In Sicilia per le elezioni amministrative si voterà il 12 giugno.
Lo ha deciso il governo Musumeci, su proposta dell’assessore alle Autonomie locali, Marco Zambuto. A essere interessati sono 120 Comuni, 107 con il sistema maggioritario e 13 con quello proporzionale. I consiglieri comunali da eleggere sono 1.520 e le sezioni elettorali che saranno costituite sono 1.747.
La popolazione coinvolta è di 1.710.451 abitanti. Si voterà nella sola giornata di domenica, dalle 7 alle 23. Lo scrutinio avrà inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, successivamente allo spoglio delle schede della consultazione referendaria. Il decreto di indizione dei comizi dovrà essere emanato entro il 13 aprile.
Alle Eolie si voterà a Lipari, Santa Marina e Malfa. Sembra tutto già deciso - o quasi - per le candidature a sindaco e nelle liste a nei primi due Comuni, mentre c'è qualche difficoltà nel terzo Comune. Leni riposerà ma per le imminenti dimissioni del vice sindaco Riccardo Gullo candidato a sindaco a Lipari, si sta riscaldando l'avvocato Claudio Rugolo.
GLI ADEMPIMENTI
di Giacinto Pipitone
Il 18 maggio i partiti dovranno presentare le candidature a sindaco, le liste con i candidati ai consigli comunali ma anche le indicazioni dei futuri assessori (la metà della giunta va comunicata prima del voto). È un passaggio cruciale che dà luogo nei giorni successivi all’esame di simboli e firme che determinano l’ammissione o meno di liste e candidati al voto.
In realtà c’è una data da segnalare anche prima del 18 maggio. Il 28 aprile verrà congelata l’attività istituzionale dei consigli comunali, che dovranno limitarsi ad atti urgenti e indifferibili. Mentre dal 28 maggio non sarà più possibile pubblicare sondaggi di alcun tipo. E lo stesso giorno inizierà la nomina degli scrutatori. Mentre da venerdì 10 giugno scatterà il divieto di tenere comizi e altre manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici.
Entro sabato 11 giugno alle 16 vanno presentati alla segreteria comunale i nomi dei rappresentanti di lista. Così si arriverà al voto di domenica 12 giugno: seggi aperti alle 7 e fino alle 23. Si voterà in una sola giornata e lo scrutinio delle schede inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi. Sarà quindi una lunga notte elettorale. Che in alcuni casi avrà una proroga due settimane dopo: i ballottaggi sono previsti per il 26 giugno, sempre in una sola giornata con scrutinio immediatamente dopo le 23.(gds.it)
CASI DI INCOMPATIBILITA'
Sono incompatibili con la carica di sindaco e consigliere comunale:
1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza, e in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, da parte dell'ente locale o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa quando la parte facoltativa supera il 10 per cento del totale delle entrate dell’ente (articolo 63, comma 1, numero 1), del decreto legislativo 267/2000);
2) coloro che, come titolari, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento hanno parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione (articolo 63, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 267/2000), sempre che non si tratti di cooperative o consorzi di cooperative iscritti negli appositi pubblici registri (articolo 63, comma 2).
3) il libero professionista che assume incarichi nel comune di cui è stato eletto amministratore non si trova in situazione di incompatibilità se tali incarichi hanno carattere di saltuarietà (Ministero dell’interno, parere 28 dicembre 1998);
4) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con l’ente di cui sono amministratori; la pendenza di una lite tributaria ovvero di una lite promossa con azione popolare non determina incompatibilità (articolo 63, comma 1, numero 4), del decreto legislativo 267/2000). Tale ipotesi di incompatibilità non si applica per fatto connesso con l’esercizio del mandato (comma 3).
Non è sufficiente ad integrare la condizione della lite pendente la sola esistenza di un processo civile o amministrativo, essendo necessario che si sia determinata una concreta contrapposizione tra le due parti (Corte di cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 9 aprile 1992, n. 4357).
I contenziosi innanzi al giudice amministrativo nei confronti di atti del sindaco quale ufficiale di governo non determinano per lo stesso una situazione di incompatibilità (Corte di cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 15 gennaio 1973, n. 130).
Il giudizio per responsabilità amministrativa o contabile innanzi alla Corte dei conti non concreta una causa di incompatibilità (Corte di cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 12 settembre 1992, n. 10421);
5) coloro che, per fatti compiuti quando erano amministratori o dipendenti del comune ovvero di istituto o azienda da questo dipendente o vigilato, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso l'ente, istituto o azienda e non hanno ancora estinto il debito (articolo 63, comma 1, numero 5), del decreto legislativo 267/2000;
6) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile, verso il comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendente, è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 63, comma 1, numero 6), del decreto legislativo 267/2000).
7) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge (articolo 63, comma 1, numero 7), del decreto legislativo 267/2000).
Lipari, è deceduto Giacomo Puglisi
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