Lipari - Il piemme vice procuratore generale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana Giuseppe Aloiso ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'ex sindaco Mariano Bruno (rappresentato dall'avvocato Fabrizio Formica) , degli ex assessori Natale Famà, Corrado Giannò, Ivan Ferlazzo, Peppe Finocchiaro, Anna Spinella, Mimma Sparacino, Massimo D'Auria, dell'ex presidente del consiglio Pino Longo (dall'avvocato Salvatore Leone), dei consiglieri comunali Giacomo Biviano e Gesuele Fonti, del dirigente del Comune Francesco Subba, dei dipendenti comunali Francesco Rando, Stefana Salmieri, Francesco Guerriera, dell'ex dirigente-comandante dei vigili urbano Nico Russo e degli ispettori di polizia municipale Franco Cataliotti e Giacomo Marino. Era stato contestato un danno erariale nei confronti del Comune di Lipari derivante da presunte irregolarità nelle procedure di rimborso delle spese di missione, fatti in relazione ai quali, come è noto, è pendente innanzi al tribunale di Barcellona un procedimento penale a seguito dell'operazione "Missions Ghost" condotta dal piemme Giorgio Nicola, che vede coinvolti, tra funzionari amministrativi, dirigenti ed ex consiglieri ed ex amministratori 18 imputati.
LE MOTIVAZIONI DEL PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE.
Allo stato della documentazione acquisita e delle argomentazioni esposte dai consiglieri comunali destinati dall'invito a dedurre, non risulta alcun fondato elemento in ordine alla sussistenza di responsbailità a carico dei 27 presunti responsabili.
Che con particolare riguardao agli amministratori pro tempore del Comune di Lipari deve escludersi la sussistenza di danno erariale in quanto durante l'arco temporale di riferimento era in vigore il sistema di rimborso forfettario delle spese di missione, il cui ammontare è d'importo superiore ai rimborsi effettuati in favore dei richiedenti;
che per quanto concerne le altre fattispecie di danno in contestazione (per la quasi totalità di importo assai modesto), non risultano iregolarità imputabili a comportamento gravmente colposo dei percipienti nè ad illegittimità procedimentali ascrivibili ai responsbaili della liquidazione dei rimborsi, osservando altresi' cone nell'ipotesi (ben dimostrata) dalla signora Avino Mariarosa sia stata dimostrata l'assoluta correttezza del comportamento della predetta dipendente.