di Francesco Rizzo
Preg.mo Dirigente F.F. del III Settore Ing. Bartolo Profilio Comune di Malfa
Oggetto: Avvio del procedimento – Prot.13039/22 - Comunicazione dei motivi ostativo all’accoglimento dell’istanza - impossibilita’ a procedere all’avvio della procedura volta alla dichiarazione della “Casa del Postino” quale bene di notevole interesse/ Controdeduzioni
In nome e per conto del Sig. Giuseppe Cafarella, che sottoscrive la presente e delega medesimamente al deposito espone e chiede quanto segue
PREMESSO CHE in data 14.09.2022, Il sottoscritto difensore, per mandato del Sig. Giuseppe Cafarella, presentava istanza, acquisita al Vostro Prot. n. 11278, per l’avvio del procedimento amministrativo, volto alla dichiarazione della “Casa del Postino”, quale bene di interesse Pubblico
- Tale istanza muove dal presupposto che il predetto bene rappresenta un segno distintivo del territorio comunale di Malfa e nell’ottica dei compiti spettanti all’ente comune, quale organismo preposto alla tutela dei beni che abbiano caratteri storici, culturali ed ambientali, nonché alla salvaguardia del territorio in generale.
- In data 14/10/22, alla suddetta istanza l’Avv. Rosario Venuto, su procura della Sig.ra Giovanna Virgona, trasmetteva nota a mezzo PEC Prot. 12203 del 14/10/22 all’ente Pubblico competente per l’adozione del provvedimento richiesto, indicando Sue controdeduzioni ed contestuale richiesta di accertamento, manifestando che la consistenza del bene oggetto del provvedimento in questione, appare a suo dire lievitata a fronte della ivi proprietà, catastata con numero di particella n 927, ed adiacente alla casa del postino.
- In tale ottica, quindi, la contro interessata richiedeva un accertamento ispettivo dei Carabinieri della stazione di Santa Marina Salina, nonché un accertamento tecnico dell’UTC del comune di Malfa, al fine di accertare da quanto lei esposto.
VISTA la nota di sollecito avanzata dal Cafarella Prot.12793 del 4/11/22 e l’istanza di accesso atti presentata dall’Avv. Francesco Rizzo - Riscontro pec del 15.11.2022, Prot. 13038/22 del Comune di Malfa.
CONSIDERATO CHE In data 15/11/22 è stato notificato a mezzo PEC l’avvio del procedimento dei motivi ostativi all’accoglimento della richiamata istanza di vicolo del fabbricato identificato quale la “Casa del Postino”.
- E’ stato presupposto che il bene immobile “la casa del postino” oggetto del provvedimento, sia stato negli ultimi anni oggetto di un ampliamento della propria consistenza.
- Sulla base della concessione edilizia n. 289/1985, riferibile a meri lavori di restauro all’interno della volumetria, ergo nella data della concessione non vi sia stata alcuna modifica rispetto alla volumetria dell’immobile.
- nonché le visure catastali e il foglio di mappa catastale facente riferimento all’anno 1953e aggiornata al 1982 e le planimetrie catastali estratte.
- la foto aerea della zona fornita dall’Istituto Geografico Militare risalente al 1954, ove la consistenza del fabbricato risulta essere effettivamente coerente con quanto riportato nelle mappe catastali.
- In base alla facoltà riconosciuta ai soggetti interessati all’emanazione del provvedimento finale, che nel termine di 10 giorni decorrenti dalla notifica, di presentare memorie e documentazione in caso in caso di avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell’istanza ai sensi dell’art. 21 nonies della medesima Legge.
RITENUTO CHE Il foglio di mappa del 1953 è inesatto in quanto non riporta le aree dell’edificio all’epoca, probabilmente trascurate essendo rudere usato principalmente per la coltivazione e successivamente ristrutturate.
- Nel progetto per la ristrutturazione e il restauro conservativo del fabbricato esistente del1982 la planimetria riguardante lo stato attuale (dell’epoca) del fabbricato è conforme alle dimensioni attuali dell’edificio.
- Il progetto del 1982 venne redatto a seguito di denuncia, pertanto, ne conseguì accertamento da parte di carabinieri e tecnici del comune che già avevano verificato le dimensioni dell’edificio.
- Il verbale di accertamento opere del 1990 riscontra alcune minori difformità, ma descrive stanze come quelle attuali e non vi si può rintracciare alcun riferimento ad ampliamento dell’edificio.
- Riguardo le tettoie contestate nel 2012, il lavoro per sanarle è quasi ultimato, pertanto, breve tutto sarà nello stato di fatto di quanto prescritto in merito e la pratica ultimata.
- I vari sopralluoghi effettuati nel tempo dalle autorità competenti a seguito di denunce dovrebbero aver già evidenziato un eventuale ampliamento abusivo, nel caso in cui esistesse.
- Le prove che è possibile presentare riguardo l’integrità dell’edificio nel tempo sono ridotte in quanto anni fa, a seguito di effrazione da parte di ignoti, documenti e fotografie di Giuseppe Cafarella vennero bruciate in casa sua mentre era assente, evento regolarmente denunciato alle forze dell’ordine.
- La casa risulta accatastata per la sua attuale dimensione e forma due volte, dall’epoca del progetto dell’82.
- L’immagine ritraente una persona che si arrampica è stata scattata presso la casa in questione intorno al 1966, come si evince dalla giovane età nello scatto della persona ad oggi settantunenne, la struttura dell’edificio appare già identica a quella attuale.
- Nell’immagine d’epoca della casa ripresa dall’alto si può osservare l’assenza di vegetazione attualmente presente, in particolare un pino adesso maestoso (oltre 50 anni di età della pianta), presente sulla destra della casa e all’epoca dello scatto non ancora nato. La struttura dell’edificio è identica a quella attuale.
- Si può osservare quanto la vegetazione si a cresciuta e pertanto sia passato molto tempo confrontandola con l’immagine con inquadratura simile ma di periodo recente.
- La “casa del Postino “per il proprietario è a tutti gli effetti un’opera d’arte e tale venne riconosciuta all’epoca del film e continua ad essere considerata da migliaia di persone costruita in chiaro stile eoliano e ristrutturata sempre fedelmente affinché si fonda con l’ambiente naturale e l’architettura locale.
- L’annullamento in autotutela può essere assunto, ai sensi della L. 241/1990, entro un termine ragionevole e comunque non superiore a diciotto mesi dall’adozione del provvedimento amministrativo;
- Nel caso di specie, non può ritenersi sussistente il predetto presupposto normativo in quanto il provvedimento oggetto dell’annullamento risale al 1985;
Per tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, con il presente atto considerata la sussistenza del rilevante interesse pubblico connesso alla tutela del bene
SI CHIEDE Di voler riesaminare la procedura avviata , annullando il provvedimento in oggetto prot. 13039/22, conseguentemente di accogliere l’istanza di cui in premessa e dichiarare la “Casa del Postino” quale bene di interesse pubblico.
*Avvocato
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