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Dall'analisi dei dati dell'Inps, la Cgia ha riscontrato che le assenze per motivi di salute nel pubblico impiego registrate nel 2015 hanno interessato il 57% di tutti gli occupati (poco più di 1 dipendente su 2); nel settore privato la quota si è invece fermata al 38% (più di 1 dipendente su 3). La durata media annua dell'assenza per malattia dal luogo di lavoro è leggermente superiore nel privato (18,4 giorni) che nel pubblico (17,6 giorni).

Pur avendo lo stesso andamento in entrambi i settori, gli eventi di malattia per classe di durata presentano uno scostamento 'sospettò nel primo giorno di assenza. Se nel pubblico costituiscono il 25,7% delle assenze totali, nel privato sono il 12,1%. Quelle da 2 a 3 giorni, invece, si avvicinano (32,1% del totale nel privato e 36,5% nel pubblico), mentre tra i 4 e i 5 giorni di assenza avviene il «sorpasso»; 23,4% nel privato contro il 18,2% del pubblico. Tra il 2012 (primo anno per il quale è possibile avere una rilevazione completa) e il 2015, in tutte le regioni d'Italia sono in aumento le assenze nel pubblico (dato medio nazionale pari a +11,9%), con punte che superano il 20% in Umbria e Molise.

 

Nel privato, invece, in ben 9 realtà territoriali si registra un calo: in Calabria e in Sicilia addirittura del 6%. Nel periodo analizzato il dato medio nazionale è aumentato solo dello 0,4%.

Dei 5 milioni di eventi di assenza registrati nel 2015 in Italia nel pubblico impiego, il 62% circa è riconducibile ai dipendenti del Centro-Sud. La situazione, invece, si capovolge quando analizziamo i dati relativi al privato. Dei quasi 9 milioni di assenze registrate nel 2015, il 57% è imputabile agli occupati del Nord.

Quando si affronta il capitolo dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei lavoratori del pubblico si nota un aumento tendenziale delle sospensione dai luoghi di lavoro. Secondo i criteri del Dipartimento per la Funzione Pubblica nel 2015 gli interessati sono stati 1.690 e 1.334 nel 2014. I licenziamenti, invece, nel 2015 sono saliti a 280 (+53 sul 2014). Di questi 280 (meno dello 0,01% del totale degli occupati nel pubblico impiego), 108 sono stati lasciati a casa per assenze ingiustificate o non comunicate, 94 per reati, 57 per negligenza, 20 per doppio lavoro e 1 per irreperibilità a visita fiscale.

"E' evidente - dichiara Paolo Zabeo della Cgia - che non abbiamo alcun elemento per affermare che dietro questi numeri si nascondano forme più o meno velate di assenteismo. Tuttavia qualche sospetto c'è. Se in Calabria, ad esempio, tra il 2012 e il 2015 le assenze per malattia nel settore pubblico sono aumentate del 14,6%, mentre nel privato sono scese del 6,2%, è difficile sostenere che ciò si sia verificato perché i dipendenti pubblici di quella regione sono più cagionevoli dei conterranei che lavorano nel privato". (gds.it)

Via libera al licenziamento lampo dei furbetti del cartellino nella Pubblica amministrazione

Il nuovo intervento sui licenziamenti, serve a chiarire meglio e a rendere più facile l’applicazione delle norme già varate in precedenza. Viene fatto ordine sui casi di licenziamento, dallo scarso rendimento alla cronica condotta illecita, qualora ci sia profilo penale. I tempi per arrivare a decidere sulla sanzione si riducono da quattro a tre mesi e a un mese per tutti i casi di flagranza, viene quindi estesa la procedura sprint applicata ai furbetti del cartellino (con sospensione entro 48 ore e rischio licenziamento anche per il dirigente che si gira dall’altra parte). Infine per gli statali resta intatto l’articolo 18, con reintegra e risarcimento nei casi di ingiusta espulsione. Ma vizi formali, cavilli giuridici, non potranno determinare l’annullamento della sanzione. 

Con le nuove norme si prevede anche un maggior termine per esercitare l’azione di risarcimento per i danni di immagine alla Pubblica amministrazione provocati dalle condotte fraudolente punite dal licenziamento. La denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti avverrà infatti entro 20 giorni (e non più 15) dall’avvio del procedimento disciplinare in modo da evitare un eccessivo accavallamento dei termini e delle procedure poste a carico delle pubbliche amministrazioni.  

Lo stesso avverrà per il caso in cui la Procura della Corte dei conti potrà procedere per danni di immagine della Pa nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo. In questo caso, quando ne ricorrono i presupposti, per intervenire viene concesso un termine massimo di 150 giorni (anzichè 120) dalla conclusione della procedura di licenziamento. (lastampa.it)

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