Lipari - I lavori nel lungomare di Canneto. Calcestruzzo sull'arenile e si tratta di un rifiuto speciale. Quali controlli? E che danno per la spiaggia...
L'intervento
di Agostino Cassarà da Treviso
Depositi di Rifiuto Speciale sulla nostra spiaggia di Canneto! Eoliani non permettiamolo!! E ricordo agli interessati per legge "Chi inquina paga"!!!
Caro Direttore, cari compaesani eoliani, ho visto sul Notiziario, il deposito di alcuni cumuli di calcestruzzo derivante da demolizioni, stoccato sulla spiaggia di Canneto!
Si rimane allibiti a vedere una foto del genere!!
Nelle nostre Isole Eolie patrimonio dell’Unesco, l’ambiente marino costituisce un patrimonio prezioso che deve essere protetto, salvaguardato e, ove possibile, ripristinato. Come cittadino Eoliano, pertanto mi sento in dovere etico di intervenire.
E’ presente, in data odierna sulla spiaggia di Canneto un “Deposito Temporaneo “ all’interno del luogo di produzione dei rifiuti, prima dell’avvio a smaltimento o a recupero, ma tale deposito non può essere gestito in questo modo ! Scherziamo !
Il calcestruzzo proveniente da demolizione è un “Rifiuto Speciale” identificato con codice CER 170101. Non può essere gestito/trattato con tale superficialità!
Il sottoscritto ben conosce, da sua approfondita esperienza tecnica maturata su cantieri regolamentati con ISO 14001, che ai fini di evitare irrazionali spese di conduzione e di gestione del cantiere, i rifiuti speciali possano essere raggruppati, prima della loro raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nella forma di “Deposito Temporaneo” (definito all’art. 183, comma 1, lett. bb), del Decreto Legislativo n. 3 aprile 2006 n. 152 “ Testo Unico Ambientale” - cosiddetto T.U.A ).
Ma, tale deposito deve essere controllato e gestito secondo “ Principi di Precauzione e di Prevenzione “ come stabilito dalle vigenti norme ambientali e dal T.U.A. E non mi sembra, nel caso specifico, che tali principi siano applicati e rispettati.
La legge stabilisce che il soggetto, che deve occuparsi dello smaltimento dei rifiuti edili, sia il produttore di rifiuti, quindi l’impresa o il singolo che esegue i lavori.
E’ compito della Direzione Lavori controllare e garantirsi che, tutte le operazioni/processi lavorativi e la gestione dei derivanti rifiuti, siano eseguite a norma di Legge. Nella fattispecie deve garantirsi che il Deposito Temporaneo di un Rifiuto Speciale venga gestito con le opportune attenzioni e cautele secondo il suddetto Decreto “T.U.A”.
In condizioni ordinarie, e dopo specifiche analisi chimiche di laboratorio ( tali rifiuti speciali non possono contenere le sostanze indicate al n. 1, della lett. m) del comma 1, dell’art. 183 del decreto) il Deposito Temporaneo ricavato in ambiente esterno, deve essere sempre protetto da teloni, ai fini di evitare, in caso di precipitazioni, il dilavamento del materiale sui terreni sottostanti, inquinandoli.
Nella fattispecie il Deposito Temporaneo, è stato ricavato su una spiaggia balneabile di Canneto, nell’Isola di Lipari , patrimonio dell’Unesco ! Tali condizioni non possono ritenersi ordinarie, ma straordinarie , anzi direi super straordinarie !
I moti ondosi potrebbero potenzialmente interferire con tali rifiuti speciali, seppur ricoperti da teloni, e quindi oltre a creare il dilavamento sulla spiaggia, le onde porterebbero con sé , nel mare, parti e porzioni dello stesso rifiuto speciale.
Nella fattispecie il materiale di questo tipo deve essere ubicato all’interno di cassoni ben identificati con il proprio codice CER. All’interno di tali cassoni il materiale deve essere ordinato esclusivamente per categorie omogenee di rifiuti , in quanto i rifiuti non possono essere miscelati/mischiati/accantonati in uno stesso contenitore. Inoltre il Deposito Temporaneo all’interno di cassoni è mono soggettivo, in quanto non è possibile, in caso di diverse imprese operanti nello stesso sito, la creazione di un deposito temporaneo cumulativo.
E non è finita …. Successivamente occorrerà verificare, con la tracciabilità dei documenti di trasporto, prevista dalla normativa vigente, anche la successiva fase di smaltimento o eventuale recupero, degli stessi rifiuti speciali da demolizione.
Ripeto la gestione dei rifiuti non deve e non può essere un’improvvisazione! Deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "Chi inquina paga".
Credetemi se l’ARPA dovesse riscontrare una situazione di questo tipo, certamente rileverebbe un potenziale rischio per l’ambiente Marino (“Marine Strategy” Direttiva 2008/56/CE) e sospenderebbe tempestivamente il cantiere, con sanzioni salatissime!
Questo quanto dovuto, in tutela della mia, della nostra amata Terra Eoliana.
*Prof. Ing.