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untitlecor.pngDopo aver aspettato invano per due giorni, stamattina abbiamo finalmente potuto prendere visione  del Decreto Legge 08/04/2020 n. 23, approvato dal consiglio dei ministri lunedì 6 aprile, ma del quale fino a questo momento avevamo da esaminare e commentare solamente bozze e notizie, che si sono infatti rivelate imprecise. Ieri sera non c'era ancora ma stamattina...miracolosamente è comparso sul sito

della Gazzetta ufficiale il fascicolo della serie generale n. 94, datato 8 aprile (ieri) e pubblicato probabilmente prima che suonasse la mezzanotte. Sono ben 37 pagine con 44 articoli, che dovremo leggere, esaminare e comprendere nelle loro implicazioni. Per intanto, per quanto riguarda l'atteso rinvio dei termini di versamento di imposte e contributi in scadenza la prossima settimana, le

disposizioni di legge prevedono quanto segue:

1)  vengono rinviati dal 16 aprile al 30 giugno i termini per versare.

- l'IVA relativa al mese di marzo

- le ritenute (IRPEF e addizionali) su redditi di

lavoro dipendente e assimilati

- i contributi INPS e INAIL sul lavoro dipendente

Il rinvio non riguarda però tutti i contribuenti ma solamente quelli che nel mese di marzo 2020 abbiano avuto un fatturato diminuito almeno del 33% rispetto al fatturato di marzo 2019! Occorre quindi verificare l'importo del totale fatture emesse nel mese di marzo di quest'anno e quello delle fatture emesse nel mese di marzo dell'anno scorso e solamente se il totale dei marzo 2020 è pari o inferiore al 67% del totale di marzo 2019. Per i "grandi contribuenti" (che nel 2019 hanno avuto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro) il vincolo è ancora più stretto (la diminuzione deve essere stata almeno del 50%).

Non vengono invece rinviati (per nessun contribuente) i termini per versare le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro autonomo (professionisti, rappresentanti ecc.) pagati nel mese di marzo.

2) viene rinviato dal 20 aprile al 20 luglio (con possibilità di ulteriore rinvio al 20 ottobre) il termine per versare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse, se il totale da versare è inferiore a 250 euro (questo versamento riguarda tutti e soli i contribuenti che nel 1° trimestre  2020 sono stati obbligati ad applicare il bollo di quietanza da 2 euro su ciascuna fattura contenente importi esenti o non soggetti

a IVA superiori a 77,47 euro). Altri dettagli o commen seguiranno nei prossimi giorni.

 

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