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cgaCon la Sentenza riportata il consiglio di giustizia amministrativo per la Regione Siciliana ha confermato il mancato accoglimento della sospensiva sentenziato dal tar Sicilia Sezione staccata di Catania proposto dalla ditta avverso al parere contrario espresso dalla Soprintendenza dei beni culturali di Messina per la collocazione di una struttura ombreggiante nella piazza Luigi Salvatore D'Austria di Lipari. Tale richiesta contrasta con il piano territoriale paesistico, con il piano regolatore generale e con il regolamanto sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 52 del 2014, proposto da: Carmela In P. E N.Q. Baiamonte, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Barone, con domicilio eletto presso Alessandra Allotta in Palermo, via Trentacoste N. 89; contro Regione Siciliana; Assessorato Reg.Le Beni Culturali e Identita' Siciliana, Dipartimento Beni Culturali - Serv. Soprintend. Bb.Cc. Messina, rappresentati e difesi dall'avv. Avvocatura, con domicilio eletto presso Avvocatura Dello Stato in Palermo, via De Gasperi, N. 81; nei confronti di Clara Natoli, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Librizzi, con domicilio eletto presso Angiolella Bottaro in Palermo, via Piersanti Mattarella, 1;
per la riforma dell' ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA - SEZ. STACCATA DI CATANIA: SEZIONE II n. 00918/2013, resa tra le parti, concernente edilizia - diniego rilascio autorizzazione alla sostituzione di coperture esterne Visto l'art. 62 cod. proc. amm; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato Reg.Le Beni Culturali e Identita' Siciliana e di Dipartimento Beni Culturali - Serv. Soprintend. Bb.Cc. Messina e di Clara Natoli;Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive; Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 il Cons. Giuseppe Barone e uditi per le parti gli avvocati A. Barone, avv. di Stato Pollara e S. Librizzi; Il Collegio, nei limiti delle valutazioni possibili in sede cautelare, ritiene che i motivi di ricorso non sono assistiti dal prescritto fumus boni juris e che, invece, il provvedimento della sovrintendenza appare correttamente motivato con riferimento ai valori da tutelare P.Q.M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, Respinge l'appello, confermando l'ordinanza impugnata. Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa tra le parti le spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente FF Ermanno de Francisco, Consigliere Silvia La Guardia, Consigliere Alessandro Corbino, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/02/2014 IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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