Arriva una nuova sentenza sull’applicazione della TARSU agli alberghi.
Dopo quella emessa lo scorso 15 ottobre dalla Commissione tributaria regionale che ha annullato una cartella esattoriale di quasi 100 mila euro inviata dal Comune di Palermo a una società alberghiera, si aggiunge un altro tassello nella contrapposizione tra imprese alberghiere e amministrazioni comunali. Questa volta una sentenza. Ormai esecutiva, che fa giurisprudenza.
Con sentenza n. 919/1/18, recentemente passata in giudicato, infatti, la CTR Sicilia ha risolto definitivamente a favore di una società che gestisce un albergo nel Comune di Cinisi, l’ormai annosa questione relativa all’applicazione della TARSU agli alberghi in misura superiore rispetto alle civili abitazioni. Anche in questo caso, infatti, la tassa sui rifiuti non va aumentata indiscriminatamente quando viene applicata agli alberghi ma solo per la parte che riguarda i locali dedicati alla ristorazione.
“Pur in presenza di sentenze della Cassazione che hanno stabilito principi di diritto favorevoli ai Comuni – osserva l’avvocato tributarista Alessandro Dagnino, difensore della società alberghiera – la CTR Sicilia ha dato ragione a una struttura sita nel Comune di Cinisi, facendo applicazione dei principi fissati dalla Corte di giustizia con la sentenza Futura del 16 luglio 2009, invocata in giudizio, secondo la quale ‘spetta al giudice nazionale di merito accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sottopostigli, se la tassa rifiuti … non comporti che taluni detentori, nel caso di specie le aziende alberghiere, si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili’. La CTR ha pertanto affermato ‘doversi censurare tariffe sperequative o immotivate, come quelle adottata dal Comune di Cinisi con riguardo agli alberghi’.
Secondo la CTR Sicilia – aggiunge Dagnino – ‘è di comune esperienza che gli spazi di un albergo destinati all’attività di ristorazione producano maggiori rifiuti rispetto a quelli prodotti dalle civili abitazioni e pertanto, nel caso in esame, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto esaminati appare corretto applicare agli spazi destinati all’attività di ristorazione le tariffe degli alberghi e pensioni, mentre vanno applicati ai restanti spazi le tariffe delle civili abitazioni”.
In altri termini, la tariffa prevista per gli alberghi va applicata soltanto alla superficie destinata a ristoranti, mentre per la restante superficie trova applicazione la tariffa prevista per le civili abitazioni”.
Inoltre, e questa è un’altra novità particolarmente interessante, secondo la CTR Sicilia va applicata la riduzione stagionale del tributo in quanto l’albergo in questione è aperto soltanto sette mesi su dodici. In pratica, la Tarsu viene considerata come il pagamento di un servizio reso dal Comune alla struttura alberghiera e che, ovviamente, non si applica nel caso in cui l’albergo è chiuso al pubblico. Una decisione di particolare rilievo soprattutto per una regione come la Sicilia in cui sono numerosissimi gli alberghi che effettuano la chiusura stagionale.
In ogni caso comunque, anche se la sentenza in questione fa giurisprudenza, non si applica automaticamente a tutti gli alberghi. Per ottenere tale trattamento, infatti, ciascuna società alberghiera dovrà fare ricorso.