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di Lino Natoli

Faccio riferimento alle lamentele di diversi utenti che ricevono dall'indirizzo pec dell'ufficio idrico del comune di Lipari il messaggio di mancata accettazione dovuta alla casella piena per inviare, di seguito, stralcio di una sentenza della Corte di Cassazione che fa riferimento alla mancata accettazione dei messaggi pec dovuti al fatto che il destinatario omette di svuotare la cassella.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 14 febbraio – 21 maggio 2018, n. 12451

omissis..... sicché la comunicazione deve aversi per notificata allorquando la mancata consegna dipenda da cause imputabili al destinatario, come nel caso in cui, per mancata diligenza di questi, la casella risulti piena per prolungata (e dunque colpevole) assenza di lettura della posta elettronica.....omissis

Se ne deduce che il messaggio risulta a tutti gli effetti di legge ricevuto dal destinatario

STROMBOLI, PER L'ISOLAMENTO SERVIZIO SUL TG5 

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