È stato introdotta di recente nel nostro ordinamento , con legge 26 settembre 2023, n 138, la nuova disciplina dell’omicidio nautico, con modifica degliartt. 589 bis, 589-ter, 590-bis e 590-ter c.p., rispettivamente ora rubricati “Omicidio stradale”, “Fuga del conducente in caso di omicidio stradale e nautico”, “Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime” e “Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche”
. Al fine di dare un quadro espositivo chiaro, si tenga a mente che, in precedenza, la disciplina di tale tipologia di concatenazione causa-evento (il c.d. omicidio nautico) si presentava assorbita nel più generale reato dell’omicidio colposo semplice. Specificamente, l’art. 589 c.p. prevede una disciplina attenuata rispetto all’omicidio stradale di cui si rintraccia la disciplina nel successivo art. 589-bis.
L’art. 589, (da un lato), prevede, per integrare la fattispecie, l’assenza di volontà da parte del soggetto agente che, dunque, pone in essere il comportamento con negligenza, imprudenza ed imperizia (specifico comportamento riferito prettamente all’attività medica sanitaria). (Dall’altro), secondo l’art. 589 bis c.p., alle pene previste soggiace chi (ai sensi del comma 1) genericamente“cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione...
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