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di Angelo Sidoti

L’argomento delle cave di pomice e la procedura di vendita degli stabilimenti industriali presenti sull’Isola di Lipari hanno suscitato in queste settimane l’interesse dei giornali, anche titolati vedi intervento del giornalista Gian Antonio Stella, oltre che l’intervento della cittadinanza.
Tutti naturalmente si soffermano sulla realtà più rappresentativa del complesso industriale delle cave di Pomice ovvero il sito di Porticello trascurando altre presenze nell’isola di siti industriali come quello di Acquacalda dove la Italpomice esercitava la propria attività.

Italpomice S.p.A. è una società facente parte della costellazione di società legate al gruppo Pumex s.p.a., che ne possiede il 99% del capitale sociale.
Alla voce di bilancio "crediti vs. terzi" della società di Pumex sono ricompresi tutti i crediti:

a) verso soci per versamenti ancora dovuti;
b) immobilizzazioni finanziarie;
c) crediti verso clienti e, crediti verso altri;
d) il credito vantato nei confronti di Italpomice S.p.A.
Pertanto, il fallimento della PUMEX vanta dei crediti nei confronti della stessa Italpomice.

Altro tema sensibile del fallimento PUMEX gira anche attorno alla società Italpomice e, soprattutto al ricorso amministrativo presentato dalla società Italpomice.
La Italpomice ricorreva contro il Comune di Lipari in quanto gli uffici preposti avevano sospeso il procedimento amministrativo di concessione edilizia, adducendo che di non poter procedere alla relativa istruttoria fino all’attivazione ed approvazione del Piano urbanistico esecutivo.
In particolare, con nota prot. n. 18422, del 23 luglio 2015 del Comune di Lipari, recante: “sospensione del procedimento di rilascio del titolo edilizio per la realizzazione di un complesso turistico residenziale attraverso il recupero e la ristrutturazione di fabbricati in attesa dell’approvazione di un piano urbanistico esecutivo (PUE)”;

Con la sentenza del Tar di Catania n. 2497/2015, definitivamente pronunciando, sul ricorso di Italpomice, accoglie le istanze del ricorrente perché fondate e, per l’effetto, ordina al Comune di Lipari di provvedere alla “riattivazione” del procedimento dal momento della comunicazione della presente decisione. Condanna il Comune di Lipari al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00 euro), oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Pertanto, mi preme esporre alcune brevi riflessioni a riguardo:
- Con memoria depositata in data 14 marzo 2016 parte ricorrente evidenziava che, medio tempore, la Sopraintendenza per i Beni Culturali di Messina aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica richiesta, limitandosi al riguardo ad imporre solo alcune condizioni in merito alla costruenda piscina ed alle finiture esterne del fabbricato;
- Il Comune di Lipari non si sarebbe costituito difatti in sentenza è dato leggere: “attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune resistente, pur se ritualmente evocato in giudizio, il Collegio adito ritiene di non avere elementi sufficienti per poter sindacare la fondatezza già in tale sede dell’istanza presentata”;

- La sentenza afferma i principi generali di buona amministrazione per cui l’amministrazione, ha l’obbligo di concludere il procedimento amministrativo entro un termine “certo” con un provvedimento espresso, non potendosi ammettere ipotesi di sospensione sine die del procedimento ricollegate a fattori futuri ed incerti nell’an.

Ciò detto, nel caso di specie, secondo il TAR il ricorso deve essere accolto per l’assorbente rilievo secondo cui il Comune non ha fissato un termine certo alla durata della disposta sospensione, ma ha sospeso l’iter procedimentale a tempo indeterminato, ovvero con il semplice e generico riferimento alla futura, ed anch’essa, indeterminata conclusione degli accertamenti eseguiti sui luoghi di causa dall’U.T.C. Area Edilizia e Urbanistica”.

Di conseguenza oggi ci troviamo con un giudizio pendente presso il tribunale di Barcellona P.G. una procedura esecutiva R.G.E. n. 44/2012 Promossa da: UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. Contro: ITALPOMICE S.P.A.
Su tale giudizio si è espressa anche l’assemblea del 26.04.2024 della stessa Italpomice Spa in liquidazione ad oggi amministrata Dott. Antonio Dario Mamì e con un Collegio Sindacale composto dai Sigg. Italiano Antonio, Genovese Giovanni e Mirabito Felice.

Dalla lettura del verbale si rileva che il Presidente del Collegio Sindacale invitava il liquidatore a fare istanza al Giudice affinchè non si procedesse alla aggiudicazione in quanto il valore di vendita, se confermato pari a circa l’11% del valore periziato, sarebbe stato un valore eccessivamente basso, comportando la svendita del complesso a danno dei creditori della società.

Si legge sempre dalla nota dell’organo amministrativo che la perizia aveva stabilito un valore degli immobili, al netto di quelli gravati da usi civici e non affrancati, pari ad Euro 3.971.906,46. L’asta alla data di approvazione del bilancio del 2023 da parte del liquidatore era ancora in corso e il prezzo fissato in Euro 586.478 con una offerta minima di Euro 439.859.
Chissà come sarà finita vista che l’asta era fissata per il 16.04.2024.
Non riscontrate molti punti di contatto con la storia del fallimento di PUMEX?
Vedremo di approfondire anche questo argomento in modo da considerarlo un unico “fascicolo” che potrebbe essere definito “la procedura di svendita di un patrimonio culturale e storico delle Isole Eolie” LA POMICE.

In tutto questo viene trascurato un particolare ovvero che in questo sito insiste un pericolo di natura ambientale costituito dall’abbandono dell’area di Cava di Acquacalda oltre tutti i vincoli di natura urbanistica e paesaggistica esistenti sul Territorio.

*Presidente della Sezione Isole Eolie

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