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Diffamazione su profilo facebook. Si rischia una condanna fino a 3 anni, e non fino a 6 anni perché anche il social-network più diffuso, denominato Facebook, non è inquadrabile nel concetto di "stampa"», essendo «un servizio di rete sociale, basato su una piattaforma software scritta in vari linguaggi di programmazione, che offre servizi di messaggistica privata ed instaura una trama di relazioni tra più persone all'interno dello stesso sistema». Da qui la correttezza della qualificazione giuridica del fatto compiuta dal giudice nel provvedimento impugnato, che ha ineccepibilmente ritenuto essere il delitto di diffamazione contestato all'imputato aggravato dalla sola circostanza prevista dall'art. 595, commi 2 e 3, cod. pen. - offesa arrecata mediante l'attribuzione di un fatto determinato con un qualunque mezzo di pubblicità - e non anche da quella prevista dall'art. 13 L. n. 47/1948 - attribuzione di un fatto determinato con il mezzo della stampa”.

Cassazione Sez.QUINTAPENALE,Sentenza n.4873 del 01/02/2017 (Presidente BRUNO PAOLO ANTONIO Relatore SCORDAMAGLIA IRENE A - TESTO IN id=./20170201/snpen@s50@a2017@n04873@tS.clean.pdf" target="_blank">http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20170201/snpen@s50@a2017@n04873@tS.clean.pdf

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