitare i diritti di libertà del cittadino.
Non riesco ad immaginare quale disturbo dessero mezza dozzina di barchette sparse qua e là nella lunga spiaggia di Canneto, ma così è quindi vanno spostate dall’altra parte del molo ammassate in poche decine di metri con l’impossibilità, in alcuni casi, di potere essere portate in acqua se non spostando altre barche.
Incuriosito sono andato alla ricerca del prezioso documento regionale e dell’ordinanza 19/2005 che farebbe scattare le sanzioni per gli inadempienti; il primo non è altro che un documento amministrativo che tende a mettere ordine tra gli atti delle varie autorità marittime e regola le attività nelle strutture balneari in concessione imponendo, tra l’altro, che dette attività devono iniziare entro il 15/6 e non terminare prima del 15/9; in secondo, che dovrebbe, come già scritto, generare sanzioni per gli inadempienti non parla di piccole imbarcazioni ma regolamenta, tra l’altro, le zone atte a tirare in secco le unità navali, ora definire unità navale un gozzo o una lancia mi sembra un po esagerato.
Ma nel dubbio ho fatto una ricerca:
per unità militare navale si intende sia la singola nave sia un gruppo di navi, omogenee;
la nave è un mezzo di trasporto concepito per il trasporto di merci.
Adesso bisognerà correggere i dizionari, tra le navi e unità navali rientreranno anche le lance ed i gozzi per la pesca dilettantistica o utilizzati per il semplice piacere di spostarsi da una spiaggia all’altra, magari a remi.
Negli anni scorsi c’era la caccia all’ombrellone o alla sdraio dimenticati o anche, impropriamente, lasciati per l’indomani perché era occupazione dell’area demaniale nelle ore notturne.
Quest’anno il problema sono quattro barchette, tirate in prossimità dei muraglioni dove non passano neanche i cani randagi, che creano pregiudizio alla balneazione.
Magari il prossimo anno si scoprirà che è vietato accedere alle spiagge “demaniali” per fare un bagno prima di Maggio e dopo Settembre.
A proposito dell’amico dell’uomo sopra citato, non me ne vogliano gli animalisti, evidenzio che il più volte citato decreto al punto 3 dell’art.3 vieta il transito, la sosta ed il bagno di cani ed altri animali, anche se al guinzaglio, al di fuori degli spazi attrezzati per l’accesso di animali di affezione ai sensi dell’art.4 della L.R. n.15/05. Sono esclusi dal divieto i cani da salvataggio ed i cani guida per non vedenti.
Sono certo che l’amministrazione comunale provvederà nel breve termine ad individuare e limitare delle aree e spazi attrezzati allo scopo.
Il successivo punto 8) vieta la produzione di suoni, a mezzo amplificatori o altoparlanti, che possano arrecare pregiudizio o limitare la percezione di sistemi di allarme; peccato che il centro storico non rientra tra le aree demaniali marittime.
Attenzione queste due limitazioni, come altre che non ho citato, non sono limitate alla stagione balneare ma coprono tutto l’arco dell’anno ed immagino che il punto 3) riguardi anche gli animali randagi che sporcano con i loro escrementi le aree di accesso alle spiagge anche durante la stagione balneare.
Adesso vado a spostare la barchetta di mio figlio, o forse e meglio che la riporto in garage, dove è stata fino a 4 giorni addietro, la rimetto in spiaggia il prossimo inverno tanto sarà protetta dai tetrapodi soffolti.