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Corte conti, accolto il ricorso della Regione Siciliana contro il giudizio di parifica sul rendiconto 2021
Le Sezioni Riunite hanno riconosciuto il pieno diritto all’esercizio del contraddittorio processuale e la violazione del diritto di difesa

Un altro bell’esempio di giurisdizione contabile da parte delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti. Con dispositivo letto in udienza il 20 marzo scorso, di cui non sono ancora note le motivazioni, il Collegio in composizione speciale ha accolto il ricorso della Regione Siciliana avverso il giudizio negativo sul rendiconto regionale dello scorso 25 novembre, pronunciato dalle Sezioni Riunite di controllo regionale.

Con questo, ha annullato la deliberazione assunta dal giudice

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Diritto all’oblio, danno da risarcire se la notizia non viene cancellata
La Cassazione si pronuncia sul caso di un uomo di cui un giornale aveva parlato perché condannato, ma non aveva rimosso la notizia dopo l’assoluzione

di Selene Pascasi

Danni risarcibili a chi, finito sul giornale perché condannato e poi assolto, non si sia visto aggiornare la notizia. Il diritto all’oblio, infatti, può essere compresso a favore del diritto di cronaca solo in alcune situazioni, tra cui l’interesse pubblico e attuale alla diffusione del fatto. Lo scrive la Corte di cassazione con l’ordinanza 3013 del 1° febbraio 2024.

Denunciare un collega che poi è stato assolto non è calunnia

di Pietro Alessio Palumbo

Secondo la Corte di Cassazione la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento di un dovere, rispondente a un interesse pubblico, che risulterebbe frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate.

di Remo Bresciani

Il notaio risarcisce la banca se non rileva l’uso civico sull’area dove è costruito il bene oggetto del mutuo

Quando ci sono indici di allerta legati alla localizzazione dell’immobile il professionista incaricato è tenuto a effettuare indagini approfondite anche sui terreni

Il notaio risarcisce la banca se non rileva l’uso civico sull’area dove è costruito il bene oggetto del mutuo. Infatti, quando ci sono indici di allerta legati alla localizzazione dell’immobile, il professionista incaricato è tenuto a effettuare indagini approfondite anche sui terreni acquisendo il certificato di destinazione urbanistica.

È quanto emerge dalla sentenza 4911/22 del 15 febbraio che ha respinto il ricorso di un notaio. Una banca aveva agito nei suoi confronti per chiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento del professionista in occasione della stipula di un mutuo. Il notaio, infatti, non aveva accertato che l’immobile ipotecato, in quanto gravato da usi civici non affrancati, non era commerciabile.

Il tribunale ha respinto la domanda ma la corte d’appello ha ribaltato la decisione condannando il notaio a risarcire l’intero importo del mutuo.

La controversia è così giunta in Cassazione dove il ricorrente ha sostenuto che l’acquisizione del certificato di destinazione urbanistica sarebbe obbligatorio solo in caso di atti relativi a terreni ovvero terreni costituenti pertinenze di edifici censiti nel catasto urbano di superficie superiore a 5 mila mq, mentre nella specie si trattava di costituzione di ipoteca su un appartamento e un locale deposito. Né si poteva considerare fatto notorio che molti terreni della zona in cui si trovava l’immobile fossero gravati da usi civici. Infine ha contestato la pronuncia nella parte in cui ha escluso che la prestazione omessa comportasse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha affermato che nessuna censura può essere mossa alle conclusioni di merito avendo la corte d’appello affermato che il notaio, conoscendo la zona e operando in quel territorio, avrebbe dovuto svolgere indagini ulteriori rispetto a quelle di natura ipotecaria e catastale sull’eventuale esistenza di usi civici. Infatti in caso di stipula di atti relativi a immobili siti in zone in cui via sia il potenziale rischio di sussistenza di vincoli di qualsiasi natura che incidono

sulla loro commerciabilità, il notaio è tenuto a effettuare indagini ulteriori e più approfondite di quelle svolte ordinariamente, onde accertare l’effettiva libertà dei beni oggetto degli atti rogati a suo ministero. Né rileva, ai fini di una riduzione del risarcimento, che il perito della banca non abbia rilevato a sua volta il vincolo dal momento che il soggetto che si rivolge a un notaio per stipulare un determinato atto non può certo essere ritenuto corresponsabile dell’omissione delle indagini che ha commissionato al professionista.

 

Contratto di locazione: la sanzione è dovuta solo sulla prima annualità in caso di tardiva registrazione

di Roberta Pirola e Nicholas Mariani *

Si consolida l'orientamento della Suprema Corte sul tema del calcolo della sanzione dovuta sull'imposta di registro nel caso di contratto di locazione registrato tardivamente

Con una serie di Ordinanze pubblicate nel corso del 2022 (Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 741 del 12 gennaio 2022; Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 1543 del 19 gennaio 2022; le Ordinanze gemelle n. 3007 e 3008, rese da Cass. Civ., Sez. VI del 1° febbraio 2022; Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 25784 del 1° settembre 2022), la Corte di Cassazione, riprendendo la tesi sostenuta in una decisione dell'inizio dello scorso anno, ha escluso la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di computare la sanzione per la tardiva registrazione dei contratti di locazione pluriennale di immobili urbani sulla base dell'imposta di registro dovuta sui canoni riferiti all'intera durata del contratto, ritenendo invece che la sanzione debba essere applicata utilizzando quale base imponibile il tributo dovuto sull'ammontare dei canoni alla prima annualità.

Di diverso avviso alcuni uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate che, per prassi, nel caso in cui le parti contraenti abbiano effettuato in ritardo la registrazione del contratto di locazione, regolarizzando successivamente la violazione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso (con il versamento dell'imposta di registro dovuta sulla base dei canoni previsti per la prima annualità e calcolando la relativa sanzione sul tributo dovuto sempre con riferimento alla prima annualità), richiedono invece il versamento della sanzione calcolata con riferimento all'imposta di registro in relazione ai canoni previsti per l'intera durata del contratto.

L'Agenzia delle Entrate fonda la propria interpretazione sulla base del combinato disposto dell' art. 69 T.U.R. - che reca la disciplina sanzionatoria prevista in materia di imposta di registro in caso di omessa o tardiva registrazione di atti e fatti rilevanti ai fini del tributo - e dell'art. 43, comma 1, lett. h), del T.U.R., ai sensi del quale la base imponibile è costituita "(…) dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto".

A parere dell'Ufficio, infatti, non rileva la disposizione contenuta nell'art. 17, comma 3, del T.U.R., in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, che risulterebbe volta unicamente a consentire al contribuente di poter assolvere l'imposta di registro, alternativamente, in relazione ai canoni previsti per l'intera durata del contratto ovvero sul canone relativo a ciascun anno, secondo la scelta esercitata nel Mod. RLI utilizzato per la registrazione del contratto.

Da più parti è stato osservato che tale interpretazione non risulta condivisibile, in quanto proprio il richiamato art. 17, comma 3, del T.U.R., che rappresenta una deroga alla regola di carattere generale contenuta nell'art. 43 del medesimo Testo Unico, consente di individuare l'imposta dovuta su cui calcolare la sanzione in caso di tardiva registrazione del contratto di locazione.

Infatti, nel momento in cui il contribuente opta per l'assolvimento dell'imposta su base annuale, rinunciando allo sconto finanziario previsto dalla Nota I dell'art. 5 della Tariffa, Parte Prima, allegata al T.U.R. in caso di assolvimento dell'imposta di registro relativa all'intera durata del contratto, l'imposta dovuta in sede di prima registrazione è solo quella calcolata sul canone di locazione afferente alla prima annualità del contratto.Tale interpretazione risulta avvalorata anche dalla circostanza che la previgente formulazione del citato terzo comma dell'art. 17 prevedeva unicamente la possibilità di assolvere il tributo dovuto annualmente sulla base dell'ammontare del canone previsto per ciascuna annualità. Solo a seguito delle modifiche apportate alla citata disposizione dall'art. 21, comma 18, della Legge n. 449/1997, il Legislatore ha previsto la facoltà di versare l'imposta di registro in unica soluzione per l'intera durata del contratto.

Peraltro, la stessa Amministrazione finanziaria, in alcuni precedenti di prassi, aveva mostrato di condividere la tesi pro-contribuente (si vedano, in proposito, la circolare n. 12 del 16 gennaio 1998 del Ministero delle finanze e la risoluzione n. 114/E del 24 maggio 2007).

L'orientamento emerso in sede giurisprudenziale

Le numerose sentenze della giurisprudenza di merito che si è occupata della tematica hanno visto prevalere la posizione favorevole ai contribuenti, anche se non sono mancate alcune decisioni in cui è stata condivisa la tesi del fisco.

In questo panorama giurisprudenziale, all'inizio dell'anno appena trascorso è stata pubblicata l'Ordinanza n. 717 del 12 gennaio 2022 della Corte di Cassazione, che ha destato grande interesse tra gli operatori del settore (si noti peraltro che la Suprema Corte si era già espressa nei medesimi termini con l'Ordinanza n. 28403 del 15 ottobre 2021). Con tale decisione, gli Ermellini, basandosi sull'Ordinanza della Corte Costituzionale n. 461 del 28 dicembre 2006, hanno affermato il principio secondo cui, in caso di tardiva registrazione dei contratti di locazione di immobili urbani di durata ultrannuale, la sanzione deve essere commisurata sul tributo dovuto per la prima annualità del contratto. In particolare, i giudici della Suprema Corte hanno evidenziato che la facoltà, stabilita dal più volte citato art. 17, comma 3, del T.U.R., di optare per il pagamento dell'imposta di registro in unica soluzione, con riferimento ai canoni pattuiti per l'intera durata contrattuale, non modifica il carattere annuale del tributo, in quanto, come risulta dai lavori preparatori della Legge n. 449/1997, che aveva modificato la disposizione contenuta nella norma sopra citata, introducendo la possibilità di assolvere l'imposta di registro in unica soluzione, aveva quale unica funzione quella di consentire all'Erario di incamerare anticipatamente le somme relative al tributo dovuto per ciascun anno, introducendo contemporaneamente quale meccanismo incentivante lo sconto finanziario previsto dalla Nota I dell'art. 5 della Tariffa, Parte Prima, allegata al T.U.R.

Come anticipato, l'Ordinanza sopra richiamata non è rimasta isolata, poiché sono intervenute recentemente diverse pronunce rese dalla Suprema Corte che, confermando i principi espressi dalla stessa, consolidano in questo modo l'orientamento favorevole dei contribuenti.

In particolare, come si evince dalla lettura delle citate pronunce, gli Ermellini hanno mostrato di condividere pienamente le motivazioni riportate nell'Ordinanza n. 717/2022 già attenzionata recentemente in dottrina, richiamando integralmente le stesse a supporto della propria interpretazione.

Si auspica pertanto che l'Agenzia delle Entrate tenga in debito conto tale orientamento, facendo cessare la condotta finora osservata da alcuni uffici territoriali, al fine di poter evitare un contenzioso che sarebbe oneroso per entrambe le parti coinvolte. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate potrebbe prendere atto del richiamato (e consolidato) indirizzo giurisprudenziale in un documento di prassi, come già avvenuto ad esempio recentemente in tema di imposizione indiretta dei trust nella circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022.

 

di Giulia Provino

Esclusa la presunzione di elusione se la società che partecipa alla fusione non è una scatola vuota

Norma circolare disapplicabile grazie all’interpello: l’ente deve dimostrare che non costituisce una «bara fiscale» nonostante le pregresse perdite ostative al superamento dei limiti di deducibilità

In caso di fusione la disciplina antielusiva può essere disapplicata attraverso il ricorso all’interpello se la società che prende parte all’operazione non è una scatola vuota. La disciplina antielusiva di cui all’articolo 172, comma 7, del dpr 917/1986 costituisce una regola circolare che assicura all’operatore economico la conoscenza degli effetti fiscali dell’operazione.

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza depositata il 16 gennaio 2023 (qui leggibile in fondo all’articolo), con cui ha rigettato il ricorso della contribuente.
Bocciata la tesi della società ricorrente secondo cui il confronto tra le perdite ed il patrimonio netto inferiore, previa rettifica in diminuzione dei conferimenti e versamenti eventualmente effettuati nel biennio precedente, nonché le rigide regole sul requisito dell’indice di vitalità della società sarebbe incompatibile con il diritto comunitario che vieta la limitazione del riporto delle perdite se la fusione non risulti preordinata al perseguimento di finalità elusive fiscali.

La disciplina contenuta nell’articolo 172, comma 7, del dpr 917/86, rappresenta una regola circolare costruita dal legislatore a tutela dal rischio di operazioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi esclusivamente oppure prevalentemente elusivi, mediante l’identificazione di criteri preventivi, legalmente presuntivi ma specificamente predeterminati, entro cui l’operatore economico è in grado di conoscere come deve muoversi e cosa aspettarsi sotto il profilo fiscale.

Quando la disciplina antielusiva, sia rispetto all’effettiva vitalità della società, sia riguardo alle finalità abusive delle operazioni messe in atto, presenti dei limiti nel caso concreto, tali limitazioni possono essere superate mediante il ricorso all’istanza di interpello. In questo modo al contribuente è assicurato uno strumento, con cui può richiedere al fisco la disapplicazione della norma, dimostrando le finalità non elusive dell’operazione, e ciò tanto per superare il test di vitalità, quanto per neutralizzare le limitazioni quantitative alla deducibilità delle perdite, previste dallo stesso dall’articolo 172.

Ciò trova riconoscimento persino nella circolare 9/2010 dell’Agenzia delle entrate, che in materia di fusione riconosce infatti la disapplicabilità della norma qualora la società dimostri che, pur con perdite fiscali pregresse, ostative al superamento dei limiti di deducibilità imposti dall’articolo 172 del dpr 917/86, comunque non è una «bara fiscale». La circolarità della disciplina antielusiva si rivela, così, non assoluta ed è del tutto compatibile con i principi eurocomunitari. Pertanto, in tema di reddito imponibile delle società che partecipano a un’operazione di fusione, la disciplina contenuta nell’articolo 172, comma 7, del dpr 917/86, posta a tutela dal rischio di operazioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi esclusivamente o prevalentemente elusivi,

costituisce una regola circolare, che, mediante l’identificazione di criteri legali presuntivi ma specificamente predeterminati, assicura all’operatore economico la conoscenza degli effetti della fusione sotto il profilo fiscale ed è in ogni caso disapplicabile, mediante il ricorso all’interpello qualora sia dimostrato che la società partecipante all’operazione, pur con perdite fiscali incompatibili con la deducibilità dal reddito della società risultante dalla fusione, non è una «scatola vuota».

 

Pubblicità in autostrada, abusiva anche quella visibile soltanto dal casello
La Cassazione stringe le maglie sui divieti alle installazioni pubblicitarie in prossimità delle autostrade

di Maurizio Caprino e Marisa Marraffino

La Cassazione stringe le maglie sui divieti alle installazioni pubblicitarie in prossimità delle autostrade, precisando che sono illegittimi tutti i cartelloni visibili anche solo dai caselli e pur se collocati in un centro urbano. Ne risponde, con la sanzione prevista dall'articolo 23 del Codice della strada, non solo l'autore dell'infrazione, ma anche il proprietario del mezzo pubblicitario utilizzato e in genere chiunque apponga la cartellonistica.

Distrazione da evitare
La Corte, con l'ordinanza 29000 depositata il 6 ottobre, ribadisce che la pericolosità delle installazioni pubblicitarie a ridosso delle autostrade è implicita nel fatto che possa causare pericolo e distrazione per i conducenti, perché può attirarne l’attenzione. E non importa che la società che aveva installato i cartelli avesse nel frattempo ceduto l'attività a un'altra impresa (peraltro, non è raro né nuovo il fenomeno della creazione di nuove società da parte dello stesso soggetto che rende più difficile la notifica delle sanzioni, ndr): il proprietario del mezzo pubblicitario al tempo della contestata infrazione ne risponde con l'inserzionista, senza deroghe.

La pericolosità delle insegne visibili dalle autostrade ha da tempo indotto anche i giudici amministrativi a interpretazioni rigorose, anche se per la sicurezza molto è cambiato rispetto a quando entrò in vigore il Codice, trent’anni fa: oggi la maggior fonte di distrazione è l’uso degli smartphone (e in parte pure gli impianti multimediali di bordo, anche se il loro utilizzo durante la guida è consentito e talvolta necessario persino per operazioni di base come regolare il climatizzatore). Così sono vietate pure le insegne sui tetti degli immobili o i cartelloni all'ingresso degli edifici delle imprese visibili dalle autostrade.

A definire il perimetro di liceità delle insegne pubblicitarie è l'articolo 23, comma 7 del Codice della strada, che vieta ogni forma di pubblicità lungo e in vista di itinerari internazionali, dele autostrade e strade extraurbane principali e relativi accessi. In sostanza, consente solo le insegne di esercizio, che però vanno autorizzate dall'ente proprietario della strada entro limiti e condizioni stabiliti con un Dm delle Infrastrutture.

Dunque, la partita si gioca quasi sempre sulla differenza tra insegna commerciale e di esercizio. La definizione di quest’ultima non è data dal Codice della strada, ma dal suo Regolamento di esecuzione, all'articolo 47, comma 1. Norma su cui la giurisprudenza ha precisato che va intesa in senso rigorosamente restrittivo, circoscrivendola a quei casi in cui serva a segnalare il luogo ove si esercita l'attività di impresa per consentire di individuare agevolmente l'entrata. Se invece prevale la funzione promozionale, l'insegna è vietata, perché ha carattere essenzialmente pubblicitario.

Non conta neppure il fatto che il tracciato autostradale attraversi o no un centro abitato: la competenza dei Comuni è esclusa in questi casi.

I doveri della società autostradale
Per tutto questo, è addirittura un preciso dovere della società autostradale (articoli 53 e 56 del Regolamento) verificare in concreto e al più presto la regolarità delle insegne in vista delle arterie che gestisce, provvedendo obbligatoriamente, in caso di irregolarità ad esercitare i propri poteri sanzionatori e in autotutela.

I costi di quest’attività sono coperti dai pagamenti che le imprese interessate devono effettuare per ottenere le autorizzazioni, secondo tariffe che il Regolamento (articolo 53, comma 7) lascia fissare proprio a ciascun gestore autostradale con l’unico vincolo di preparare il listino entro il 31 ottobre di ogni anno. Gli importi non sono molto inferiori alle sanzioni per pubblicità abusiva.

I risultati di questa vigilanza non sono noti. Si sa invece che da un anno il maggior gestore nazionale, Autostrade per l’Italia (Aspi), ha affidato la gestione delle istruttorie delle insegne di esercizio alla propria controllata Ad Moving, per quanto il Regolamento non menzioni questa possibilità. Aspi dichiara che si tratta di una prassi condivisa con il ministero delle Infrastrutture. Ma nel frattempo ci sono aziende che rispondono ai solleciti di Ad Moving proprio rilevando che non provengono dal gestore.

 

Particolare tenuità del fatto per la cancellazione della data di scadenza dei cosmetici

di Giampaolo Piagnerelli

Nel caso concreto, infatti, non è contestato l'intento di frodare l'acquirente sulla qualità del prodotto

Cancellare la data di scadenza dei cosmetici non genera un intento frodatorio nei confronti dell'acquirente e per questo si applica la particolare tenuità del fatto e la punizione con una sanzione amministrativa. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 23642/22.

Cassazione: commette reato il medico di guardia che non va dalla paziente

di Annamaria Villafrate 

Omissione di atti d'ufficio per il medico di guardia che trascura l'età avanzata della paziente, la sua impossibilità a muoversi e le gravi difficoltà respiratorie e non si reca a visitarla
Reato per il medico di guardia che non si reca dalla paziente anziana
Confermata dalla sentenza della Cassazione n. 44057/2022 la condanna del medico di guardia per il reato di omissione di atti d'ufficio. Nel caso di specie, l'età della paziente e le sue condizioni di salute, comportavano l'obbligo del medico di recarsi dalla paziente per una visita. Non rileva il codice bianco assegnato dalla centralinista e la non gravità della paziente accertata dal medico che invece si è recato dalla donna per la visita domiciliare, prescrivendo anche idonea terapia.

Omissione di atti d'ufficio per il medico di guardia
Un medico di guardia viene ritenuto responsabile del reato di atti di ufficio perché si è rifiutato di recarsi presso una paziente anziana, impossibilitata a muoversi e con gravi problemi respiratori, come segnalato nella chiamata del figlio al 118.

Il medico contesta l'addebito non sussistendo a suo carico l'obbligo della visita al domicilio del paziente. Trattasi di decisione rimessa alla discrezionalità del medico la cui correttezza è stata confermata dal codice bianco assegnato anche all'esito della visita da parte del collega, a fronte della assenza di gravi rischi per la salute della donna.

Il medico contesta inoltre l'addebito per l'assenza di dolo richiesto invece ai fini della integrazione del reato di omissione di atti d'ufficio.

L'età e le condizioni della paziente richiedevano la visita domiciliare
La Cassazione però dichiara il ricorso inammissibile

Vero che, come affermato dal medico, la visita domiciliare è un'opzione, è però anche vero che il medico deve valutare caso per caso l'opportunità o meno di recarsi presso il domicilio del paziente per una visita. Nel caso di specie, remano contro la decisione del medico, l'età della paziente, le sue condizioni di salute e la manifesta non disponibilità della guardia anche a un consulto telefonico.

Nel caso di specie la visita presso il domicilio rappresentava per la Cassazione l'unica strada da percorrere.

L'urgenza dell'intervento, non sussistente a parere del medico di guardia, era invece evidente. A nulla rileva l'assegnazione del codice bianco da parte centralinista e la non urgenza confermata dal collega al termine della visita domiciliare.

Sul punto infatti il medico trascura di riferire che il codice bianco è stato assegnato dal collega che, contrariamente all'imputato, si è recato a visitare la donna, prescrivendo anche idonea terapia.

Infondata quindi anche la doglianza sul dolo perché l'urgenza della visita e quindi l'atto da compiere era evidente già al momento della telefonata. L'imputato pertanto non poteva non essersi rappresentato la indefettibilità dell'atto.

 

Assegno di divorzio ridotto se lei è proprietaria dell’appartamento dove vive

Respinto il ricorso della donna. Sul contributo non incide il mancato versamento del mantenimento ai figli

L’assegno di divorzio può essere ridotto se lei, l’avente diritto, è proprietaria dell’appartamento dove vive. Ma non basta. Ai fini della quantificazione del contributo mensile, non ha alcuna rilevanza il fatto che lui non abbia versato il mantenimento ai figli.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con un’ordinanza leggibile in fondo alla pagina, ha respinto il ricorso di una donna che si opponeva alla riduzione dell’assegno di divorzio.

Ad avviso degli Ermellini, in relazione all'assegno occorre tenere conto del fatto che il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.

Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

 

Gioco del Lotto, senza scontrino niente incasso: la denuncia di smarrimento non basta

di Pietro Alessio Palumbo

Lo scontrino è l'unico titolo che legittima il possessore a riscuotere le vincite nel caso la giocata risulti vincente

Proprio perché lo scontrino costituisce un titolo di legittimazione ai sensi della normativa civilistica, solo il suo possesso è idoneo ad attestare la giocata da parte del detentore, e ad autorizzare l'incasso dell'eventuale vincita. In altri termini, ha evidenziato la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n.33576/2022 il giocatore del Lotto ha diritto ad ottenere la prestazione costituente la vincita, non perché essa è contenuta nel biglietto .

 

di Dario Ferrara

Scatta la reintegra perché il datore deve riqualificare il lavoratore per evitare di licenziarlo

Anche se fosse dimostrata la riorganizzazione, mancherebbe la prova che il dipendente non può essere più utilizzato: correttezza e buona fede impongono corsi per le professionalità obsolete

Reintegra e risarcimento. Scatta la tutela piena per il lavoratore dopo che è dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: manca la prova che l’azienda abbia effettivamente dato corso a una riorganizzazione interna. Ma anche se la ristrutturazione fosse dimostrata, mancherebbe la prova che il dipendente non possa essere più utilizzato: pur di fronte a professionalità obsolete, infatti, i principi di correttezza e buona fede impongono al datore di riqualificare il lavoratore, a meno che non risulti antieconomico. È quanto emerge dalla sentenza 159/22, pubblicata il 31 ottobre dalla sezione lavoro del tribunale di Lecco.

Ragioni aziendali
Bocciato il ricorso della società: nella specie è il lavoratore che rinuncia alla reintegra perché nel frattempo ha trovato un altro posto e infatti dal risarcimento sarà detratto l’aliunde perceptum. Pesa sulla decisione dei giudici la sentenza 125/22 con cui la Consulta ha dichiarato in parte incostituzionale l’articolo 18, settimo comma, dello statuto dei lavoratori, così come modificato dalla legge Fornero, stabilendo che nei licenziamenti economici scatta la reintegra anche se l’insussistenza del fatto non è manifesta. Non sussiste nel nostro caso il nesso causale fra l’asserito riassetto organizzativo e la soppressione del posto di lavoro che può giustificare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. E ciò perché il datore deve provare sia l’effettiva sussistenza delle ragioni aziendale e il nesso eziologico con il recesso sia l’impossibilità di riutilizzare utilmente il lavoratore. Dimostrazione che nella specie manca e sarebbe sufficiente a rigettare il ricorso.

Schede di lavorazione
Di più: l’azienda non produce le schede di lavorazione del dipendente per dimostrare un calo o un mutamento degli interventi affidatigli. E senza prova contraria deve ritenersi che la produttività dell’interessato sia rimasta invariata negli anni. Anche se l’azienda non è obbligata alla formazione del dipendente per consentirgli di eseguire la prestazione in modo corretto, prima di risolvere il rapporto deve valutare di somministragli corsi professionali o affiancargli altri colleghi, a meno che non sia impossibile.

 

di Dario Ferrara

I prof di penale bocciano il reato di rave party: «Seri dubbi di legittimità costituzionale e Cedu»

In commissione al Senato relazione di Bongiorno: «Miglioreremo il testo». Carcere fino a 6 anni, intercettazioni, custodia cautelare, misure di prevenzione. Ma per la Cassazione il raduno non è reato

«Seri dubbi di legittimità costituzionale e convenzionale». I professori di diritto penale bocciano il reato di rave party introdotto dal decreto legge 162/22, primo atto del governo Meloni che ha pure rinviato al 30 dicembre l’entrata in vigore del nuovo processo penale (suscitando altri dubbi di costituzionalità e la rimessione alla Consulta). In sintesi: la nuova fattispecie delittuosa non risulta abbastanza determinata e suscita perplessità rispetto al «diritto di riunione» sancito dagli articoli 11 Cedu e 17 della nostra Costituzione oltre che su «ragionevolezza e proporzionalità del trattamento sanzionatorio». Oggi, intanto, è incardinato in commissione Giustizia al Senato il disegno di legge di conversione del provvedimento che contiene il nuovo delitto ex articolo 434 bis Cp: «Questo testo colma un vuoto legislativo. Quindi molte critiche sono infondate, ma lo miglioreremo. Ci saranno degli interventi di natura tecnica per perfezionarlo senza stravolgerlo», annuncia la relatrice Giulia Bongiorno (Lega), che della seconda commissione è presidente. E va detto che sono gli stessi servizi parlamentari a segnalare come la Cassazione abbia stabilito che i rave sono riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico e dunque beneficiano delle garanzie di libertà previste dall’articolo 17 della Costituzione.

Pubblica sicurezza
Il nuovo reato, già in vigore, è rubricato “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica” e inserito fra i delitti contro l’incolumità pubblica, cioè che permette l’arresto obbligatorio in flagranza. Sono previste la reclusione da tre a sei anni e la multa da mille a 10 mila euro per coloro che organizzano o promuovono il rave; sanzioni ridotte per i meri partecipanti. Il reato è procedibile d’ufficio e l’alto limite edittale consente la custodia cautelare in carcere e le intercettazioni almeno per gli organizzatori del raduno. Confiscate le cose utilizzate o destinate a commettere l’invasione e impiegate per realizzare le finalità dell’occupazione. La modifica al codice antimafia legittima l’applicazione agli indiziati delle misure di prevenzione personali e patrimoniali: sorveglianza speciale, obbligo di soggiorno nel Comune, sequestro e confisca, anche per equivalente.

Rischio congelamento
Il punto che «il tenore letterale della disposizione non appare riferibile alla sola fattispecie richiamata nella relazione», sottolinea lo stesso servizio studi del Senato nel dossier di documentazione al disegno di legge. La condotta incriminata consiste «nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica». Di fatto, osservano i prof di penale, quali siano i comportamenti che rientrano effettivamente nell’alveo della tipicità» sarà «il giudice a stabilirlo ex post o le forze dell’ordine» quando intervengono «in rapporto alla gestione di esigenze di sicurezza poste dal caso concreto», con «una discrezionalità che rischia seriamente di essere declinata nella forma dell’arbitrio». Insomma: si rischia il congelamento di libertà e diritti.

 

di Giulia Provino

Dopo la Consulta non è reato l’omesso versamento ritenute nel 770 senza certificazioni ai sostituiti

La prova della fattispecie illecita non può essere ricavata dalla sola acquisizione del modello: spetta al pm trovare prove orali, come le dichiarazioni degli interessati, oppure documentali

Non è reato l’omesso versamento di ritenute nel modello 770 senza certificazioni ai sostituiti d’imposta. Dopo la decisione di incostituzionalità della Consulta, per la configurazione della fattispecie si torna a fare riferimento alle sole «ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti», quindi il Cud o Cu. Ai fini della prova del rilascio al sostituito delle certificazioni attestanti le ritenute operate, dunque, non è sufficiente la sola acquisizione della dichiarazione modello 770. Con la sentenza depositata il 15 novembre 2022 (qui leggibile in fondo all’articolo) la Cassazione ha accolto il ricorso dell’imputato.

Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale per l’omesso versamento di ritenute nel 770 senza certificazioni ai sostituiti d’imposta. Tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza 175/22 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sia dell’articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 158/2015, nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o» nel testo dell’articolo 10 bis del decreto legislativo 74/2000, sia dello stesso articolo 10 bis limitatamente alle parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o». Ciò, in quanto tali riferimenti venivano a violare l’articolo 25 comma 2 della Costituzione, sotto il profilo dell’eccesso di delega. Il legislatore delegato, esorbitando dal perimetro indicato dalla legge delega, se da un lato aveva ridotto l’ambito applicativo della norma innalzando la soglia di punibilità delle condotte penalmente rilevanti, da 50 mila a 150 mila euro, dall’altro lato, aveva introdotto una nuova fattispecie penale costituita dall'omesso versamento delle ritenute dovute sulla scorta della dichiarazione presentata e a prescindere dal rilascio delle certificazioni ai sostituiti che, al momento della delega, non costituiva reato, ma illecito amministrativo tributario.

Tornano quindi attuali, non più solo per i fatti pregressi al decreto legislativo 158/15, ma anche per i fatti ad esso successivi, i criteri interpretativi elaborati dalla Cassazione, prima della sentenza della Consulta, secondo cui, in tema di omesso versamento di ritenute certificate, ai fini della prova del rilascio al sostituito delle certificazioni attestanti le ritenute operate, non è sufficiente la sola acquisizione della dichiarazione modello 770, dovendosi cioè comprovare aliunde il rilascio delle predette certificazioni. Infatti, le indicazioni contenute nel modello 770 non sono da sole idonee a provare il fatto del rilascio delle certificazioni, essendo indizio che non può essere sufficiente in giudizio a fronte del canone dell’accertamento al di là di ogni ragionevole dubbio, gravando dunque sul pubblico ministero l’onere di ricercare, al fine del raggiungimento della prova richiesta ai fini della configurabilità della fattispecie, elementi ulteriori e diversi (orali, come ad esempio le dichiarazioni dei sostituiti, o documentali) rispetto alla sola dichiarazione modello 770.

di Dario Ferrara

A rischio incostituzionalità il rinvio del nuovo processo penale perché penalizza gli imputati

Questione di legittimità sollevata in un procedimento per reati divenuti procedibili a querela: mancano i requisiti di necessità e urgenza e s’impedisce di applicare le modifiche mitigatrici

Era previsto ed è successo. Rischia l’incostituzionalità il rinvio al 30 dicembre dell’entrata in vigore per la riforma della giustizia penale introdotta dal decreto legislativo 150/22, operatività in origine prevista per il primo novembre e poi differita dal decreto legge 162/22, primo atto del governo Meloni. E ciò perché, in estrema sintesi, da una parte mancano i requisiti di straordinaria necessità e urgenza che legittimano il Governo a esercitare funzioni legislative e dall’altra si impedisce di applicare «modifiche mitigatrici», introdotte dal decreto delegato, che ha trasformato il regime di procedibilità di alcuni reati contro il patrimonio e la persona, rendendoli perseguibili soltanto a querela. Insomma: si penalizzano gli imputati perché risulta precluso il riconoscimento di fattispecie di estinzione della punibilità già maturate. È quanto emerge dall’ordinanza pubblicata l’11 novembre dalla sezione penale del tribunale di Siena (giudice monocratico Simone Spina).

Favor rei
È sospeso in attesa che si pronunci la Consulta il giudizio che si sarebbe dovuto chiudere con una sentenza di non luogo a procedere ex articolo 531 Cpp. Si procede, infatti, per i reati di danneggiamento e violenza privata mentre la persona offesa ha espresso la volontà di non persistere nella richiesta di punizione avanzata in origine con la querela. Il pm ha doverosamente esercitato l’azione penale laddove per i delitti ex articoli 610 e 635, primo comma, Cp la procedibilità non risultava condizionata da una previa richiesta di punizione da parte delle persona offesa. Nel frattempo, però, è intervenuto il decreto legislativo 150/22 che trasforma il regime di procedibilità di otto delitti (fra i quali quelli per cui si procede) e due contravvenzioni. E a causa del rinvio dell’entrata in vigore della riforma non può operare la concreta efficacia operativa dei più favorevoli mutamenti nel regime di procedibilità.

Vacatio legis
Il differimento introdotto dal decreto legge 162/22, tuttavia, nello stabilire un nuovo termine di vacatio legis interferisce su di una disciplina di rango costituzionale come quella sulla formazione delle leggi e degli atti equiparati senza giustificare il diverso e deteriore trattamento penale che ne consegue. Parola al giudice delle leggi.

 

Un ordine di demolizione di una casa bocciato da una decisione della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso proposto dall’avvocato Bruno Molinaro per la famiglia Cioce di Fuorigrotta. Peccato però che di quella casa restino solo le macerie: anzi più nemmeno quelle perché l’area di risulta è stata completamente liberata dalle ruspe di Stato.

Il caso è, dunque, paradossale. Unico in Italia. Non vi sono precedenti. Il dramma della famiglia Cioce è riassunto in poche parole: “La nostra casa, costruita con tanti sacrifici, non doveva essere abbattuta. Il condono era valido e non c’era pericolo idrogeologico.

Non ci siamo fatti mai un viaggio, mai uno sfizio: tutto quello che guadagnavamo era per la nostra casa, il nostro sogno – dice nonna Pina già provata da un infarto – nessuno credeva che ci avrebbero dato ragione. Quello che abbiamo passato, la sofferenza, l’ansia nel vedere buttata giù la casa non lo possiamo descrivere. Ci hanno buttato fuori casa con il nonno anziano, allettato e con l’ossigeno, e una neonata. Nemmeno tutto l’oro del mondo potrà ripagare questo immenso dolore. Ringraziamo con tutto il cuore l’avvocato Molinaro che ci è stato vicino come una persona di famiglia, che ci ha sempre sopportato e supportato”.

Lapidario il giudizio della terza sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 42624 del 23 settembre 2022 che “annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli”.

“Nel caso in disamina – si legge – il giudice di merito non ha ritenuto di disporre neppure la sospensione, pur non essendo ancora esaurita la procedura di condono edilizio e pur ritenendo che la proposta di riperimetrazione delle aree sottoposte a vincolo non fosse definita e completa”.

“Nulla ha potuto – ha dichiarato l’avvocato Molinaro – l’istanza di sospensione che presentammo a cui i giudici incredibilmente non hanno mai nemmeno risposto, pur avendo acquisito copia del ricorso per cassazione nel giugno scorso. Eppure i tempi per risolvere il problema del vincolo idrogeologico e la questione condono erano brevi”.

Per la prima volta in Italia la Cassazione bacchetta – dunque – i giudici dell’Appello per non aver sospeso l’esecuzione della demolizione, sebbene questa fosse stata già effettuata nelle more del giudizio. La Procura intanto era andata avanti forte della ordinanza illegittima della Corte napoletana e aveva proceduto senza indugio, quale stazione appaltante, alla eliminazione delle opere.

“Citeremo per danni lo Stato italiano per l’errore giudiziario commesso dai giudici della Corte d’Appello – prosegue il legale – per non avere questi ultimi inteso salvaguardare il bene della vita invocato quale causa di incompatibilità con l’abbattimento e – quel che è più grave – per aver omesso ogni valutazione, positiva o negativa, della istanza di sospensione presentata dopo la proposizione del ricorso per cassazione, nonostante il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile. Una condotta inspiegabile, sbagliata e disumana”.

E che la Cassazione ha sonoramente bocciato, ma era ormai già troppo tardi.

“In Italia, più dei politici e dei grandi burocrati, sono i magistrati a detenere le leve del potere – continua Molinaro – perché, salvo casi limite, dietro lo scudo della interpretazione delle norme non rispondono mai dei loro errori. Ed è paradossale che chiunque faccia un qualsiasi lavoro – come anche l’avvocato, il medico o l’ingegnere – se sbaglia paga, nel mentre ciò non vale per i magistrati tranne che in caso di dolo o colpa grave. Eppure la Corte di giustizia UE qualche anno fa ha pesantemente stigmatizzato il comportamento omissivo dell’Italia sul tema ma la successiva legge del 2015 ha solo rappresentato un palliativo, un timido tentativo di affrontare il problema.

Nella vicenda della famiglia Cioce, oltre ad una casa in macerie, ci sono vite umane distrutte. Non è tanto un danno economico quello che hanno subito quanto umano e morale. E questo è sicuramente irreparabile. È come se inermi fossero stati messi davanti a un plotone di esecuzione. Quello che è successo alla famiglia Cioce dovrebbe indurre i nostri governanti a fare una riflessione: di tutto questo chi risponde? I giudici o i cittadini?

Talvolta i giudici chiamati in causa dicono di essere assicurati, ma le loro coscienze possono essere garantite da una polizza? A questo si aggiunge, nella situazione dei Cioce, anche il costo rilevantissimo della demolizione subita, che alla fine graverà sui cittadini”.

 

Il controllore del bus di linea può elevare multe per divieto di sosta sulle corsie di trasporto pubblico

di Pietro Alessio Palumbo

Con l'ordinanza 30288/2022 la Cassazione ha evidenziato che le funzioni di prevenzione e accertamento delle infrazioni in materia di sosta possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persoIn presenza e in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino - quali quelle connesse alla gestione delle aree da riservare a parcheggio ed esercizio del trasporto pubblico di persone - la disciplina ha previsto che determinate funzioni, qualificabili come obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati; i quali abbiano tuttavia una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione in relazione al servizio svolto.

 

Sanzionato il notaio che utilizza l'istituto della rettifica al di fuori dei casi previsti dalla norma

di Simona Gatti

Secondo la Cassazione (sentenza 31795/2022) l'errore emendabile è dunque quello meramente materiale che non incide sul contenuto sostanziale di un documento che è stato già formato e dal quale è conseguita la produzione dei suoi effetti nel mondo giuridico.

Sanzionato il notaio che utilizza l'istituto della rettifica al di fuori dei casi previsti dalla norma , cioè correggere piccoli errori avvenuti durante la stesura dell'atto, a condizione però che si tratti di "dati preesistenti alla sua redazione". Secondo la Cassazione (sentenza 31795/2022) l'errore emendabile è dunque quello meramente materiale che non incide sul contenuto sostanziale di un documento che è stato già formato e dal quale è conseguita la produzione dei suoi effetti nel mondo giuridico.

 

Furto al supermercato da 50 euro non punibile: c’è la tenuità del fatto
Secondo la Cassazione i precedenti non sono di ostacolo all’applicazione della norma sulla particolare tenuità. L’abitualità non può essere desunta dallo stato di disoccupazione

di Patrizia Maciocchi

Il giudice non può escludere la non punibilità per la particolare tenuità del fatto, nel caso di un tentato furto al supermercato per merce di un valore pari a 53 euro. Per la Corte di Cassazione, i precedenti di polizia, come il fatto che l’imputata, classe ’89, fosse disoccupata non bastano per negare l’applicazione dell’articolo 131-bis del Codice penale, che scatta quando pur affermata l’esistenza del reato sia considerata la scarsa offensività dell’azione. La Suprema corte accoglie dunque il ricorso della donna contro la condanna per il tentato furto, aggravato dall’esposizione della merce alla fede pubblica. La Corte d’Appello aveva escluso sia la particolare tenuità del fatto, che consente di restare impuniti, sia il beneficio della non menzione della condanna, previsto dall’articolo 175 del Codice penale. La Corte territoriale aveva detto no ad entrambi gli istituti, pur in presenza di una condotta singola e non reiterata, considerando che c’erano elementi per affermare l’abitualità di una condotta che andava considerata comunque grave.

A pesare per la Corte di merito erano stati dei precedenti di polizia e lo stato di disoccupazione. La Suprema corte non è d’accordo. I giudici di legittimità chiariscono che quando ci sono trascorsi con la polizia è necessario valutarne gli esiti, bisogna verificare se le segnalazioni si sono tradotte in una notizia di reato iscritta nei relativi registri o nell’avvio di un procedimento penale. Troppo generica dunque, senza questi approfondimenti la decisione della Corte d’Appello. La Cassazione boccia poi il binomio disoccupato uguale ladro abituale. Per la Suprema corte, infatti, è del tutto incongruo il riferimento allo stato di disoccupazione, utilizzato per supportare una presunzione di abitualità.

Infine non è giustificato neppure il rifiuto delle non menzione della sentenza di condanna. Un beneficio «fondato sul principio dell’”emenda” che tende a favorire il processo di recupero, morale e sociale del condannato». La Corte d’Appello su queste basi dovrà formulare un nuovo giudizio.

 

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18939 del luglio 2021 stabilisce che: l’agevolazione sulla prima casa sull’imposta di registro, decade se il contribuente non adibisce ad abitazione principale l’immobile acquistato stabilendo la residenza nei termini previsti, anche se nel Comune di riferimento svolge la sua attività lavorativa. Ai fini dell’imposta di registro, la decadenza a seguito dell’alienazione infraquinquennale dell’immobile è esclusa solo in caso di successivo acquisto, entro un anno dall’alienazione, di un altro immobile adibito ad abitazione principale.

L’acquirente che non adibisce ad abitazione principale l’immobile acquistato stabilendovi la residenza, a nulla rilevando la circostanza che in quel Comune egli svolga la propria attività. Ciò in quanto le condizioni che evitano la decadenza dall’agevolazione in caso di vendita infraquinquennale sono autonome e distinte da quelle previste per la concessione del benefici

 

di Dario Ferrara

Il padre non mantiene più il figlio che lavora anche se non ha sostenuto l’esame di abilitazione

Revocato l’assegno perché il maggiorenne si è inserito in un settore produttivo pertinente agli studi effettuati: grazie all’usufrutto sull’immobile può crearsi una vita autonoma dal nucleo familiare

Addio mantenimento al figlio maggiorenne. Il padre divorziato non versa più l’assegno al quasi trentenne che lavora, anche se il rampollo non ha ancora sostenuto l’esame di abilitazione alla professione: ciò che conta è che l’interessato si sia inserito in un settore produttivo coerente con gli studi compiuti. E che grazie all’usufrutto su un immobile possa crearsi una vita autonoma dal nucleo familiare. È quanto emerge dall’ordinanza 11047/22, pubblicata il 5 aprile dalla sesta sezione civile della Cassazione.

 

di Debora Alberici

Diffamazione per l’esposto all’ordine che descrive il legale come scorretto e sleale

Il professionista ha diritto anche al risarcimento del danno. Non opera l’esimente degli atti giudiziari

Scatta la condanna per diffamazione a carico di chi, in un esposto all’ordine, apostrofa ingiustamente il legale come scorretto e sleale.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 697 del 12 gennaio 2022.

In particolare la condanna è stata confermata, incluso il risarcimento del danno, 1500 euro.

Inutile per la difesa invocare l’esimente degli atti giudiziari. Ad avviso della quinta sezione penale, infatti, l'art.598 cod. pen. non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense (come quello che viene in rilievo nel caso di specie, volto a chiedere l’applicazione di provvedimenti disciplinari nei confronti del professionista), in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e

l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce. In un’altra occasione la stessa Cassazione ha ritenuto applicabile l’esimente, ma nella diversa fattispecie concernente il ricorso in prevenzione presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per contestare alcuni crediti professionali, ipotesi, questa, nella quale il ricorrente era parte, sia pure potenziale, nell'eventuale giudizio di verifica presso il Consiglio dell'Ordine.

 

 

No accertamento con redditometro se il figlio guadagna e contribuisce alle spese

Accolto il ricorso del contribuente cui era stato notificato l’atto impositivo per la seconda casa e l’auto di lusso

Nullo l’accertamento con redditometro quando i figli guadagnano e contribuiscono alle spese della famiglia.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 692 del 12 gennaio 2022, ha accolto il ricorso di un contribuente cui era stato notificato l’atto impositivo per la seconda casa e l’auto di lusso.

In particolare l’uomo aveva subito chiesto l’annullamento della pretesa erariale dal momento che il figlio maggiore lavorava e contribuiva ai bisogni della famiglia; il piccolo era disabile e percepiva una indennità di accompagnamento.

Tutte circostanze, queste, irrilevanti per l’ufficio che aveva accertato una maggiore Irpef con metodo sintetico.

Inutile impugnare di fronte a Ctp e Ctr. I giudici di merito hanno infatti confermato l’atto impositivo.

Ora la Cassazione ha ribaltato il verdetto, accogliendo il secondo motivo del ricorso presentato dalla difesa.

Per i Supremi giudici, la commissione regionale a fronte del contenuto della prova contraria concessa al contribuente in caso di accertamento sintetico, la quale deve vertere sulla dimostrazione che il maggior reddito determinato o determinabile è costituito «in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta», attraverso la produzione di «idonea documentazione» attestante «l'entità» e «la durata» del possesso e il riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell' accertamento suddetto, nel vincolo che li lega, si è limitata a fare generico richiamo, sostanzialmente per relationem, alle verifiche operate dall’ufficio, a suo dire affatto esaminate dai giudici di prime cure, e vaghi accenni ai redditi della moglie e del solo figlio piccolo e alla percentuale di attribuzione della casa di abitazione, senza alcun accenno al possesso di redditi da risparmio e a quelli dell’intero nucleo familiare.

Ora la causa dovrà essere rivalutata dalla Ctr di Milano che dovrà tener conto delle indicazioni fornite in sede di legittimità. E quindi dovrà invalidare o ridurre l’accertamento a seconda di quanto il giovane ha contribuito all’acquisto e il mantenimento di auto e case.

 

di Dario Ferrara

Passeggeri indennizzati anche se il ritardo dipende dalla coincidenza di voli gestiti da vettori diversi

Per la compensazione pecuniaria conta che le tratte aeree siano combinate dall’agenzia di viaggi che emesso un solo biglietto fatturando un prezzo totale: irrilevante che le compagnie non abbiano rapporti

In caso di ritardo prolungato, il diritto all’indennizzo dei passeggeri scatta anche per i voli in coincidenza gestiti da compagnie aeree differenti. Ai fini della compensazione pecuniaria per i viaggiatori prevista dalle norme europee, infatti, conta soltanto che le tratte siano state combinate da un’agenzia di viaggi che emette un unico biglietto, fatturando il prezzo totale, anche se non sussiste alcun rapporto giuridico fra i diversi vettori. È quanto emerge dalla sentenza pronunciata nella causa C-436/21 dall’ottava sezione della Corte di giustizia europea, depositata il 6 ottobre.

Uno e trino
Una signora compra dall’agenzia un biglietto aereo elettronico per il tragitto da Stoccarda a Kansas City costituito da tre voli. Il primo, da Stoccarda a Zurigo, è gestito da una compagnia svizzera, mentre gli altri due - Zurigo-Filadelfia e Filadelfia-Kansas City - da un vettore statunitense. Ed è nell’ultima tratta che si verifica il ritardo di oltre quattro ore all’arrivo. A chiedere la compensazione di 600 euro è la società di assistenza legale cessionaria dei diritti derivanti dal ritardo. La Corte federale di giustizia tedesca interroga i giudici Ue sull’interpretazione del regolamento Ce 261/2004 sul punto.

E la Corte di Lussemburgo chiarisce che la nozione di «volo in coincidenza» va intesa come riferita a due o più voli che costituiscono un tutt’uno: ciò avviene quando le tratte sono stati oggetto di un’unica prenotazione. Nessuna disposizione fa dipendere la qualificazione come volo in coincidenza dalla sussistenza di uno specifico rapporto giuridico tra i vettori aerei che operano sulle tratte: una condizione supplementare del genere sarebbe contraria all’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri, limitando il diritto all’indennizzo in caso di notevole ritardo.

 

L'odontoiatra che usa radiazioni ionizzanti senza stretto legame con un intervento impiantologico commette reato
di Paola Rossi

Condannato l'odontoiatra che sottopone 25 pazienti a radiazioni ionizzanti "Cone beam" senza addivenire per ben 12 di loro ad alcun intervento successivo. L'utilizzo dello strumento radiografico da parte del medico (che non assurge a laboratorio di analisi a tali esami autorizzato verso terzi) fa sì che si rientri nel campo della diagnostica complementare a un intervento. E va precisato che tale diagnostica complementare trova la propria giustificazione se è un asuilio diretto al chirurgo o all'odontoiatria nell'espletamento della prestazione medica principale, cioè l'intervento.

I criteri della diagnostica complementare
Perché l'impiego di strumenti diagnostici complementari all'intervento sia legttimo è necessario che si tratti di attività contestuali, integrate e indilazionabili rispetto alla prestazione medico-chirurgica principale.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 36820/2022, ha respinto il ricorso del medico condannato in quanto dei tre criteri egli era riuscito a dimostrare la sussistenza solo di quello dell'integrazione con un intervento impiantologico susseguente, poi però di fatto non realizzatosi per la metà dei propri pazienti.

La norma
Il profilo di illegittimità della condotta del medico e della sua rilevanza penale deriva dall'articolo 14, comma 1, del Dlgs 187 /2000. La Cassazione chiarisce che tale norma una volta abrogata è di fatto riprodotta integralmente nel suo significato e per le conseguenze che determina a carico dei medici dall'articolo 213, comma 1, del Dlgs 101/2020. Di fatto determinando una assoluta identica fattispecie di reato senza alcuna soluzione di continuità.

 

di Vanessa Ranucci

Non va espulso lo straniero irregolare che ha un figlio nato in Italia

Accolto il ricorso di un immigrato perché prevale l'esigenza di tutelare i legami familiari

Non va espulso lo straniero irregolare che ha un figlio nato in Italia. Lo ha sancito la Suprema Corte di Cassazione (provvedimento leggibile in fondo all'articolo) che ha accolto il ricorso di un immigrato perché prevale l'esigenza di tutelare i legami familiari.

Uno straniero irregolare è ricorso in sede di legittimità contro l’ordinanza con cui il Giudice di pace aveva respinto il ricorso proposto contro il decreto di espulsione pronunciato nei suoi confronti dal Prefetto. Secondo la difesa, il provvedimento espulsivo non aveva considerato l'esistenza dei vincoli familiari, essendo il ricorrente padre di un bambino nato in Italia e non aveva preso una posizione sulle diverse deduzioni formulate da ricorrente, che sarebbero state di ostacolo al rimpatrio.

Per il Palazzaccio il ricorso è fondato in quanto il giudice non ha affrontato la questione dei legami familiari del ricorrente in Italia. Infatti, “l'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (il quale impone di tenere conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami con il suo Paese di origine) si applica, con valutazione da effettuarsi caso per caso, anche al cittadino straniero che pure non si trovi nella posizione di formale richiedente il ricongiungimento familiare”.

Pertanto, l’ordinanza è stata cassata e rinviata al Giudice di pace per il nuovo giudizio.

 

di Vanessa Ranucci

L’appello contro la sentenza di separazione va trattato con rito camerale e introdotto con ricorso e non con citazione

Respinto il ricorso di un ex marito che ha depositato l'atto oltre il termine

L’appello contro la sentenza di separazione va trattato con rito camerale e introdotto con ricorso e non con atto di citazione. Lo ha stabilito oggi la prima sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 11964/22.

Il gravame promosso da un ex marito in un giudizio di separazione era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello perché proposto con atto di citazione depositato in cancelleria oltre il prescritto termine breve, benché la sua notificazione fosse avvenuta entro il termine. Per il Giudice di merito, l’appello contro le sentenze di separazione deve essere trattato con il rito camerale, il quale si applica all’intero procedimento, dall’atto introduttivo - ricorso, anziché citazione - alla decisione in camera di consiglio.

Il ricorrente, in sede di legittimità, ha lamentato la decisione di merito ritenendo tempestiva e rituale l'impugnativa di appello alla sentenza di primo grado con l’atto di citazione invece che del ricorso.

Per i Supremi giudici, concordi con il magistrato distrettuale, il ricorso va respinto. “L'appello avverso le sentenze di divorzio rese dal tribunale, - si legge nel documento - ai sensi dell’art. 4, comma 12, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 8 della legge n. 74 del 1987, - a norma del quale "l'appello è deciso in camera di consiglio" - è soggetto al rito camerale, sia quanto alla fase decisoria sia quanto all'intero procedimento, e quindi anche con riferimento all'atto introduttivo, il quale deve avere la forma del ricorso ed essere depositato in cancelleria nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 Cpc, con la conseguenza che l'appello, che sia proposto con citazione, anziché con ricorso, può considerarsi tempestivo, in applicazione del principio di conservazione dagli atti giuridici viziati, solo se il relativo atto risulti depositato nel rispetto di tali termini”.

Pertanto, il ricorso va respinto con condanna delle spese.

 

di Giulia Provino

Scatta la diffamazione se il volantino dei sindacalisti è un attacco gratuito all’altro delegato

Offesa la reputazione del rappresentante dei lavoratori cui si addebitano fatti mai verificatisi: il diritto di critica senza un nucleo di veridicità si risolve in pura congettura e occasione di dileggio

Condannati per diffamazione i sindacalisti che utilizzano volantini basati su falsi elementi per screditare altri. È quanto emerso dalla sentenza della Cassazione depositata il 19 settembre 2022 (qui leggibile in fondo all’articolo).

Rigettato il ricorso degli imputati che avevano diffuso volantini in cui si offendeva la reputazione di un altro rappresentante sindacale. Questo perché le critiche poggiavano sull’attribuzione alla persona offesa di fatti determinati in realtà mai verificatisi, mentre ai fini del riconoscimento dell’esimente del diritto di critica, non si può prescindere dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento dell’elaborazione critica. La Corte di appello, quindi, avendo accertato l’insussistenza dei fatti attribuiti alla persona offesa nei volantini diffusi dagli imputati, ha correttamente ritenuto insussistente un legittimo esercizio del diritto di critica.

La quinta sezione penale ha precisato che, in tema di diffamazione, per la sussistenza dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica è necessario che quanto riferito non trasmodi in gratuiti attacchi alla sfera personale del destinatario e rispetti un nucleo di veridicità, in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dileggio e di mistificazione, fermo restando che l’onere del rispetto della verità è più attenuato rispetto all’esercizio del diritto di cronaca, in quanto la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo.

 

di Dario Ferrara

Assolti i medici in sede penale l’Asl evita di risarcire l’erede del paziente nel civile

Il giudicato sul «fatto che non sussiste» opera a favore dell’azienda sanitaria che l’ha eccepito in primo grado in quanto debitrice solidale: pesa la sentenza che esclude il nesso causale col decesso

Una volta assolti i medici dall’accusa di omicidio colposo, l’azienda sanitaria evita di risarcire nel civile l’erede del paziente deceduto. E ciò benché la struttura sia rimasta estranea al giudizio penale in cui il congiunto del de cuius è parte civile contro i sanitari imputati. Pesa la sentenza liberatoria «perché il fatto non sussiste», ormai definitiva: esclude il nesso causale fra la negligenza dei professionisti e il decesso del malato; in quanto debitrice solidale, l’Asl può opporre alla controparte il giudicato ostativo, a patto che l’eccezione sia stata sollevata in modo tempestivo in primo grado e poi coltivata. È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 12 settembre 2022 dalla terza sezione civile della Cassazione.

Giudizio controfattuale
La Suprema corte decide nel merito rigettando la domanda di risarcimento proposta dalla vedova del paziente morto in ospedale (l’azione svolta in sede civile contro l’Asl non investe la posizione dei sanitari assolti nel penale). L’imputazione di omicidio colposo cade sulla base del giudizio controfattuale: anche se i medici avessero tenuto le condotte dovute secondo perizia, non avrebbero impedito la morte del settantenne, obeso e iperteso, oltre che cardiopatico; è la Ctu che esclude la prova di un collegamento causale dotato di adeguato rigore scientifico tra il decesso e la mancata somministrazione delle migliori terapie. E il fatto che al giudizio penale non partecipi l’Asl non è dirimente per escludere l’efficacia extrapenale del giudicato liberatorio in favore dei medici. Il tutto benché nel civile il nesso di causalità materiale sia accertato in base al diverso principio del «più probabile che non».

Fatto colposo
All’Asl, infatti, non si imputano colpe nei profili strutturali e organizzativi: risponde ex articolo 1228 Cc per l’utilizzazione di terzi nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale. E dunque, affinché risarcisca, bisogna accertare il fatto colposo del personale medico in quanto ausiliario, mentre l’azione o l’omissione dei sanitari è un tema di prova che deve essere soddisfatto dal creditore-danneggiato. L’Asl può dunque opporre ex articolo 1306 Cc il giudicato favorevole del penale che esclude il fatto colpevole dei medici: la sentenza emessa nel giudizio in cui non ha partecipato non risulta emessa su ragioni personali del condebitore e la relativa eccezione è tempestiva. Compensate le spese dell’intero giudizio.

 

Il detenuto ha diritto a un’alimentazione sana, sì al reclamo contro il pane di cattiva qualità
Il diritto ad un’alimentazione sana e sufficiente rientra in quello, fondamentale, alla salute. Per questo il magistrato di sorveglianza non può respingere il reclamo senza neppure contraddittorio

Il detenuto ha diritto ad un’alimentazione sana e sufficiente. Un cibo di buona qualità è, infatti, un modo per tutelare il diritto fondamentale alla salute. Per questa ragione il magistrato di sorveglianza non può respingere, senza passare al contraddittorio, il reclamo del carcerato per protestare contro la cattiva qualità del pane, che viene servito nell’istituto nel quale è ristretto.

La Corte di cassazione, con la sentenza 32210, accoglie il ricorso del detenuto, classe ’72. E censura la scelta del giudice di sorveglianza che aveva rigettato “de plano” l’istanza, partendo dal presupposto che la scadente qualità del pane non aveva pregiudicato la salute dei detenuti. Escludendo così la violazione di un loro diritto soggettivo.

Per la Suprema corte è una conclusione contraddittoria «poiché implicitamente presuppone, come necessario antecedente logico, proprio la considerazione del tema della tutela di quel diritto (alla salute) - si legge nella sentenza - del quale si vorrebbe poi, incongruamente, negare la valenza di diritto soggettivo, solo perché la salute non sarebbe stata, in quei frangenti, messa concretamente a rischio».

Ad avviso della Cassazione, non è necessario spendere molte parole per riconoscere che ad ogni detenuto va assicurato cibo sano e sufficiente. Un diritto va che ricompreso in quello più ampio alla salute, tutelato dalla Costituzione.

 

di Dario Ferrara

Addio accertamento se il fisco non produce in giudizio la delega al funzionario che l’ha firmato

Anche se risulta demandata solo la sottoscrizione e non la funzione dal dirigente dell’ufficio, il mancato deposito agli atti impedisce al giudice di scrutinare l’esistenza e l’identità dell’interessato

Annullato. Addio all’accertamento a carico del contribuente perché il fisco non deposita in giudizio la delega del dirigente dell’ufficio che autorizza il funzionario di carriera a sottoscrivere l’atto impositivo. E ciò benché si tratti di una delega di firma e non di funzioni. La mancata produzione, infatti, impedisce al giudice di scrutinare l’esistenza del documento oltre che l’identità del sottoscrittore dopo le contestazioni avanzate dalla parte privata. È quanto emerge dall’ordinanza 7441/22, pubblicata l’8 marzo dalla sezione tributaria della Cassazione.

Sindacato precluso
La Suprema corte decide nel merito accogliendo l’originario ricorso proposto dal contribuente contro l’accertamento sintetico sul reddito che quantificava maggiori imposte per oltre 43 mila euro più interessi e sanzioni. Trova ingresso la censura rivolta contro la sottoscrizione degli atti impositivi relativi alle due annualità incriminate. Secondo la parte privata gli accertamenti sarebbero stati firmati in modo illegittimo dal capo area controllo mentre l’unica firma legittima poteva essere quella del direttore titolare dell’Agenzia delle entrate oppure quella di un funzionario di carriera dirigenziale munito di delega ad hoc.

E, denuncia il contribuente, un “direttore tributario”, corrispondente all’ex nono livello, non sarebbe di per sé legittimato a spiccare da solo un atto di accertamento. Come che sia, è certo che l’amministrazione finanziaria non ha depositato agli atti la delega anche in grado d’appello nonostante il soccorso istruttorio all’epoca vigente. E la mancata produzione impedisce il sindacato sulla legittimità della sottoscrizione di chi non ha istituzionalmente la rappresentanza esterna dell’ufficio fiscale, una circostanza oggetto di censura ad hoc da parte del contribuente fin dal primo grado di giudizio.

 

di Dario Ferrara

l datore non può imporre le ferie a piacimento

Il potere di determinare il periodo di fruizione deve considerare gli interessi del lavoratore. Monte ore ripristinato: manca l’effettivo ristoro delle energie se non si possono programmare le vacanze

Il datore non può imporre a piacimento le ferie al dipendente. Il potere, senz’altro unilaterale, di determinare il periodo di fruizione va infatti esercitato dall’azienda tenendo conto degli interessi del lavoratore: bisogna dunque consentirgli di organizzarsi per fruire in concreto del riposo annuale. Scatta allora il ripristino del monte-ore, che risulta decurtato in modo illegittimo, se le decisioni assunte dalla società non consentono al personale di programmare le vacanze: in tal caso manca l’effettivo ristoro delle energie psico-fisiche, vale a dire il beneficio cui le ferie sono preordinate. È quanto emerge da un’ordinanza pubblicata nei giorni scorsi dalla sezione lavoro della Cassazione.

Esigenze legittime
Diventa definitiva la condanna inflitta all’impresa industriale: gli operai apprendono solo dalla busta paga del collocamento forzoso in ferie perché alcune ore di cassa integrazione straordinaria sono indicate nel cedolino come riposi fruiti. E dunque hanno diritto alla reintegrazione in forma specifica: in quel periodo non hanno potuto conseguire l’effettivo ristoro delle energie lavorative. Nessun dubbio che spetti al datore determinare in modo esatto il periodo delle ferie, mentre al dipendente va riconosciuta la mera facoltà di indicare il lasso di tempo entro cui intende fruire del riposto annuale: si tratta, infatti, di una delle forme in cui l’impresa esercita il generale potere organizzativo e direttivo; ciò anche quando c’è un accordo sindacale o una prassi aziendale che scandisce tempi e modi della fruizione. Il potere di determinare le ferie, tuttavia, deve risultare utile alle esigenze dell’impresa ma non vessatorio per il lavoratore, il quale ha esigenze legittime che vanno considerate; insomma: l’azienda deve comunicare per tempo i periodi stabiliti in modo che il personale possa organizzarsi.

Comunicazione diretta
Risulta insufficiente, nella specie, la sola comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria: non può sostituire una comunicazione diretta ai singoli lavoratori sulla necessità di fruire delle ferie maturate prima di godere della cassa integrazione straordinaria. Il collocamento forzoso in ferie nella misura di due, quattro o otto ore giornaliere è senz’altro in contrasto con la finalità di ristoro delle energie psico-fisiche.

 

di Vanessa Ranucci

La voltura catastale integra l'accettazione tacita dell'eredità

Irrilevante riportare il contenuto dell'atto perché basta indicare di cosa si tratta

La voltura catastale ha rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali ed è idonea a integrare un'accettazione tacita dell’eredità. Inoltre, non serve riportare il contenuto dell'atto perché basta indicare di cosa si tratta. Lo ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione con l'ordinanza 12259/22.

Il ricorrente, in base a una scrittura privata dalla quale risultava creditore, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi legittimi, i quali avevano proposto opposizione contestando sia la loro qualità di eredi, essendo essi semplicemente chiamati all'eredità, sia la validità e l'efficacia della scrittura privata posta a base dell'ingiunzione.

Il giudice d'appello ha ritenuto che la regola sulla mancata contestazione, di cui all’articolo 115 cpc, non si poteva applicare ratione temporis; che comunque spettava all'attore di provare la qualità di eredi dei soggetti convenuti e che, trattandosi di un'eccezione in senso lato, era nella disponibilità del giudice prenderla in considerazione a prescindere dalla sua tardività.

Il ricorrente, in sede di legittimità, ha affermato di avere depositato in appello la loro denuncia di successione con relativa voltura catastale, e di averlo fatto solo in quel grado di giudizio poiché prima non era possibile per fatto imputabile ai convenuti. Inoltre, nella comparsa di costituzione in appello la voltura catastale era stata invocata a dimostrazione dell'accettazione implicita o tacita di eredità e, nella comparsa conclusionale, essi avevano obiettato che quell’atto non era idoneo a dimostrare l'avvenuta accettazione della eredità.

Per Piazza Cavour il motivo è fondato. Il collegio ha ritenuto irrilevante che il ricorrente non avesse riportato il contenuto dell'atto in quanto è sufficiente che egli abbia indicato di cosa si trattasse, cioè della voltura catastale di beni immobili a favore degli eredi, per valutare la rilevanza dell'atto ai fini della decisione: si tratta di un atto che ha un contenuto prestabilito, a effetto legale, e dunque non occorre riportarne il contenuto per decidere della sua rilevanza. Insomma, a differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha invece rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali ed è un atto idoneo a integrare un'accettazione tacita dell’eredità. Pertanto, al giudice del rinvio il nuovo giudizio.

 

Cambio destinazione d'uso in zona vincolata: ci vuole l'autorizzazione paesaggistica
Corte di Cassazione: autorizzazione e permesso di costruire sono necessari anche senza modifiche di volumi o sagoma

Il cambio di destinazione d'uso di un manufatto realizzato in zona con vincolo, anche in presenza di opere che non comportano moifiche ai volumi o alla sagoma, necessita di autorizzazione paesaggistica e di permesso di costruire.
Cambio di destinazione d'uso in zona vincolata: impossibile senza autorizzazione
Lo conferma la sentenza n. 27199/2022 della Corte di Cassazione, a seguito del ricorso proposto contro la sentenza di secondo grado che aveva legittimato l'ordine di demolizione e il ripristino dei luoghi per i reati di cui agli artt. 44 lett. c), 83, 95, 64 e 71 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), e di cui all'art. 181 del D.Igs. n. 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Secondo la ricorrente, i reati non erano a lei imputabili in quanto ERA semplice comproprietaria dell'unità immobiliare e non committente; inoltre i lavori di rifacimento della pavimentazione della terrazza e del parapetto di recinzione non necessitavano di titolo abilitativo, né autorizzazione paesaggistica in quanto si trattava di semplice adeguamento funzionale di opere preesistenti, senza modifica di volume o sagoma, e non della realizzazione di una costruzione abusiva ex novo.

Interventi in zona vincolata e autorizzazione paesaggistica: la sentenza della Cassazione
La Cassazione ha preliminarmente ricordato che, come confermato dalla giurisprudenza, i reati previsti dall'art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 devono essere qualificati come reati comuni e non come reati a soggettività ristretta, salvo che per i fatti commessi dal direttore dei lavori e per la fattispecie di inottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori impartito dall'Autorità amministrativa.

Di conseguenza anche il proprietario "estraneo" (ovvero privo delle qualifiche soggettive specificate all'art. 29 del richiamato decreto: committente, titolare del permesso di costruire, direttore dei lavori) può essere ritenuto responsabile del reato edilizio, purché risulti un suo contributo soggettivo all'altrui abusiva edificazione da valutarsi secondo le regole generali sul concorso di persone nel reato.

Ne segue che "la responsabilità del proprietario che non abbia la disponibilità dell'immobile interessato dalle opere abusive, […] necessita di ulteriori elementi sintomatici della sua partecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, come la presentazione della domanda di condono edilizio, la presenza sul posto, lo svolgimento di un'attività di vigilanza dei lavori o l'interesse alla realizzazione dell'opera".

Per quanto riguarda l'insussistenza del reato di cui all'art. 181 del D. Lgs. 42/2004, gli ermellini hanno osservato che, secondo consolidata giurisprudenza, anche il mutamento di destinazione d'uso mediante opere richiede autorizzazione paesaggistica se trattasi di zona soggetta a vincolo e il permesso di costruire. Quindi il fatto che la sagoma e i volumi non fossero stati modificati non ha rilevanza, né ai fini delle violazioni paesaggistiche, né ai fini della necessità di ottenere il permesso di costruire. Peraltro, si tratta di interventi che trasformano in maniera definitiva il territorio e che quindi avrebbero richiesto il titolo edilizio.

Abusi edilizi: il giudizio di tenuità dei reati
In riferimento alla presunta tenuità dei reati, la Corte ha ricordato che tale giudizio richiede una valutazione complessa e congiunta che nel caso di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, riguarda non solo la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive, ma anche:

la destinazione dell'immobile;
l'incidenza sul carico urbanistico;
l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria;
il mancato rispetto di vincoli;
la conseguente violazione di più disposizioni;
l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti;
la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso;
il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente;
le modalità di esecuzione dell'intervento.
In questo caso, i reati contestati attengono a costruzioni abusive ubicate nel centro urbano, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, sismico e idrogeologico, estese, completate nella rifinitura e pronte all'uso, constando anche in una terrazza in cemento armato di circa 13 mq.

Il ricorso è stato quindi respinto perché inammissibile, confermando l'ordine di demolizione.

 

Accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate: irrilevante la regolarità dei pagamenti con il pos

È legittimo l’accertamento a carico dell’azienda che, pur non essendo di piccolissime dimensioni, dichiara molto poco e impiega lavoratori in nero. La regolarità dei pagamenti con il pos non ha alcuna rilevanza ai fini dell’atto impositivo.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza 24371 del 5 agosto 2022, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.

Sul punto la sezione tributaria ha chiarito che costituisce presupposto per procedere all’accertamento dei redditi con il metodo analitico - induttivo la complessiva inattendibilità della contabilità, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, alla stregua di criteri di ragionevolezza, ancorché le scritture contabili siano formalmente corrette; dette presunzioni non devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave.

Nel caso sottoposto all’esame della Corte, male hanno fatto la Ctp e la Ctr a escludere la sussistenza di incongruenze tali da giustificare l’accertamento analitico — induttivo nei confronti della contribuente, solo perché la presenza di un lavoratore irregolare si riferiva all’anno 2006 e le operazioni di pagamento eseguite con POS non presentavano anomalie.

Di fronte a una gestione antieconomica dell’attività imprenditoriale l’ufficio può emettere l’atto impositivo.

 

Srl estinta, il contenzioso prosegue nei confronti degli ex soci

La sentenza 66/01/2022 della Ctr Friuli Venezia Giulia: gli ex soci succedono sempre nei rapporti debitori anche se non hanno goduto di alcun riparto in base al bilancio finale di liquidazione

I soci succedono sempre nei rapporti debitori della società estinta, anche se non hanno goduto di alcun riparto in base al bilancio finale di liquidazione. Da parte sua, l’Erario mantiene sempre l’interesse ad agire nei confronti dei soci di una società estinta, per procurarsi un titolo da fare valere nei loro confronti in ipotesi di realizzo di future sopravvenienze attive o di altri beni non contemplati nel bilancio di liquidazione. È quanto affermato dalla Ctr del Friuli Venezia Giulia

 

Critica giornalistica: mai senza la completezza dei fatti
Con la recente ordinanza 23166/2022 la Corte di Cassazione ha chiarito che nell'ambito dell'attività giornalistica non è affatto corretto procedere a una ricostruzione volontariamente distorta della realtà fattuale, omettendo ad arte porzioni di significativo rilievo con lo scopo di attirare l'attenzione negativa dei lettori sulla persona criticata. A ben vedere se è certamente vero che il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione veritiera di fatti, ma si esprime con la completezza del fatto.

 

Presupposti della formazione del silenzio-assenso. Pronuncia del Consiglio di Stato.

Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. del 8 luglio 2022, n. 5746.

Il silenzio-assenso si forma anche quando l’attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l’adozione non è conforme alle norme che ne disciplinano lo svolgimento, e ciò in ragione dell’obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore – rendere più spediti i rapporti tra amministrazione e cittadini, senza sottrarre l’attività al controllo dell’amministrazione –, che viene realizzato stabilendo che il potere (primario) di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale, residuando la sola possibilità di intervenire in autotutela sull’assetto di interessi formatosi silentemente.

Dai requisiti di validità – il cui difetto non impedisce il perfezionarsi della fattispecie – va distinta l’ipotesi della radicale ‘inconfigurabilità’ giuridica dell’istanza: quest’ultima, cioè, per potere innescare il meccanismo di formazione silenziosa dell’atto, deve essere quantomeno aderente al ‘modello normativo astratto’ prefigurato dal legislatore. La fattispecie è relativa al silenzio-assenso previsto dall’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui: «Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso […]». Secondo la sentenza in commento, il dispositivo tecnico denominato ‘silenzio-assenso’ risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale l’inerzia ‘equivale’ a provvedimento di accoglimento (tale ricostruzione teorica si lascia preferire rispetto alla tesi ‘attizia’ del silenzio, che appare una fictio non necessaria). Tale equivalenza non significa altro che gli effetti promananti dalla fattispecie sono sottoposti al medesimo regime dell’atto amministrativo. Con il corollario che, ove sussistono i requisiti di formazione del silenzio-assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge.

Reputare, invece, che la fattispecie sia produttiva di effetti soltanto ove corrispondente alla disciplina sostanziale, significherebbe sottrarre i titoli così formatisi alla disciplina della annullabilità: tale trattamento differenziato, per l’altro, neppure discenderebbe da una scelta legislativa oggettiva, aprioristicamente legata al tipo di materia o di procedimento, bensì opererebbe (in modo del tutto eventuale) in dipendenza del comportamento attivo o inerte della p.a. Inoltre, l’impostazione di “convertire” i requisiti di validità della fattispecie ‘silenziosa’ in altrettanti elementi costitutivi necessari al suo perfezionamento, vanificherebbe in radice le finalità di semplificazione dell’istituto: nessun vantaggio, infatti, avrebbe l’operatore se l’amministrazione potesse, senza oneri e vincoli procedimentali, in qualunque tempo disconoscere gli effetti della domanda. L’obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore – rendere più spediti i rapporti tra amministrazione e cittadini, senza sottrarre l’attività al controllo dell’amministrazione – viene realizzato stabilendo che il potere (primario) di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale, residuando successivamente la solo possibilità di intervenire in autotutela sull’assetto di interessi formatosi ‘silenziosamente’. L’ammissibilità di un provvedimento di diniego tardivo si porrebbe anche in contrasto con il principio di «collaborazione e buona fede» (e, quindi, di tutela del legittimo affidamento) cui sono informate le relazioni tra i cittadini e l’Amministrazione (ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990). Resta fermo che il silenzio-assenso non costituisce una modalità ‘ordinaria’ di svolgimento dell’azione amministrativa, bensì costituisce uno specifico ‘rimedio’ messo a disposizione dei privati a fronte della inerzia dell’amministrazione, come confermato dall’art. 2, comma 9, della legge n. 241 del 1990, secondo cui «[l]a mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente». Nello stesso senso depone anche l’obbligo di provvedere (sia pure redatto in forma semplificata) rispetto alle domande manifestamente irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate, sancito dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990. Che il silenzio-assenso si formi anche quando l’attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l’adozione non sia conforme alle norme – oltre che desumibile dalle considerazioni sistematiche sopra svolte – è confermato da puntuali ed univoci indici normativi con i quali il legislatore ha inteso chiaramente sconfessare la tesi secondo cui la possibilità di conseguire il silenzio-assenso sarebbe legato, non solo al decorso del termine, ma anche alla ricorrenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo. Segnatamente, deve tenersi conto delle seguenti disposizioni: i) l’espressa previsione della annullabilità d’ufficio anche nel caso in cui il

«provvedimento si sia formato ai sensi dell’art. 20», presuppone evidentemente che la violazione di legge non incide sul perfezionamento della fattispecie, bensì rileva (secondo i canoni generali) in termini di illegittimità dell’atto; ii) l’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241 del 1990 (introdotto dal decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020) – nella parte in cui afferma che «Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, […] sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni» – conferma che, decorso il termine, all’Amministrazione residua soltanto il potere di autotutela; iii) l’art. 2, comma 2-bis – prevedendo che «Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo […]» (analoga, ma non identica, disposizione è contenuta all’ultimo periodo dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380 del 2001) – stabilisce, al fine di ovviare alle perduranti incertezze circa il regime di formazione del silenzio-assenso, che il privato ha diritto ad un’attestazione che deve dare unicamente conto dell’inutile decorso dei termini del procedimento (in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie rimaste inevase e di provvedimenti di diniego tempestivamente intervenuti); iv) l’abrogazione dell’art. 21, comma 2, della legge n. 241 del 1990 che assoggettava a sanzione coloro che avessero dato corso all’attività secondo il modulo del silenzio-assenso, «in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente»; v) l’art. 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990 – secondo cui: «Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi […] –, da cui si desume che, in caso di dichiarazioni non false, ma semplicemente incomplete, il silenzio-assenso si perfeziona comunque (al riguardo, sussiste una antinomia, che non rileva sciogliere in questa sede, con l’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, il quale riconduce all’autotutela anche l’ipotesi di «provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato», salva la possibilità di auto-annullamento anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi).

Nel caso di specie, l’intervento di demolizione e ricostruzione di precedente manufatto – oggetto della domanda di permesso di costruire – era stato già realizzato al momento della presentazione dell’istanza. Quest’ultima era quindi priva del necessario presupposto logico-normativo, ossia che l’intervento non fosse ancora stato realizzato (il contesto fattuale avrebbe consentito soltanto il diverso procedimento di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001).

 

Covid-19, tamponi rapidi e test sierologici solo in farmacia e non in parafarmacia

Lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 171, depositata l

La decisione di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici rientra nella sfera della discrezionalità legislativa e non è una scelta irragionevole.

È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 171, (redattore Filippo Patroni Griffi), dichiarando non fondate le questioni sollevate dal TAR Marche sull'articolo 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, con riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.

La Corte ha ritenuto che, nonostante in entrambe debba essere assicurata la presenza di farmacisti abilitati, tra le parafarmacie − che sono esercizi commerciali − e le farmacie − che rientrano nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale − permangono significative differenze, che impediscono di affermare di essere davanti a identiche situazioni giuridiche, meritevoli di un medesimo trattamento normativo.

Per fronteggiare la diffusione del Covid-19, è stato necessario erogare sull'intero territorio nazionale nuovi servizi sanitari: la scelta di affidarli alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, è fondata sull'inserimento delle farmacie nell'organizzazione del SSN e quindi sulla loro abilitazione a trattare i dati sensibili raccolti e trasmetterli alle autorità sanitarie, attraverso i sistemi informativi e telematici già in uso. Tale scelta è stata reputata dalla Corte non irragionevole.

 

di Giulia Provino

Multa legittima anche senza il numero di matricola dell’autovelox nel verbale

L’atto di accertamento non deve menzionare il certificato di taratura periodica dello strumento: l’amministrazione può produrre in giudizio gli attestati su funzionalità e affidabilità del rilevamento

Legittima la multa per eccesso di velocità rilevata con l’autovelox anche non viene indicato il numero di matricola dell’apparecchio nel verbale di contestazione. Con l’ordinanza depositata il 6 luglio 2022 (qui leggibile in fondo all’articolo) la Cassazione ha rigettato il motivo di ricorso della conducente.
L’attrice contestava la mancanza nel verbale di contestazione di informazioni relative alle necessarie e periodiche verifiche di funzionalità e taratura dell’apparecchiatura utilizzata, quali il numero di matricola dell’autovelox. Secondo la ricorrente, infatti, i documenti prodotti in giudizio dall’amministrazione, pur dimostrando che un autovelox «coerente con quello utilizzato per l’accertamento della violazione» era stato «installato nella medesima postazione di quello indicato nel predetto verbale» e che tale autovelox coincide con quello che è stato oggetto di verifica, non provano che l’apparecchio utilizzato per l’accertamento coincida con certezza con quello cui fanno riferimento gli atti depositati.

Tuttavia, per la sesta sezione civile, il tribunale ha correttamente escluso ogni rilievo alla mancata indicazione nel verbale di accertamento del numero di matricola dell’apparecchiatura, in quanto non prevista quale contenuto necessario dell’atto. Non è necessario, infatti, che il verbale di contestazione contenga una specifica menzione del certificato di taratura periodica dell’autovelox, con l’indicazione degli estremi. La prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio è fornita dall’amministrazione mediante la produzione delle relative certificazioni.

Dunque, è ritenuto assolto, in assenza di specifiche e contestualizzate doglianze in ordine a difetti di funzionamento dell’apparecchio, l’onere probatorio posto a carico del Comune «attraverso la produzione della documentazione fotografica relativa alla violazione», della relazione sull’istallazione dell’autovelox, sulla strada, nonché della «dichiarazione di conformità al campione omologato della strumentazione in questione».

 

Sicilia, scelte del governatore difformi dal Cga: il caso va alla Consulta
Il C.G.A., Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione sicilian ha sollevato la questione di legittimità costituzionale rispetto alla norma che consente al presidente della Regione di potere decidere il ricorso straordinario difformemente dal parere reso dal Cga in sede consultiva, a differenza di ciò che oggi avviene quanto al ricorso straordinario al presidente della Repubblica, con riferimento al quale l’art. 69 della legge n. 69 del 2009 ha abrogato la possibilità per il Consiglio dei ministri di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato.

Sarà la Consulta dunque a esprimersi sulla legittimità dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 373/2003 recante “norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato”. L’ordinanza prende spunto da una complessa vicenda processuale con protagonista una dipendente regionale, Valentina Caminneci, che aveva vinto un concorso pubblico (22 anni fa) per 70 posti di dirigente tecnico archeologo del ruolo dei Beni culturali, andata avanti di ricorso in ricorso. La donna era assistita dall’avvocato Girolamo Rubino.

Nell’ordinanza il Cgars (presidente Fabio Taormina ed estensore Nino Caleca) ha disatteso la tesi in passato affermata dalla Corte secondo cui la disposizione sarebbe stata tacitamente abrogata dalla legge n. 69 del 2009, in quanto quest’ultima è fonte di rango inferiore rispetto alle norme di attuazione dello statuto siciliano. Inoltre ha giudicato rilevante e non manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalità della citata disposizione attuativa dello Statuto siciliano, rispetto al principio di eguaglianza che riconosce a tutti i cittadini della Repubblica il diritto di valersi di rimedi giustiziali di analoga consistenza e spessore.

 

di Vanessa Ranucci

Non va espulso lo straniero irregolare che ha un figlio nato in Italia

Accolto il ricorso di un immigrato perché prevale l'esigenza di tutelare i legami familiari

Non va espulso lo straniero irregolare che ha un figlio nato in Italia. Lo ha sancito la Suprema Corte di Cassazione (provvedimento leggibile in fondo all'articolo) che ha accolto il ricorso di un immigrato perché prevale l'esigenza di tutelare i legami familiari.

Uno straniero irregolare è ricorso in sede di legittimità contro l’ordinanza con cui il Giudice di pace aveva respinto il ricorso proposto contro il decreto di espulsione pronunciato nei suoi confronti dal Prefetto. Secondo la difesa, il provvedimento espulsivo non aveva considerato l'esistenza dei vincoli familiari, essendo il ricorrente padre di un bambino nato in Italia e non aveva preso una posizione sulle diverse deduzioni formulate da ricorrente, che sarebbero state di ostacolo al rimpatrio.

Per il Palazzaccio il ricorso è fondato in quanto il giudice non ha affrontato la questione dei legami familiari del ricorrente in Italia. Infatti, “l'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (il quale impone di tenere conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami con il suo Paese di origine) si applica, con valutazione da effettuarsi caso per caso, anche al cittadino straniero che pure non si trovi nella posizione di formale richiedente il ricongiungimento familiare”.

Pertanto, l’ordinanza è stata cassata e rinviata al Giudice di pace per il nuovo giudizio.

 

di Dario Ferrara

Stop assegno se lei è casalinga per vocazione. Pesa la mancata richiesta del reddito di cittadinanza

Sì al ricorso del marito, bisogna accertare se la mancanza di una qualifica sia dovuta al prevalente impegno familiare o un’inclinazione personale: la giovane sposa poteva approfondire la formazione

Non conta soltanto il gap di redditi fra le parti ai fini dell’assegno divorzile: il giudice deve accertare se a creare il divario sono state scelte condivise dai coniugi in costanza di matrimonio. E il fatto che la donna non abbia una qualifica professionale di per sé non fa scattare il contributo economico a carico dell’ex marito: bisogna verificare se l’inesperienza in campo lavorativo sia dovuta al prevalente impegno per la famiglia o se risalga a una convinzione maturata prima delle nozze. Insomma: niente assegno se la richiedente è una casalinga per vocazione. È quanto emerge da un’ordinanza pubblicata il 24 giugno dalla prima sezione civile della Cassazione (qui leggibile in fondo all’articolo).

Colpevole inerzia
Accolto il ricorso proposto dall’uomo che è stato condannato dalla Corte d’appello a versare 600 euro al mese alla ex. Trova ingresso la censura secondo cui il giudice di secondo grado si sofferma sull’indisponibilità di mezzi adeguati da parte di lei, senza tuttavia verificare se la signora non sia in grado di procurarsi per ragioni obiettive. Pesa, ad esempio, il fatto che l’interessata non abbia richiesto il reddito cittadinanza, mentre il marito si duole della «colpevole inerzia» mostrata dalla donna, che si è separata da lui quando era ancora giovane (e, a quanto pare, si è rifatta una vita con un altro).

Decisioni e aspirazioni
L’errore del giudice del gravame sta nel soffermarsi sulle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti relegando in secondo piano la valutazione delle scelte di vita di vita compiute in costanza di matrimonio. E quanto le decisioni della coppia abbiano inciso sulle pregresse aspettative professionali dell’interessata. Senza dimenticare che l’impegno da lei profuso nella crescita delle due figlie, è ritenuto non prevalente rispetto all’apporto del coniuge, titolare sì di un’azienda agricola ma che tuttavia andrebbe ristrutturata. Non è approfondito il motivo per cui la signora, sposatasi molto giovane, non ne abbia approfittato per curare la propria formazione per eventuali aspirazioni professionali. Né risulta un contributo alla formazione del patrimonio del marito, formato in epoca anteriore alle nozze. Parola al giudice del rinvio.

 

di Vanessa Ranucci

Il nudo proprietario non risponde dei danni da infiltrazioni causati dall'immobile in cui vive l'usufruttuario

La responsabilità è del custode dell’appartamento che non ha provveduto alla manutenzione e al ripristino delle strutture danneggiate

Non è il nudo proprietario che deve rispondere per le infiltrazioni di acqua all'immobile sottostante ma l'usufruttuario perché è il custode del bene e, come tale, deve provvedere alla manutenzione e al ripristino delle strutture danneggiate. Lo ha stabilito la Cassazione (provvedimento leggibile in fondo a questo articolo).

Il nudo proprietario di un immobile sito in un condominio aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti dal ballatoio, dalle tubazioni e dallo scarico del bagno dell'appartamento di una condomina, anch'essa nuda proprietaria al 50%. La Corte d’appello aveva dichiarato che quest'ultima non era tenuta all’esecuzione dei lavori per eliminare le cause delle infiltrazioni. Nella specie, secondo i giudici la signora non poteva rispondere della custodia dell'immobile che aveva causato i danni, perché la custodia competeva all'usufruttuario, non avendo la stessa alcuna relazione di fatto con il bene.

Il ricorrente, in sede di legittimità, ha affermato che la Corte aveva escluso la signora, in concorso con lui, dal danno da cosa in custodia, in qualità di nuda proprietaria al 50% dell’immobile, ma, a suo avviso, visto che gli interventi incidevano sulla struttura, sostanza e destinazione della cosa, la relativa riparazione doveva essere posta anche a suo carico.

Per il Palazzaccio il motivo è infondato. Al riguardo, ha ricordato che “La responsabilità cagionata da cose in custodia ricade infatti sul soggetto che abbia il pieno controllo della cosa, con la conseguenza che, ove la res sia nel possesso di un usufruttuario, questi ne risponde quale titolare della custodia. Questa conclusione discende dalla circostanza che il presupposto della responsabilità invocata risiede nella normale condizione di “potere sulla cosa”, che - in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res- sia tale da rendere attuale e diretto l’anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale, sicché essa postula la qualità di proprietario della cosa che ha dato

luogo all’evento lesivo che ne abbia l’effettivo godimento o, comunque, di soggetto terzo tenuto per legge a provvedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria. La distinzione in base alla natura dei vizi strutturali o funzionali e al tipo di opere interessate, allo scopo di individuare il soggetto tenuto al controllo, si attaglia, non già al rapporto nudo proprietario-usufruttuario, bensì alla relazione tra proprietario e conduttore, posto che il titolare del diritto personale di godimento è mero detentore qualificato e non già pieno possessore del bene. Ciò vale anche per i pregiudizi che dipendono dall’insorgere nella cosa in custodia di un agente dannoso, come nel caso di infiltrazioni di acqua da un immobile a un altro, di cui risponde l’usufruttuario che abbia la disponibilità materiale e giuridica dell’immobile".

 

di Debora Alberici

Evasione fiscale a chi non dichiara la caparra confirmatoria

La somma è imponibile e quando viene taciuta è dichiarazione infedele

Rischia una condanna per evasione fiscale chi non dichiara la caparra percepita nell’ambito di una compravendita. Chi la tace all’erario risponde per dichiarazione infedele.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con una sentenza di oggi leggibile in fondo alla pagina, ha respinto il ricorso del venditore di un complesso immobiliare che aveva ricevuto 800 mila euro a titolo di caparra.

Con una interessante motivazione gli Ermellini hanno spiegato che “la caparra confirmatoria risponde ad autonome funzioni: oltre a costituire, in generale, indizio della conclusione del contratto cui accede, incita le parti a darvi esecuzione, considerato che colui che l'ha versata potrà perdere la relativa somma e la controparte potrà essere, eventualmente, tenuta a restituire il doppio di quanto ricevuto in caso di inadempimento ad essa imputabile; può svolgere, inoltre, funzione di anticipazione del prezzo, nel caso di regolare esecuzione del contratto preliminare, costituendo, invece, un risarcimento forfetario in caso d’inadempimento di

questo, poichè il suo versamento dispensa dalla prova del quantum del danno subito in caso di inadempimento della controparte, salva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno; mentre nell'ipotesi di regolare adempimento del contratto preliminare, la caparra è imputata sul prezzo dei beni oggetto dei definitivi, assoggettabili ad iva, andando a incidere sulla relativa base imponibile e, prima ancora, ad integrare il presupposto impositivo dell'imposta, in base al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 4, l’inadempimento ne propizia il trattenimento, che serve a risarcire il promittente venditore”.

In più, per gli Ermellini, l’inquadramento della clausola penale rientra pienamente nel disposto dell'art. 6, coma 2, del tuir, secondo il quale sono considerati redditi della stessa categoria di quelli perduti le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di diritti, concordando la dottrina nell’affermare che, in caso di inadempimento dell’obbligazione principale, la rilevanza dell'imposizione diretta della corresponsione della penale ha per base la visione civilistica della fattispecie come essenzialmente risarcitoria”; “in seno all'incremento patrimoniale che si verifica a vantaggio della parte non inadempiente, con l'introito della penale,

sono state individuate, ai fini tributari, una componente risarcitoria della perdita subita ed una componente risarcitoria del mancato guadagno; quest'ultima è assimilata a reddito, e quindi assoggettata ad imposizione diretta, in quanto surrogatoria del mancato reddito a causa dell'inadempimento dell'altro contraente. Per l'individuazione di tali componenti all'interno della prestazione risarcitoria si è fatto ricorso al criterio riferito all’attitudine a produrre reddito della prestazione principale rimasta ineseguita. In caso affermativo, l'introito della penale viene a sua volta considerato reddito per la parte afferente a tale mancato reddito. Ne consegue che la penale è assoggettabile ad imposizione diretta, in quanto la prestazione principale rimasta ineseguita (cessione dell'immobile) avrebbe costituito reddito ai sensi dell'art. 67, comma 1, tuir.

 

di Dario Ferrara

Il chirurgo risarcisce perché il ferrista ha lasciato la garza nella pancia del paziente

Spetta al capo équipe assicurarsi dell’assenza di ritenzione interna prima di procedere alla chiusura anche se il conteggio del materiale e degli strumenti utilizzati è affidato all’infermiere

Anche il chirurgo compie reato se il ferrista dimentica la garza nell’addome del paziente. Spetta al capo dell’équipe medica, infatti, assicurarsi che non vi sia ritenzione interna al sito chirurgico di materiale o strumenti utilizzati prima di procedere alla chiusura. E ciò anche se la raccomandazione 2/2008 del ministero della Salute affida agli infermieri il compito di contare il materiale in entrata e in uscita nel campo operatorio. Evitare il danno connesso alla ritenzione di materiale nel corpo del paziente è un dovere proprio del chirurgo che deriva dalla posizione di garanzia che il medico assume con l’atto operatorio. È quanto emerge dalla sentenza 392/22, pubblicata l’11 gennaio dalla quarta sezione penale della Cassazione.

Posizione di garanzia
È prescritto il reato di lesioni personali colpose ascritto al chirurgo, ma il ricorso è respinto agli effetti civili: il sanitario dunque dovrà risarcire la paziente che ha riportato una patologia con prognosi superiore ai quaranta giorni a causa della garza laparotomica lasciata nella sua pancia dall’infermiere. Non trova ingresso la censura della difesa secondo cui al capo dell’équipe competerebbe soltanto costatare l’avvenuto conteggio del materiale in entrata e in uscita e ricevere la relativa scheda infermieristica, dandone atto nella check list che sottoscrive. È vero: in base alla raccomandazione ministeriale spetta agli infermieri fare la conta del materiale introdotto e poi estratto dall’organismo del malato. E il rapporto tra infermiere e medico non si esprime più in termini di subordinazione ma in chiave di collaborazione delle rispettive sfere di competenza, con il primo che assume una specifica posizione di garanzia rispetto alla salute del paziente.

Culpa in vigilando
Il punto è che tutti gli operatori coinvolti nell’atto chirurgico devono assicurare l’adempimento degli oneri di controllo che servono a scongiurare l’evento avverso. E dunque il medico viene condannato per culpa in vigilando: è escluso che l’omesso controllo possa essere ritenuto una violazione lieve perché non si accompagna al rispetto di linee guida e buona pratiche ma dipende dall’inequivoca inosservanza di una norma precauzionale imposta al capo dell’équipe chirurgica.

 

Fototrappole: sanzionato il Comune che installa telecamere senza alcuna logica privacy

Prima di posizionare sistemi di videoripresa sulle strade è opportuno che il municipio valuti preventivamente ed in maniera trasparente il corretto trattamento dei dati personali dotandosi di regolamento, informative e valutazione di impatto. In caso contrario basta infatti anche la semplice segnalazione di un cittadino per accendere i riflettori dell’Autorità e fare scattare sanzioni esemplari.

Ordinanza ingiunzione n. 119 del 7 aprile 2022 del Garante.

Un cittadino ha presentato reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 del Gdpr dopo aver verificato l’avvenuta installazione nel suo Comune di numerose telecamere in assenza di qualsiasi segnale e notizia. In riscontro alla richiesta di informazioni da parte dell’Autorità centrale, il Comune ha dichiarato che le videocamere posizionate nel centro abitato sono state fornite dalla ditta aggiudicataria del servizio di igiene urbana e l’installazione è avvenuta senza particolari formalità anche a causa dell’avvenuta decadenza dell’intero consiglio comunale che non è riuscito ad approvare tempestivamente il regolamento sulla videosorveglianza. Molto interessante l’esito dell’attività istruttoria che si è conclusa con l’applicazione di una pesante sanzione amministrativa di 20 mila euro.

L’utilizzo di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici, specifica l’ordinanza, «è generalmente ammesso se esso è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito lo stesso. Il titolare del trattamento è tenuto, in ogni caso, a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di liceità, correttezza e trasparenza e limitazione della conservazione, in base ai quali i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato e conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un

arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Sul titolare del trattamento, in quanto soggetto sul quale ricadono le decisioni circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali degli interessati, grava una responsabilità generale sui trattamenti posti in essere. In base al principio di responsabilizzazione, esso è, infatti, competente per il rispetto dei principi di protezione dei dati e deve essere in grado di comprovarlo. Ciò anche mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento». Ma tutte queste valutazioni, unitamente alla scelta delle necessarie misure tecniche ed organizzative adeguate ad attuare i principi di cui sopra, devono essere effettuate fin dalla progettazione dell’impianto e per impostazione predefinita.

Nel caso sottoposto all’esame del collegio il Comune ha invece installato dispositivi di videosorveglianza senza assumere alcun provvedimento formale ed organizzativo necessariamente prodromico all’avvio del trattamento dei dati personali. Il municipio infatti, specifica il provvedimento centrale, «non avendo adottato alcun atto organizzativo in relazione all’impiego dei predetti dispositivi video e non avendo assunto alcuna determinazione in materia di protezione dei dati personali prima di iniziare il trattamento dei dati personali in questione, non ha conseguentemente adottato misure tecniche e organizzative adeguate volte ad attuare in modo efficace i principi di base in materia di protezione dei dati e, nel corso dell’istruttoria, non ha comprovato di aver rispettato gli stessi, agendo in maniera non conforme al principio di responsabilizzazione, in violazione dell’art. 5, par. 2 del Regolamento. Non è stato, pertanto,

assicurato, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia durante il trattamento stesso, che la protezione dei dati personali fosse integrata nel trattamento fin dalla sua progettazione e per impostazione predefinita durante l’intero ciclo di vita dei dati, incorporando nel trattamento le misure e le garanzie adeguate ad assicurare l’efficacia dei principi di protezione dei dati, dei diritti e delle libertà degli interessati e facendo in modo che venisse effettuato per impostazione predefinita solo il trattamento strettamente necessario per conseguire la specifica e lecita finalità, anche con riguardo al periodo di conservazione dei dati, in tutte le fasi della progettazione delle attività di trattamento, compresi gli appalti, le gare di appalto, l’esternalizzazione, lo sviluppo, il supporto, la manutenzione, il collaudo, la conservazione, la cancellazione ecc. in violazione dell’art. 25 del Regolamento. Conseguentemente, il Comune non ha nemmeno provveduto a individuare in maniera certa e documentata i tempi massimi di conservazione delle immagini riprese dai dispositivi video in questione, in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento».

 

No alla tenuità del fatto per la discoteca non a norma nel condominio

L'imputato perché esercitava l'attività senza avere ottenuto dalle competenti autorità la dichiarazione di agibilità , con le relative prescrizioni di sicurezza

Gli edifici condominiali sono luoghi di vita e di lavoro e possono contenere al loro interno locali di pubblico spettacolo, i quali sono soggetti all'articolo 681 c.p. che sanziona penalmente chiunque apra o tenga aperti luoghi di pubblico spettacolo , trattenimento o ritrovo senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità dettate a tutela della pubblica incolumità. Tali prescrizioni si riferiscono alla normativa di sicurezza prevista dal Dlgs n. 81/2008 .

 

di Dario Ferrara

Passa col verde ma si becca il concorso di colpa perché non prova di essere stato prudente

Responsabilità del sinistro al 20% a titolo di presunzione per il conducente che rispetta il Cds mentre l’altro ha il semaforo giallo: deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno

Si becca il 20 per cento della colpa nel sinistro stradale anche se passa col semaforo verde, mentre l’altro conducente ha luce gialla. La responsabilità dell’incidente, infatti, è attribuita a titolo di presunzione: il conducente che pure osserva le regole del Cds non dimostra di aver impegnato l’incrocio con prudenza. È quanto emerge dalla sentenza 270/22, pubblicata l’11 aprile dalla sezione civile della Corte d’appello di Reggio Calabria.

Diligenza e solidarietà
Bocciato sul punto il gravame della parte che si vede attribuire un concorso di colpa nel sinistro pari a un quinto. È l’articolo 2054 Cc a stabilire che nello scontro fra veicoli la pari responsabilità dei conducenti si presume fino a prova contraria. E anche se è accertata la responsabilità esclusiva di una delle parti l’altra non si libera dell’onere costituito a suo carico: deve dimostrare di avere osservato le norme di comune prudenza oltre che di sicurezza. Insomma: è il principio di solidarietà che impone pure al conducente che rispetta le prescrizioni Cds di attivarsi di fronte alla scorrettezza altrui per evitare il sinistro secondo l’ordinaria diligenza; quindi scegliendo la manovra che il guidatore medio valuta come la più idonea a evitare o attenuare il danno con riferimento alla situazione concreta.

Unica fonte
Resta dunque confermata la decisione assunta dal primo giudice sulla base dell’unica fonte di prova presente agli atti: il rapporto della polizia stradale. Nessun dubbio che sia l’altro conducente a causare l’incidente attraversando l’incrocio mentre il semaforo proietta la luce gialla, ma il guidatore non dimostra di aver impegnato l’incrocio con prudenza e dunque il suo concorso di colpa nel sinistro si presume.

Motivazione inadeguata
Accolto invece il motivo di gravame che lamenta la mancata applicazione delle tabelle milanesi nella liquidazione del danno biologico da invalidità permanente. La motivazione fornita dal primo giudice per l’adozione di criteri diversi non può essere considerata fra le «circostanze idonee» a giustificare l’abbandono degli standard ambrosiani: il danneggiato ottiene una differenza di quasi 4.400 euro nel risarcimento.

 

di Debora Alberici

Nulla la scrittura privata fra coniugi con la quale uno si accolla il mutuo in caso di separazione

Respinto il ricorso della donna che aveva tentato di far valere l’impegno preso dal marito durante il matrimonio

È nulla la scrittura privata fra coniugi con la quale uno si accolla il mutuo in caso di separazione. Ma soprattutto non può essere fatta valere con una azione di ricognizione del debito.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 11923 del 13 aprile 2022, ha respinto il ricorso di una donna che aveva tentato di far valere l’impegno preso dal marito durante il matrimonio.

Inutile il ricorso della donna al Palazzaccio. Per gli Ermellini bene ha fatto la Corte d’Appello dopo avere richiamato la motivazione del giudice di primo grado, il quale aveva analizzato la scrittura privata in oggetto, pur in assenza di specifica e chiara qualificazione ad opera della parte attrice, considerando tutta una serie di ipotesi alternative, concludendo per l'inefficacia della scrittura, ha tenuto conto delle doglianze mosse con l’atto di appello, laddove era stata chiaramente evocata dall’appellante unicamente la fattispecie della ricognizione di debito con indicazione del rapporto fondamentale sotteso, rappresentato dalla dazione di denaro, a titolo di mutuo, da parte della donna, con conseguente obbligo restitutorio di quest'ultimo.

 

di Vanessa Ranucci

La voltura catastale integra l'accettazione tacita dell'eredità

Irrilevante riportare il contenuto dell'atto perché basta indicare di cosa si tratta

La voltura catastale ha rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali ed è idonea a integrare un'accettazione tacita dell’eredità. Inoltre, non serve riportare il contenuto dell'atto perché basta indicare di cosa si tratta. Lo ha stabilito oggi la terza sezione civile della Cassazione con l'ordinanza 12259/22.

Il ricorrente, in base a una scrittura privata dalla quale risultava creditore, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi legittimi, i quali avevano proposto opposizione contestando sia la loro qualità di eredi, essendo essi semplicemente chiamati all'eredità, sia la validità e l'efficacia della scrittura privata posta a base dell'ingiunzione.

Il giudice d'appello ha ritenuto che la regola sulla mancata contestazione, di cui all’articolo 115 cpc, non si poteva applicare ratione temporis; che comunque spettava all'attore di provare la qualità di eredi dei soggetti convenuti e che, trattandosi di un'eccezione in senso lato, era nella disponibilità del giudice prenderla in considerazione a prescindere dalla sua tardività.

Il ricorrente, in sede di legittimità, ha affermato di avere depositato in appello la loro denuncia di successione con relativa voltura catastale, e di averlo fatto solo in quel grado di giudizio poiché prima non era possibile per fatto imputabile ai convenuti. Inoltre, nella comparsa di costituzione in appello la voltura catastale era stata invocata a dimostrazione dell'accettazione implicita o tacita di eredità e, nella comparsa conclusionale, essi avevano obiettato che quell’atto non era idoneo a dimostrare l'avvenuta accettazione della eredità.

Per Piazza Cavour il motivo è fondato. Il collegio ha ritenuto irrilevante che il ricorrente non avesse riportato il contenuto dell'atto in quanto è sufficiente che egli abbia indicato di cosa si trattasse, cioè della voltura catastale di beni immobili a favore degli eredi, per valutare la rilevanza dell'atto ai fini della decisione: si tratta di un atto che ha un contenuto prestabilito, a effetto legale, e dunque non occorre riportarne il contenuto per decidere della sua rilevanza. Insomma, a differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha invece rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali ed è un atto idoneo a integrare un'accettazione tacita dell’eredità. Pertanto, al giudice del rinvio il nuovo giudizio.

 

di Dario Ferrara

Niente addebito a lei se tradisce perché depressa

Matrimonio in crisi prima dell’infedeltà: lo prova il referto medico, la signora si rivolge allo psicologo per superare le situazioni di conflitto con il marito. Convivenza intollerabile già prima

La moglie evita l’addebito della separazione anche se ha tradito il marito. Possibile? Sì, perché era infelice. E in epoca non sospetta si è rivolta a uno psicologo per superare le situazioni di conflitto con il marito: non è dunque stata l’infedeltà, vera o presunta, a rendere intollerabile la convivenza. È quanto emerge dall’ordinanza 11130/22, pubblicata il 6 aprile dalla sesta sezione civile della Cassazione.

Onere della prova
Diventa definitiva la decisione della Corte d’appello che, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, revoca la pronuncia di addebito a carico della signora. E ciò perché anche, a voler ritenere accertata la relazione extraconiugale, la condotta antidoverosa sarebbe comunque intervenuta quando era già in atto una profonda crisi del matrimonio. Non giova alla difesa dell’uomo dedurre che la motivazione sarebbe frutto di una «fantasiosa e personale» lettura dei fatti mentre l’unico vera valutazione degli elementi probatori sarebbe stata effettuata in primo grado. Né che il referto medico prodotto dalla donna dimostrerebbe uno stato d’insoddisfazione unilaterale non ancora sfociato in una crisi del matrimonio. La decisione, infatti, è in linea con la giurisprudenza di legittimità: chi lamenta l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà deve provare la condotta e il nesso causale con l’intollerabilità della convivenza; mentre la controparte che eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve dimostrare che la crisi matrimoniale è anteriore all’infedeltà accertata, dunque documentando le circostanze sulle quali è fondata l’eccezione. Va ricordato poi che l’addebito della separazione può scattare anche per la relazione che non si sostanzia nell’adulterio ma ingenera plausibili sospetti d’infedeltà per i modi in cui è coltivata e in considerazione dell’ambiente in cui i coniugi vivono.

Abitudini cambiate
La moglie, nella specie, è in profonda crisi quando chiede aiuto al servizio psicologico del policlinico oltre che al centro antiviolenza sulle donne. E lo stesso marito ammette che negli ultimi tre anni di matrimonio la moglie aveva cambiato abitudini: segno che ne conosceva le condizioni psicologiche. Insomma: la preesistenza della crisi risulta dimostrata.

 

di Dario Ferrara

Pignorabile il reddito di cittadinanza

Assimilabile alle entrate da lavoro e staggito nella quota di un quinto, in quanto misura di politica attiva dell’occupazione. Nessuna deroga: il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni

Pignorabile e pignorato. Il reddito di cittadinanza è staggito nella misura di un quinto, come fosse lo stipendio, nell’ambito dell’esecuzione presso terzi. E ciò perché costituisce una misura di politica attiva dell’occupazione, mentre non risultano gli estremi per derogare al principio secondo cui il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni. È quanto emerge dall’ordinanza per l’assegnazione dei crediti emessa dalla sesta sezione civile del tribunale di Catania (giudice dell’esecuzione Giuseppina De Farfalla).

Stretta interpretazione
Vittoria per la società di recupero crediti difesa dall’avvocato Fabio Mastrorosa: l’ordinanza ex articolo 552 Cpc assegna oltre 1.600 euro a carico di una banca, oltre che dell’Inps che eroga il Rdc al debitore; sul totale circa 1.100 saranno versati dall’istituto di credito e la restante somma dall’ente previdenziale, nella misura corrispondente a un quinto dell’importo erogato in concreto al netto delle ritenute di legge in favore del debitore. Il tutto perché il Rdc deve ritenersi assimilabile al reddito da lavoro e, dunque, può formare oggetto di assegnazione negli stessi limiti da parte del giudice dell’esecuzione nel pignoramento presso terzi. In effetti, si legge nel provvedimento, nel decreto 4/2019, manca qualunque riferimento a un’eventuale natura alimentare dell’istituto, mentre le norme che introducono eccezioni alla pignorabilità hanno carattere eccezionale oltre a essere di stretta interpretazione.

Forma di sostentamento
Sull’inquadramento del reddito di cittadinanza è di nuovo intervenuta proprio ieri la Cassazione nell’ordinanza 10450/22, che ha detto stop al mantenimento dei maggiorenni da parte degli ascendenti se prima non si è valutato il ricorso al Rdc: la Suprema corte confermato che l’erogazione di somme mensili da parte dell’Inps ha «natura di politica attiva del lavoro», oltre che di «contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale», che va integrare «i redditi familiari». In precedenza ha indicato il reddito di cittadinanza come forma di sostentamento per il disoccupato, al posto degli alimenti a carico dei genitori, e per il figlio maggiorenne non indipendente, in luogo del mantenimento da mamma e papà (ordinanze 40882/21 e 38366/21).

 

di Dario Ferrara

Annullata la confisca degli immobili perché la prescrizione matura a dibattimento in corso

Non si può ritenere validamente disposta la misura ablativa all’esito della valutazione nel merito dell’intero compendio probatorio, che risulta completato dopo il momento estintivo del reato

Addio alla confisca dei terreni e delle opere realizzate contro legge nell’ambito della lottizzazione abusiva. E ciò perché la prescrizione del reato matura mentre il dibattimento è ancora in corso: la misura ablativa, anche se nel frattempo è intervenuta la causa che estingue il reato, può invece essere disposta soltanto se risulta compiuto nel contraddittorio delle parti l’esame del compendio probatorio presente agli atti al momento della chiusura del dibattimento, intesa come fase processuale che si pone all’esito di un’attività istruttoria piena ed esaustiva. È quanto emerge dalla sentenza 11295/22, pubblicata il 29 marzo dalla terza sezione penale della Cassazione.

Strasburgo ci guarda
La Suprema corte definisce il giudizio in base alla norma ex articolo 620, comma primo lettera l), Cpp, introdotta dalla riforma Orlando: la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla confisca, mentre il ricorso risulta inammissibile per il resto. Ingiustificata la declaratoria di inammissibilità dell’appello sulla confisca, proposto dall’amministratore unico della società tratto a giudizio per la lottizzazione abusiva: nessun dubbio che l’imputato abbia un interesse a ottenere la pronuncia sulla misura laddove la società proprietaria risulta essersi avvantaggiata dalla condotta illecita posta in essere dall’amministratore. E il ricorso è pure fondato, benché il dibattimento si sia svolto secondo l’orientamento di giustizia vigente ratione temporis, che consentiva la prosecuzione del giudizio di primo grado nonostante l’intervenuta prescrizione. Sono state le Sezioni unite penali a stabilire con la sentenza 13539/20 che in primo grado può scattare la confisca soltanto se il reato è accertato prima che maturi la prescrizione. Il tutto in linea con quanto affermato dalla Grande camera della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Fuori tempo
La prescrizione del reato, nella specie, matura il 22 maggio mentre il pieno contraddittorio sulle prove si svolge soltanto all’udienza del 29 con l’esame dibattimentale del consulente tecnico della difesa e dell’imputato e con l’acquisizione di documenti. Non si può dunque ritenere validamente disposta la misura ablativa all’esito della valutazione nel merito dell’intero compendio probatorio, che risulta completato dopo il momento estintivo del reato.

 

di Vanessa Ranucci

È stalking fare videoriprese morbose della vita privata della vittima

L'angoscia psicologica destabilizza la vita e la serenità emotiva generando una condizione di timore e ansia

I continui video che riprendono la vita privata della vittima sono puniti come atti persecutori perché l'angoscia psicologica provocata destabilizza la vita e la serenità emotiva generando una condizione di timore e ansia. Lo ha stabilito oggi la quinta sezione penale della Cassazione con la sentenza 9400/22.

Un'imputata era stata ritenuta colpevole di aver vessato e perseguitato un vicino per futili motivi dovuti a un litigio tra loro. Nella specie, la signora aveva realizzato molti video in cui riprendeva la vittima e si era appropriata, senza permesso, della corrispondenza inviata alla persona offesa, e mai restituita.

La ricorrente, in sede di legittimità, ha affermato che la corrispondenza prelevata era solo quella di suo fratello, ubicata nella stessa casella postale del vicino.

Per il Palazzaccio il ricorso è inammissibile affermando che riprendere morbosamente e con finalità molesta una persona mentre compie atti della propria vita privata possa integrare una componente della condotta di cui all'art. 612 bis Cp: tale agire, dimostrazione di inquietante atteggiamento nei confronti della vittima, unitamente alle ulteriori, diverse molestie realizzate è stato logicamente ritenuto configurare il delitto di atti persecutori.

Nel caso esaminato, la condotta tenuta dalla ricorrente ha causato alla vittima una la condizione di grave timore, ansia e insicurezza, che per mesi gli hanno impedito di condurre una vita serena. Secondo il collegio, questa angoscia psicologica, destabilizzante della vita e della serenità emotiva della vittima, non deve avere necessariamente un risvolto patologico di tipo medico, potendo caratterizzarsi anche per l’insorgere di sentimenti di esasperazione e profonda prostrazione personale, alla base del danno morale.

 

di Dario Ferrara

Chi tampona paga senza prova che la mancata frenata non è imputabile

Sì al ricorso del danneggiato: sbaglia il giudice del merito a stabilire la pari responsabilità se il Ctu conclude che il veicolo è fermo al momento dell’impatto. Manca la dimostrazione liberatoria

Altro che fifty-fifty. Il giudice del merito non può attribuire pari responsabilità nel sinistro ai due conducenti dei veicoli se dalla Ctu emerge che il mezzo danneggiato è fermo «nell’istante» in cui viene urtato dall’altro. E ciò perché si tratta di un vero e proprio tamponamento e scatta la presunzione di responsabilità ex articolo 149, primo comma, Cds. Il concorso di colpa è escluso se il tamponante non dimostra che la sua mancata frenata risulta dovuta a cause non imputabili. È quanto emerge dall’ordinanza 2669/22, pubblicata il 28 gennaio dalla sesta sezione civile della Cassazione.

Ricostruzione frammentaria
È accolto dopo una doppia sconfitta in sede di merito il ricorso del danneggiato. Sbagliano il giudice di pace prima e il tribunale poi ad affermare l’eguale responsabilità delle parti nell’incidente ex articolo 2054, secondo comma, Cc: una decisione maturata sul rilievo che sarebbe «frammentaria» la ricostruzione dell’occorso «nella sua dinamica evoluzione» e dunque non sussisterebbero gli estremi per superare la presunzione di pari colpa. Il tutto perché il veicolo danneggiato uscirebbe in retromarcia dalla rampa di una pompa di benzina venendo urtato dall’altra macchina che marcia a una velocità non consona; mentre le prove per testi non aiutano perché riferiscono circostanze opposte.

Errore di sussunzione
Il ricorso del danneggiato trova ingresso perché a essere frammentaria è la prova liberatoria che grava sull’altro conducente. Secondo la Ctu, infatti, si tratta di un tamponamento e non di un sinistro dovuto alla retromarcia. E dunque il guidatore del veicolo tamponante deve dimostrare che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a sé non imputabili: l’esito negativo di un tale accertamento avrebbe imposto al Tribunale di ritenere la responsabilità esclusiva del veicolo tamponante. Evidente, dunque, l’errore di sussunzione laddove i giudici del merito ritengono che la fattispecie rientri nell’alveo dell’articolo 2054 Cc invece che in quello dell’articolo 149, primo comma, Cds, norma che presume de facto l’inosservanza della distanza di sicurezza. Parola al giudice del rinvio.

 

di Antonella Bua

Bolletta acqua con conguagli tariffari? Per la Cassazione sono illegittimi
La Cassazione ha riconosciuto per la prima volta l'illegittimità delle partite pregresse, ossia dei conguagli tariffari nelle bollette

Cosa sono le partite pregresse
Le "partite pregresse" sono conguagli tariffari approvati dai vari gestori dopo la delibera 643/2013 dell'allora Aeegsi (Autorità per l'Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico - oggi Arera -) che dava la possibilità alle Autorità di Ambito e ai vari gestori di prevedere retroattivamente detti conguagli, spalmati per gli anni successivi fino ad arrivare al 2022. Da quel momento, sono comparse in bolletta le voci "partite pregresse", importi non elevati ma sgraditi agli utenti perché costretti a pagare dei conguagli tariffari spettanti, secondo la delibera del 2013, ai gestori per il periodo precedente al trasferimento delle competenze del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) all'Autorità.

Conguaglio recupero tariffario in bolletta: la vicenda processuale
La pronuncia della Corte di Cassazione (sezione III, ordinanza n. 17959/2021), scaturisce dalla protesta di un utente che si è ritrovato in bolletta un addebito extra di 53,05 euro sotto la voce "per conguagli recuperi tariffari 2009-2011". La società che gestisce il servizio idrico integrato giustificava l'operato in virtù della Delibera dell'allora Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico-AEEGSI 643/2013/R/idr. Il Giudice di Pace, accogliendo il ricorso del consumatore, ha interpretato il conguaglio come una rimodulazione con effetti retroattivi non ammessa da alcuna normativa di settore né da previsioni contrattuali.

Anche in sede di appello, il Tribunale di La Spezia confermava le ragioni del consumatore ritenendo che la modalità di recupero per compensare i mancati ricavi di anni pregressi fosse in palese contrasto con il principio di irretroattività delle tariffe vigente in materia, facendo illegittimamente retroagire gli effetti della Delibera del 2014.
Il principio affermato dalla Cassazione

La società fornitrice ricorreva altresì all'ultimo grado di giudizio, ma anche la Corte di Cassazione ribadiva l'illegittimità dei conguagli regolatori ritenendo che, la Delibera ARERA, in quanto provvedimento amministrativo, non può porsi in contrasto con la legge e nello specifico con l'art. 11 delle Preleggi, che dispone il principio di irretroattività della legge. L'importanza della sentenza della Suprema Corte consta nel fatto che la decisione, pur riferendosi al suddetto caso, ha comunque una valenza nazionale, in quanto rileva che nessun atto amministrativo, nel caso in oggetto quello dell'Autorità per l'energia elettrica e il servizio idrico, può avere effetto retroattivo, e di conseguenza qualsiasi richiesta nelle more, è da ritenersi illegittima.

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Cosa accade in caso di pignoramento di conto corrente affidato, ma con saldo negativo

Nel caso in cui il debitore esecutato sia titolare di un conto corrente bancario affidato, con saldo negativo, ma sottoposto a pignoramento, il creditore procedente non potrà pignorare le singole rimesse, che confluiscono sul detto conto, finché queste concorrono semplicemente a determinare una riduzione dello scoperto (sentenze n.9250/2020 e n. 6393/2015). Diversamente, ove esse siano tali da determinare un saldo positivo, sarà quest’ultimo ad essere assoggettato al pignoramento, nei limiti del suo ammontare.

Con la sentenza n. 36066, depositata il 23 novembre 2021, la Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, ha affrontato il tema dell'assoggettabilità al pignoramento delle singole rimesse che affluiscono sul conto corrente del debitore, laddove questo goda di apertura di credito, ma il suo conto abbia, in quel frangente, un saldo negativo.

Fatti di causa

G.M. , Gu.Ma. , G.T. , G.M. , B.M. , M.S. e B.P. hanno pignorato i crediti vantati dalla società loro debitrice, In Viaggi S.r.l., nei confronti di varie banche, tra cui la Cassa di Risparmio di Terni e Narni (oggi Intesa Sanpaolo S.p.A.). Quest'ultima ha reso dichiarazione di quantità in senso negativo ed i creditori hanno promosso il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Terni.

 

di Debora Alberici

Condannato per violenza sessuale anche se il correo è assolto perché la vittima non è credibile

Circostanza irrilevante se vagliata di giudici di un altro procedimento. Confermati tre anni di reclusione

Può essere condannato per violenza sessuale l’imputato che ha visto assolvere il correo perché la vittima non è credibile.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 30030 del 2 agosto 2021, ha respinto il ricorso di immigrato 36 enne.

Per gli Ermellini la condanna può essere annullata solo se la prova viene meno nell’ambito dello stesso procedimento.

Altrimenti, precisano in fondo alle motivazioni, è necessario, identificare l'atto processuale omesso o travisato; individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

 

di Emiliana Sabia

Ammenda al sindaco che non chiede ai vigili del fuoco il certificato di prevenzione incendi per la scuola

Il primo cittadino è tenuto a pagare 800 euro perché sua è la responsabilità se non conferisce con una delega l'incarico ad altro soggetto

Se il sindaco non conferisce l'incarico con una delega è sua la responsabilità per non aver chiesto ai vigili del fuoco il rilascio del certificato di prevenzione incendi per l'istituto scolastico. Il primo cittadino è, dunque, condannato a pagare un'ammenda per la contravvenzione prevista dagli articoli 16 e 20 del Dlgs. n. 139/06. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza n. 29575/21, pubblicata oggi dalla terza sezione penale.

Niente da fare per il sindaco di un Comune, condannato dal tribunale a pagare 800 euro per aver omesso di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per una scuola media. Secondo il ricorrente, era stata erroneamente configurata la sua responsabilità, in spregio ai principi di separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione. Inoltre, dopo la verifica ispettiva dei vigili del fuoco, lo stesso ricorrente dava disposizioni al segretario comunale e al responsabile dell'ufficio tecnico ma per la terza sezione ciò non basta. Il tribunale ha «esattamente» applicato il principio per cui «in materia di prevenzione incendi, anche dopo l'entrata in vigore del Dpr. n. 151/11, integra il reato di cui all'articolo 20 del Dlgs. n. 139/06 la condotta di chi, in qualità di titolare di una delle attività contemplate alle categorie A, B e C dell'allegato I al citato decreto, ometta di richiedere ai vigili del fuoco il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione antincendi».

Nel caso in esame, tenuto ad adempiere l'obbligo, «in assenza di formale attribuzione della competenza ad altro soggetto», era il legale rappresentante dell'ente proprietario dell'istituto scolastico, vale a dire il sindaco pro tempore. Secondo Piazza Cavour, «la disciplina legislativa che attribuisce funzioni e responsabilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, e in particolare di quelle degli enti locali, porta a concludere che gli obblighi gravanti sull'ente, spettano, se la normativa primaria o secondaria non prevede diversamente e in difetto di una valida attribuzione delegata ad altre figure istituzionali, al legale rappresentante dell'ente», vale a dire, nei Comuni, al sindaco pro tempore. Non risulta, in questo caso, che «il disbrigo delle pratiche relative alla prevenzione incendi per gli immobili di proprietà comunale era connesso a servizi delegati a personale dirigenziale, né vi era alcuna specifica e valida delega a dirigenti o funzionari comunali». Il collegio, pertanto, rigetta il ricorso.

di Dario Ferrara

Masi (Cnf): «Accesso alla giustizia a rischio coi maximendamenti del Governo su civile e penale»

La presidente del Consiglio nazionale: «Forte contrazione dei tempi del processo, ma con il rischio che a rimetterci siano le garanzie di difesa, contro gli obiettivi indicati dall’Onu nell’Agenda 2030»

«Le proposte riforme della giustizia civile e penale delineate dai maxi emendamenti governativi rischiano di disattendere gli obiettivi indicati dall’Onu nell’Agenda 2030 con la garanzia di accesso alla giustizia per tutti». Lo scrive la presidente facente funzioni del Cnf Maria Masi nel presentare la sessione ulteriore del trentaquattresimo congresso forense iniziato a Roma (cfr. l’intervento in allegato): seicentocinquanta delegati e delegate da tutta Italia si ritrovano per discutere oggi e domani sulle riforme della giustizia proposte da Palazzo Chigi all’esame del Parlamento, alla presenza della guardasigilli Marta Cartabia.

«È prevista - rileva Masi - una forte contrazione dei tempi del processo ma con il rischio che a rimetterci siano le garanzie di difesa e del potere dispositivo delle parti, configurando regimi di preclusioni, sanzioni e filtri che non possono trovare giustificazione alcuna soprattutto se proposti in un’ottica di miglioramento».
«Confidiamo sul fatto - prosegue la numero uno degli avvocati italiani - che il dibattito congressuale non si esaurisca unicamente sul tema delle riforme del processo civile e penale ma che possa affrontare anche quelle norme che coinvolgono comunque la professione forense come l’equo compenso e la giustizia tributaria».

«L'auspicio ulteriore - è la chiosa - è che si possa cogliere anche l’opportunità di iniziare un percorso che affronti nei prossimi mesi ad ampio e specifico raggio gli aspetti che riguardano la nostra professione, senza riserva alcuna, consapevoli che negli ultimi anni molto è cambiato e non in meglio ma molto dovrà cambiare se vorrà assolvere alla sua funzione in senso pieno ed adeguato. Evolversi evitando il rischio di smarrire la nostra identità».

di Dario Ferrara

Il destinatario dell’atto è al momento irreperibile e così scatta il deposito del plico presso la casa comunale. Parte allora la raccomandata che informa l’interessato dell’iter in atto. Ma quando la lettera è restituita al mittente per compiuta giacenza, è escluso che il procedimento di notifica ex articolo 140 Cpc sia perfezionato se l’avviso di ricevimento non indica le ragioni della mancata consegna della missiva. E ciò anche a voler applicare l’orientamento interpretativo meno formalista in materia. È quanto emerge dall’ordinanza 20074/21, pubblicata il 14 luglio dalla seconda sezione civile della Cassazione.

Error in procedendo
È accolto dopo una doppia sconfitta in sede di merito il ricorso proposto dall’intimata: sbaglia la Corte d’appello a confermare la decisione del tribunale che ritiene inammissibile - perché tardiva - l’opposizione al decreto ingiuntivo. E ciò sul rilievo che si sarebbe dovuta presentare querela di falso per contestare quanto risulta dalla relata di notifica e non sussistono situazioni di impedimento oggettivo che escludono la conoscenza dell’atto, come il caso fortuito o la forza maggiore. La Suprema corte può esaminare gli atti in quanto si deduce un error in procedendo: emerge che la raccomandata con avviso di ricevimento è stata sì spedita, ma non anche «recapitata» alla destinataria.

Indirizzi a confronto
Secondo un primo orientamento, la notifica ex articolo 140 Cpc si perfeziona soltanto se dall’avviso di ricevimento restituito al mittente emerge che l’atto è comunque entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario: dall’annotazione, quindi, devono risultare l’accesso presso il domicilio del destinatario e la ragioni della mancata consegna. Secondo un altro indirizzo, meno rigoroso, dall’avviso devono risultare soltanto il trasferimento o il decesso del destinatario o un altro fatto che impedisce la conoscibilità dell’avviso e non la conoscenza effettiva. E c’è pure chi sostiene che la raccomandata informativa deve rispettare soltanto il regolamento postale in tema di raccomandare ordinarie perché non contiene l’atto da notificare ma solo la notizia del deposito presso la casa comunale.

Esito ignoto
Come che sia, nella specie il procedimento ex articolo 140 Cpc non si perfeziona comunque. L’avviso contiene l’indicazione del cronologico, della data di spedizione, di nome della destinataria e il luogo di consegna. E fa fede fino a querela di falso sull’avvenuta spedizione. Ma l’esito della spedizione rimane ignoto: non è indicata la ragione della mancata consegna, mentre l’orientamento meno formalista esige comunque che dall’avviso risulti il trasferimento, il decesso del destinatario o un altro fatto che preclude la conoscibilità dell’avviso. Parola al giudice del rinvio.

 

Gli aspetti giuridici sui vaccini

La Medicina Legale non è certamente in grado di risolvere tutti i problemi, ma per lo meno deve sforzarsi di conoscerli, e il campo dei vaccini non sfugge a questo principio.
Già da qualche anno era tornata al centro dell’attenzione la tematica della obbligatorietà o meno dei vaccini per i minori, e si era raggiunto un punto di equilibrio prevedendo si l’obbligo (legge 119/2017), ma limitando al campo amministrativo le sanzioni a chi vi si sottraeva.

La questione si è riproposta in modo talora drammatico per i vaccini per COVID-19, anche perché, contrariamente ai vaccini consolidati, vi sono state molte incertezze sui vari tipi, con episodi di stop and go che non hanno certo giovato a diffondere fiducia tra gli operatori e i fruitori.
In effetti la necessità di dare una risposta a una infezione particolarmente perniciosa ha portato a una contrazione dei tempi di sperimentazione precedenti alla messa in commercio che ha suscitato qualche interrogativo, per non parlare della logica impossibilità di conoscere possibili effetti negativi a lungo termine.

 

A TUTTI I DOCENTI GENITORI ALUNNI PERSONALE ATA Scuola Primaria LIPARI

Si comunica che dal giorno 12 LUGLIO avrà inizio il seguente corso
PON “Apprendimento e socialità – L’Isola della conoscenza” della durata di 1 settimana dal 12 al 16 luglio presso la sede di Lipari centro: Modulo: “Artigianato e Trekking alle Eolie” per alunni delle classi 4^-5^ In collaborazione con MEDITERRANEA
Orario: tutti i giorni lunedì-venerdì ore 9,00-16,00
N.B. Continuazione e approfondimento delle attività già svolte all’interno del Progetto con MEDITERRANEA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Mirella Fanti

Vaccini e Sars-Cov-2

Nel corso della storia, i vaccini si sono rilevati un potente strumento di salute pubblica per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive. Attraverso la protezione prima del singolo e di conseguenza anche della comunità, le campagne vaccinali puntano a raggiungere la così detta “immunità di gregge”.
Si tratta di immunizzare un numero sufficientemente grande di individui al fine di bloccare la diffusione dell’agente infettivo e proteggere, così, tutti coloro che non possono vaccinarsi.
Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), è stato stimato che i vaccini salvino circa 2-3.000.000 vite all’anno. Un dato decisamente incoraggiante che, però, non sembra rassicurare una parte della comunità. Questa minoranza continua a vedere il vaccino come qualcosa di non completamente sicuro, come “qualcosa di estraneo inoculato in un corpo sano”.

In questo periodo storico, il dibattito sulla vaccinazione è molto attuale. Per la prima volta nella storia moderna, tutta la comunità scientifica si è dovuta unire in uno sforzo comune, e mettere a disposizione di tutti competenze e conoscenze acquisite durante questo primo anno di pandemia, con l’obiettivo di sviluppare, con tempistiche estremamente ridotte, prototipi vaccinali da utilizzare quanto prima.
È passato poco più di un anno dalla scoperta del SARS-COV-2 e l’obiettivo è stato pienamente raggiunto. Infatti, 184 prototipi vaccinali sono già in fase pre-clinica, 88 in fase clinica mentre 6, avendo superato la Fase III, sono già disponibili sul mercato: due vaccini a mRNA, Moderna (USA) e Pfizer/biontech (Germania), tre vaccini basati sulla tecnologia dei vettori virali, Astrazeneca/Università di Oxford (UK), Johnson&Johnson (USA), Sputnik V (URSS), e un vaccino che utilizza il SARS-COV-inattivato, Sinovac Biotech (Cina).

Le strategie tecnologiche utilizzate per lo sviluppo di questi vaccini comprendono sia piattaforme ampiamente conosciute e utilizzate già in passato (come i vaccini vivi attenuati, inattivati ecc.) sia piattaforme innovative, con i così detti “vaccini genomici”, basati sull’utilizzo degli acidi nucleici del patogeno, veicolati tramite vettori adenovirali o liposomi, e usati per la produzione degli antigeni virali d’interesse, verso cui si vuole indurre una risposta immunitaria.

Questa diversificazione nell’approccio allo sviluppo di un nuovo vaccino potrà sicuramente essere d’aiuto, in quanto permetterà di studiare i diversi tipi di risposta immune indotta dal vaccino e il grado di protezione conferito. In questo modo sarà possibile capire quale piattaforma vaccinale risponda meglio ai requisiti di sicurezza, immunogenicità e grado di protezione, che un vaccino deve avere. Inoltre, da un punto di vista logistico, questa diversificazione dovrebbe permettere anche una più ampia e contemporanea distribuzione di tali vaccini, facendo fronte ad un virus, che, per la sua natura biologica (virus a RNA) e le sue caratteristiche epidemiologiche, è in grado di diffondersi velocemente su così ampia scala.

La vaccinazione in corso di pandemia: aspetti medico-legali

L’attività vaccinale, iniziata in Italia il 22 dicembre 2020 a seguito dell’autorizzazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) all’immissione in commercio del vaccino anti COVID-19 Pfizer/BioNtech per i soggetti di età pari o superiore ai 16 anni, ha determinato, come facilmente prevedibile, l’emergenza di stringenti problematiche di natura medico-legale che hanno avuto ampia risonanza mediatica nazionale ed internazionale.

La prima grande questione è stata quella della volontarietà o meno dell’atto, da cui deriva la necessità di acquisizione di un valido consenso; questa tematica ha avuto una prima importante applicazione nel momento in cui, più che opportunamente, è stata prevista la vaccinazione di massa degli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (RSA). Nell’ottica di dotare i medici e le direzioni aziendali di indicazioni e regole di comportamento nella vaccinazione dei pazienti non in grado di fornire un idoneo consenso informato, al fine di coniugare le esigenze di celerità della campagna vaccinale con le garanzie dovute ai ricoverati sia sotto il profilo della tutela del diritto alla salute che della inviolabilità della libertà individuale, si è reso necessario l’intervento del legislatore tramite il del Decreto-Legge n.1 del 5 gennaio 2021 che, all’articolo 5, norma la manifestazione del consenso informato al trattamento sanitario del vaccino anti Covi-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite. Tale risoluzione, in specie per quanto riguarda il secondo comma1, contrasta nettamente con alcuni aspetti della vigente normativa relativa all’Amministratore di Sostegno (Legge n.6 del 9 gennaio 2004) che, all’art. 408, stabilisce che “non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario”. La tematica del consenso informato verrà comunque trattata ed ampliata nel capitolo 5 “Criticità medico-legali nel modulo di consenso inviato dal Ministero della Salute per la vaccinazione anti Covid-19”.

Nel corso della vaccinazione si sono rese evidenti anche le prime problematiche relative alla responsabilità per i presunti danni da vaccini. Risulta innanzitutto doveroso, in questo contesto più che in altri, ricordare che ogni trattamento sanitario ha le sue fondamenta deontologiche e giuridiche in una corretta ed esaustiva informazione del paziente. In occasione della pandemia da SARS-CoV-2, in assenza di una terapia specifica per la patologia e con l’immissione in commercio di vaccini studiati, sperimentati e prodotti in circostanze del tutto emergenziali, i cui effetti a lungo termine sono, per ovvi motivi, ad oggi sconosciuti, non era certo semplice scegliere il contenuto dell’informazione bilanciando le evidenze sull’infettività e letalità del virus con l’interpretazione degli studi di efficacia dei vaccini, le autorizzazioni poste dagli enti regolatori nazionali e sovranazionali ed il costante aggiornamento e mutamento dei dati scientifici.

La strada che è stata scelta però è stata quella dogmatica di comunicare un’elevata percentuale di successo unitamente a certezze sulla sicurezza che non sono proprie neppure per farmaci prodotti da anni. Ne è conseguito che quando si sono realizzati (modesti) fenomeni avversi ne è derivato un effetto rebound costituito da un senso di paura spinto fino all’ingiustificabile rifiuto. Come effetto secondario, ma più che prevedibile da parte del medico legale, in occasione di alcuni decessi, temporalmente vicini alla somministrazione vaccinale, sono stati presentati esposti alle Procure della Repubblica con conseguente messa in moto di quel meccanismo complesso e accompagnato da vasta risonanza mediatica che è l’indagine penale, con due effetti immediati: iscrizione nel registro degli indagati dei medici vaccinatori e il panico da vaccino.

Per quanto riguarda la gestione dell’informazione non possiamo ovviamente fornire un contributo “medico-legale”, anche se è necessario ricordare, soprattutto ai medici che hanno paventato un clima di persecuzione, che l’azione penale in Italia è obbligatoria e, a fronte di un notizia di omicidio colposo, reato procedibile d’ufficio, il Magistrato ha l’obbligo di aprire un fascicolo per le indagini preliminari ed individuare i possibili soggetti coinvolti, al fine di fornire loro la “garanzia” di partecipazione alle indagini irripetibili con i propri consulenti.
Niente di nuovo sotto il sole quindi: un reato procedibile d’Ufficio, l’azione obbligatoria del Magistrato, l’iscrizione tra gli indagati del possibile reo, la necessità di eseguire un’autopsia giudiziaria e di analizzare la condotta dei soggetti coinvolti.
L’applicazione del codice di procedura penale nel caso di morti sospette in vaccinati di recente ha determinato quindi un caos mediatico che inevitabilmente si è ripercosso anche sul Legislatore, che ha ricevuto pressioni al fine di innalzare uno “scudo penale” per gli operatori sanitari.

 

 

di Dario Ferrara

Sospesi dal servizio e dallo stipendio perché non si vaccinano contro il Covid-19

Legittima la misura cautelativa contro le fisioterapiste dell’ospizio prima del dl 44/2021: il lavoratore deve collaborare alla sicurezza, il rifiuto rende la prestazione sanitaria irricevibile dal datore

Legittimo. Non fa una grinza la sospensione dal servizio e dallo stipendio a carico di due lavoratrici che non vogliono vaccinarsi contro il Covid-19. E ciò perché sono fisioterapiste alle dipendenze della cooperativa che opera nella residenza per anziani: nelle mansioni a contenuto sanitario la tutela della salute per l’utenza rientra nella prestazione esigibile, mentre l’ingiustificato rifiuto di sottoporsi alla somministrazione rende la prestazione inutile per il datore, che è dunque legittimato ad adottare il provvedimento cautelativo. Il tutto anche se il decreto legge 44/2021 sugli obblighi per il personale sanitario è entrato in vigore soltanto nelle more del processo.

Grava anche sul dipendente, d’altronde, l’obbligo di sicurezza: la mancata collaborazione finirebbe per depotenziare la stessa osservanza dell’articolo 2087 Cc da parte del datore. È quanto emerge dall’ordinanza depositata dalla terza sezione civile, sottosezione lavoro, del tribunale di Modena.

di Remo Bresciani 

È inadempiente chi promette di cedere un monolocale con terrazzo attrezzato se il gazebo è da rimuovere

Il proprietario è tenuto a versare il doppio della caparra perché il promissario acquirente non può utilizzare lo spazio esterno come estensione dell’appartamento

Il proprietario che promette in vendita un monolocale con terrazzo attrezzato è inadempiente se è consapevole che il gazebo deve essere rimosso. In questa ipotesi pertanto è tenuto a versare il doppio della caparra perché il promissario acquirente non può utilizzare lo spazio esterno come estensione dell’appartamento.

Sono queste le conclusioni raggiunte dalla seconda sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 19044/21 del 6 luglio che ha respinto il ricorso del proprietario di un monolocale. La vertenza prende le mosse dal ricorso presentato dal promissario acquirente che ha chiesto di dichiarare la legittimità del recesso in relazione al contratto preliminare di acquisto oltre alla restituzione del doppio della caparra. A suffragio della domanda ha esposto che si era rivolto a un’agenzia per l’acquisto di un immobile e aveva visitato il monolocale del convenuto il quale gli aveva riferito che il terrazzo era di proprietà condominiale ma di suo uso esclusivo in forza di una delibera condominiale. Dopo la conclusione del preliminare aveva però appreso che l’assemblea, in data anteriore al contratto, aveva ordinato la rimessione in pristino del gazebo.

Il tribunale ha dichiarato risolto il contratto con restituzione della caparra. La corte d’appello ha però riformato la decisione dichiarando l’inadempimento del promittente venditore, il quale aveva taciuto, nel corso delle trattative che l'assemblea condominiale, con delibera di due anni anteriore alla conclusione del preliminare, aveva disposto che il gazebo fosse rimosso e sostituito con uno stenditoio. Inoltre, in esecuzione di questa delibera, era stato intimato al proprietario, in caso di vendita dell'appartamento, di ripristinare lo status quo ante e rimuovere il gazebo. Secondo il collegio la circostanza era rilevante e l’inadempimento di non scarsa importanza perché era stato promesso in vendita un terrazzo attrezzato, la cui estensione era di mq 16 a fronte di 40 mq della superficie dell'appartamentino.

La vertenza è così giunta in Cassazione dove il venditore ha sostenuto che l’uso esclusivo del terrazzo non dipendeva dalla delibera condominiale ma dalla natura del bene che, per sua natura, poteva essere utilizzato solo dal proprietario del monolocale.

La Suprema corte, nel respingere la domanda, ha rilevato che l’appartamento era stato pubblicizzato come casa vacanze e che il terrazzo rivestiva particolare importanza nell’economia dell’affare, tanto da poter essere impiegato come estensione dell’appartamento. Ebbene, in questo contesto, il fatto che l’assemblea condominiale avesse ordinato di rimuovere il manufatto diventava una cosa rilevante perché non avrebbe consentito all’acquirente di utilizzare il terrazzo come estensione del monolocale. In sostanza, ha concluso la Cassazione, l’inadempimento è stato valutato non in ragione dell'esclusività dell'uso del terrazzo ma della rilevanza che, nell'economia dell'accordo contrattuale, lo stato di fatto del terrazzo rivestiva, mentre la delibera condominiale, taciuta al promittente acquirente, obbligava il proprietario a sostituirlo con uno stenditoio, in caso di vendita a terzi.

 

di Emiliana Sabia

La banca non deve provare il credito azionato se il debitore ne contesta tardi la titolarità

No al ricorso dei ricorrenti che vanno oltre il termine di maturazione delle preclusioni assertive o di merito

L'istituto bancario non deve dimostrare il credito azionato se il debitore ne contesta tardi la titolarità. Lo ha sancito la Cassazione che, con l'ordinanza n. 18806/21, pubblicata oggi dalla terza sezione civile, respinge il ricorso di alcuni ricorrenti che si opponevano al pignoramento immobiliare eseguito su istanza di una finanziaria. Tra gli altri aspetti, gli opponenti ritenevano inefficace il contratto di mutuo posto a base dell'esecuzione per la sottoscrizione di una transazione novativa e prescritto il diritto di credito; la Corte territoriale rigettava l'appello perché l'eccezione relativa alla legittimazione ad agire era stata presentata tardivamente dagli opponenti che contestavano la decisione in quanto il creditore procedente aveva l'onere di dimostrare la titolarità del diritto azionato.

La Corte suprema conferma il verdetto di secondo grado perché il giudice ha correttamente ritenuta provata la titolarità contestata oltre il termine di maturazione delle «preclusioni assertive o di merito». Si legge nelle motivazioni della terza sezione civile che «in materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un'opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza». Da tali considerazioni, segue il rigetto della domanda.

 

di Vanessa Ranucci

Durante la verifica fiscale è legittimo il sequestro dell'hard disk che prova la frode

Utilizzabili gli elementi raccolti dalla Guardia di finanza per l'accertamento nonostante il rifiuto dell'imprenditore a consegnare la password

Durante la verifica fiscale è legittimo il sequestro dell'hard disk che prova la frode da parte della società: sono sempre utilizzabili gli elementi raccolti dalla Guardia di finanza per l'accertamento a prescindere dalla regolarità formale della loro acquisizione visto che svolgono, anche, funzioni di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria nelle materie di loro competenza. Non solo, è del tutto irrilevante il rifiuto dell'imprenditore a consegnare la password. Così ha stabilito oggi la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza 24885/21.

La Corte lombarda aveva respinto l'istanza di dissequestro avente a oggetto due hard disk contenenti copie di backup di dati digitali, tra cui il sistema gestionale. La misura era scattata durante le indagini per il reato di cui all'art. 5 Dlgs 10 marzo 2000, n. 74.

La società aveva proposto ricorso in Cassazione denunciando il fatto che il sequestro dei documenti informatici, riconducibili anche a una società terza estera, erano stati acquisiti illegalmente, attraverso l'accesso abusivo, e come tale inutilizzabili. In particolare, che il manager, durante l'accertamento, aveva manifestato la contraria volontà di consegnare la password.

Al riguardo, gli Ermellini hanno ricordato che “in materia di illeciti tributari, sono sempre utilizzabili quale notitia criminis gli elementi raccolti dalla Guardia di finanza durante gli accessi, le ispezioni e le verifiche compiuti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, a prescindere dalla regolarità formale della loro acquisizione, in quanto a tali attività non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per l'operato della polizia giudiziaria e quanto alle supposte modalità illecite”.

Per il Palazzaccio, l'acquisizione dei dati informatici, compresi quelli della società estera, è avvenuta con il legittimo esercizio dei poteri di polizia amministrativa conferiti dalla legge: ricordando che i militari della Guardia di finanza svolgono, al contempo, funzioni di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria nelle materie di loro competenza. Non solo. Secondo la Suprema corte il decreto è basato su una giusta motivazione quale la necessità di sottoporre a sequestro il materiale informatico per dimostrare l'ipotesi accusatoria formulata, per accertare i legami con l'altra società e l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. Pertanto, ricorso respinto.

Il medico risarcisce al paziente due danni per gli effetti collaterali della terapia

Da un lato c’è il pregiudizio non patrimoniale per l’inadempimento della prestazione sanitaria, dall’altro il mancato consenso informato viola il diritto del malato a scegliere fra trattamenti alternativi

Scatta il risarcimento a carico del medico per l’effetto collaterale della terapia sul paziente. E sono due i diritti del malato a essere violati: da una parte quello alla salute, per l’inadempimento della prestazione sanitaria; dall’altra quello ad autodeterminarsi, perché il mancato consenso informato impedisce all’interessato di scegliere fra i diversi trattamenti possibili oppure rifiutare o interrompere le cure. È quanto emerge dall’ordinanza 18283/21, pubblicata il 25 giugno dalla terza sezione civile della Cassazione.

Più probabile che non
È accolto dopo una doppia sconfitta in sede di merito il ricorso dell’uomo che chiede i danni all’oculista per avergli somministrato farmaci al di fuori del protocollo medico. E senza monitoraggio, prima e dopo il trattamento. Insomma: per curarsi l’uveite il paziente si ritrova un danno renale, sia pur transitorio, causato dall’assunzione di ciclosporina. Sul punto è «meramente apparente» la motivazione della Corte d’appello che si dibatte fra le consulenze tecniche «affastellando frasi generiche». Il danno alla salute, invece, deve essere accertato verificando in base al criterio del «più probabile che non» se la lesione è legata da un rapporto di causalità all’omissione del sanitario.

Persona umana
Deve essere valutata in modo autonomo la prestazione del consenso informato, altro diritto tutelato dalla Costituzione: nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non dalla legge, che a sua volta deve rispettare i valori della persona umana. Medico e struttura devono spiegare al paziente con un linguaggio comprensibile la natura dell’intervento, i rischi che corre, i risultati ottenibili e le possibili complicanze. E ciò anche quando le condizioni del malato possono aggravarsi o rimanere inalterate, con l’inevitabile corollario di sofferenze patite e spese sostenute. L’inadempimento sussiste pure se il consenso risulta acquisito con modalità improprie.

Onere inadempiuto
Di fronte alle contestazioni del paziente il giudice di secondo grado non dà conto di come il medico abbia assolto l’onere costituito a suo carico, dimostrando di aver fornito all’ammalato un’informazione completa sul trattamento sanitario e relative conseguenze. L’interessato ben avrebbe potuto decidere di non seguire il percorso terapeutico, anche a dosaggi inferiori, sopportando il malanno agli occhi per salvare il fegato. Parola al giudice del rinvio.

 

L’Inail deve indennizzare anche la caduta in ufficio

L’occasione di lavoro che fa scattare la prestazione comprende tutte le situazioni in cui è insito un rischio di danno, compreso quello improprio quando il lavoratore cammina nella sede di servizio

Anche una banale caduta in ufficio deve essere indennizzata dall’Inail. L’occasione di lavoro che fa scattare la prestazione previdenziale in favore dell’assicurato sussiste in tutte le situazioni nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, compreso quello improprio, e dunque non connesso allo svolgimento delle mansioni. E dunque si configura anche nell’incidente occorso al prestatore d’opera che sta camminando nel luogo di lavoro. È quanto emerge dall’ordinanza 17336/21, pubblicata il 17 giugno dalla sesta sezione civile della Cassazione.

Nesso incontestato
È accolto il ricorso della dipendente pubblica: sbaglia la Corte d’appello a riformare la decisione del tribunale che dopo l’infortunio in ufficio le aveva riconosciuto l’indennizzo in conto capitale per un danno biologico pari al 7 per cento. A metà mattinata la signora si alza dalla sua postazione per prendere i fascicoli dal tavolo dove li ha messi l’addetto per posarli sulla scrivania e apporre il visto di chiusura. Ma, forse per il peso, cade rovinosamente a terra riportando una distorsione. Per i giudici di secondo grado non emergono elementi probatori che consentono di accertare con certezza la dinamica dell’accaduto e la riconducibilità alla nozione di infortunio sul lavoro. Trova ora ingresso la censura che denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto come l’articolo 2 del testo unico 1124/65: il collegamento fra il sinistro e l’attività di servizio non risulta contestato dal momento che l’evento pregiudizievole si verifica durante il turno di servizio. E anzi il nesso emerge dalle stesse conclusioni del Ctu.

Attività strumentali
L’occasione di lavoro, in effetti, comprende anche le condizioni ambientali oltre socio-economiche in cui si svolge l’attività del prestatore: non conta, dunque, se il danno al lavoratore provenga dall’apparato produttivo oppure dipenda da terzi ovvero da fatti o situazioni proprie dell’infortunato; l’unico limite è il rischio elettivo, che nella specie non può essere ravvisato. Va indennizzato dall’Inail, quindi, anche l’infortunio che scaturisce dal rischio improprio, in quanto insito in attività che sono soltanto strumentali allo svolgimento delle mansioni, ma comunque ricollegabili al soddisfacimento delle esigenze lavorative. Parola al giudice del rinvio.

 

di Dario Ferrara

Grazie alla Ue il fisco sanziona l’impresa in crisi che non paga l’Iva per salvare posti di lavoro

Forza maggiore solo circostanze imprevedibili e non evitabili con tutte le precauzioni del caso: il contribuente risponde anche per colpa lieve con negligenza, imperizia o inosservanza delle leggi

Il fisco sanziona l’impresa che non paga le imposte anche se è in rosso e decide di sottrarsi per evitare di dover licenziare gli operai. E ciò perché la crisi aziendale non costituisce forza maggiore; nozione che, con specifico riferimento all’Iva, deve essere interpretata in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea: sussiste soltanto di fronte a circostanze imprevedibili, che non si sarebbero potute evitare adottando tutte le precauzioni del caso. Il contribuente che viola gli obblighi tributari, d’altronde, risponde per colpa lieve oltre che grave. È quanto emerge dall’ordinanza 16517/21, pubblicata l’11 giugno dalla sezione tributaria.

Scelta punita
Bocciato il ricorso della srl: deve pagare la somma portata dalla cartella per l’omesso versamento Iva accertato con il controllo automatizzato ex articoli 36 e 54 dei dpr 600/73 e 633/72. Non conta che l’azienda in difficoltà abbia scelto consapevolmente di non pagare i tributi per restare sul mercato. È vero, la Ctr sul punto ha omesso di pronunciarsi ma la censura non può trovare ingresso perché la questione giuridica va comunque disattesa. Nel nostro caso risulta sufficiente per i giudici di legittimità correggere le motivazioni del provvedimento di merito. È escluso che la crisi aziendale possa far scattare la non punibilità ex articolo 6, comma quinto, del decreto legislativo 472/97: mentre il professionista risponde solo per colpa grave, la responsabilità del contribuente che si sottrae alle obbligazioni nei confronti dell’erario non si configura soltanto quando risulta del tutto esclusa la colpevolezza. E nella colpa rientrano la negligenza, l’imperizia e l’inosservanza delle leggi e dei regolamenti, facendo sempre salve le esimenti.

Oggetto e soggetto
Pesa sulla decisione della Suprema corte la giurisprudenza della Corte Ue sulla forza maggiore in materia tributaria e fiscale, che si configura soltanto quando sussistono due elementi, uno oggettivo e l’altro soggettivo: da una parte una serie di circostanze anormali ed estranee al privato, dall’altra l’obbligo dell’interessato di premunirsi contro l’evento anomalo, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. Insomma: per scriminare il contribuente non è necessario che l’operatore economico si trovi nell’impossibilità assoluta di rispettare la norma tributaria, bisogna tuttavia dimostrare che le conseguenze delle circostanze “incriminate” non potevano essere scongiurate.

 

 

 

di Vanessa Ranucci

Punito per accesso abusivo e violazione di corrispondenza chi legge di nascosto le mail dell'ex

Inammissibile il ricorso di un uomo che era entrato tre volte nella casella di posta elettronica della donna

Punito per accesso abusivo a sistema informatico e violazione della corrispondenza, chi legge di nascosto le mail dell'ex moglie. Lo ha stabilito oggi la quinta sezione penale della Cassazione che, con la sentenza 23035/21, ha ritenuto inammissibile il ricorso di un marito che era entrato, abusivamente, tre volte nella casella di posta elettronica della moglie ignara, leggendone il contenuto.

L'uomo era stato condannato a tre mesi di reclusione e al risarcimento dei danni per essersi abusivamente introdotto nella casella di posta elettronica della ex senza il suo consenso e aver letto il contenuto delle mail.

L'imputato era ricorso in Cassazione denunciando il fatto che, riconosciuto il reato di cui all'art. 615 ter Cp, il giudice avrebbe dovuto escludere il concorso formale, alla luce della clausola di riserva con la quale si apre la formulazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art 616 Cp.

Per la Suprema corte il motivo è inammissibile ricordando che nel caso di accesso abusivo a una casella di posta elettronica protetta da "password", è configurabile il delitto di accesso abusivo a un sistema informatico che concorre con quello di violazione di corrispondenza, in relazione all'acquisizione del contenuto delle "mail" custodite nell'archivio. Inoltre, integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 Cp) la condotta di colui che prende cognizione del contenuto della corrispondenza telematica intercorsa tra la ex convivente e un terzo soggetto, conservata nell'archivio di posta elettronica della prima.

 

di Dario Ferrara

Indagato scarcerato perché il gip fa copia e incolla dal pm

Manca l’autonoma valutazione del giudice sulla custodia inframuraria: non è un “taglia e cuci” ma un atto ripreso alla lettera, mentre l’unica parte diversa è a sua volta riciclata da altri provvedimenti

Scarcerato. Lascia la cella il presunto camorrista, «se non detenuto per altra causa». E ciò perché il gip fa copia e incolla dal fermo con cui il pm chiede la misura custodiale mentre sbaglia il Riesame quando individua l’autonoma motivazione del giudice sulle esigenze cautelare nel paragrafo dedicato ai “gravi indizi di colpevolezza”: l’incipit è tanto generico da adattarsi a ogni ordinanza restrittiva contro la criminalità organizzata nel Napoletano mentre per il resto «si esaurisce in frasi meramente assertive». È quanto emerge dalla sentenza 22500/21, pubblicata l’8 giugno dalla seconda sezione penale della Cassazione.

 

di Vanessa Ranucci

La violazione dell'obbligo di farsi assistere dall'avvocato per il prelievo ematico si può eccepire anche in giudizio

Il Palazzaccio ribalta il giudizio di merito e assolve l'automobilista

La violazione dell'obbligo di farsi assistere dall'avvocato per il prelievo ematico si può eccepire anche in giudizio. La quarta sezione penale della Cassazione, con la sentenza 21552/21 del 3 giugno, ha ribaltato la decisione di merito ritenendo che nel procedimento per decreto l'illegittimità non vada dedotta nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto stesso ma possa essere proposta fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.

La corte d'appello veneziana aveva dichiarato la responsabilità penale dell'automobilista per il reato di guida in stato di ebbrezza. L'uomo aveva proposto ricorso in Cassazione denunciando la mancata applicazione dell'art. 114 Cpp e della conseguente nullità per difetto di avviso informativo circa la finalità del prelievo ematico e la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia durante l'atto. Per la linea difensiva la sentenza impugnata aveva erroneamente sostenuto che egli avrebbe dovuto sollevare l'eccezione di nullità in sede di opposizione al decreto penale.

Per il giudice di merito è stata tardiva l'eccezione di nullità sollevata dal ricorrente nel corso del dibattimento di primo grado, in relazione all'omesso avviso della sua facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 114 disp. att. Cpp: l'eccezione avrebbe dovuto essere proposta entro la presentazione dell'atto di opposizione avverso il decreto penale emesso nei confronti dell'automobilista.

Per la Suprema corte ha sbagliato la corte veneta a non attenersi al principio secondo cui "la violazione dell'obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, Cpp, con la conseguenza che, in caso di procedimento per decreto, il momento ultimo entro il quale la nullità può essere dedotta dalla parte va individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado, e non nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto stesso, in quanto le norme sulla nullità sono di stretta interpretazione, e l'art. 180 non contiene alcun riferimento al decreto penale di condanna e al relativo atto di opposizione".

Per questo, secondo gli Ermellini l'eccezione di nullità sollevata dal ricorrente deve ritenersi tempestiva. In conclusione, la richiesta della polizia di procedere all'esame alcolimetrico sul prelievo ematico non è stato preceduto dall'avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 Cpp e 114 disp. att. Cpp. Per questo, secondo il Palazzaccio è fondata l'eccezione di nullità avanzata dal ricorrente il cui accoglimento comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

 

All’ex marito metà dei soldi incassati dalla moglie per la casa in comunione ceduta di nascosto

Si configura la vendita di cosa parzialmente altrui: l’uomo ratifica l’operato del «falsus procurator» con il ricorso per l’ingiunzione e la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione

All’ex marito spetta la metà del prezzo incassato dalla moglie quando ha venduto di nascosto l’immobile che all’epoca rientrava nella comunione legale. Si configura, è vero, la vendita di cosa parzialmente altrui ex articolo 1478 Cc, ma l’uomo ratifica l’operato del falsus procurator, cioè della donna, con il ricorso per l’ingiunzione e la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione. È quanto emerge dalla sentenza 1164/21, pubblicata dalla seconda sezione civile della Corte d’appello di Catania.

Pro indiviso
Accolto il gravame proposto dal marito difeso dagli avvocati Dario Seminara e Marco Leo. L’immobile è comprato dalla moglie in regione di comunione legale. Poi la separazione, quindi la comunione diviene ordinaria, e il divorzio. L’ex marito scopre che la donna ha venduto la casa al loro figlio senza spendere il suo nome come comproprietario. E sbaglia il tribunale ad accogliere l’opposizione della signora contro l’ingiunzione ottenuta dall’uomo per 36 mila euro, somma pari alla quota di metà del cespite. Intendiamoci: ha ragione il giudice di primo grado quando afferma l’articolo 1108, comma terzo, Cc stabilisce che l’alienazione dell’intero bene o la costituzione di un diritto reale da parte di un comproprietario pro indiviso non produce effetto nei confronti degli altri partecipanti alla comunione, ma non esclude che il contratto concluso dal contitolare possa valere come vendita di cosa parzialmente altrui. L’errore, tuttavia, sta nel non riconoscere la ratifica dell’atto stipulato dal falsus procurator ex articoli 1398 e 1399 Cc.

Volontà univoca
Quando la cosa venduta appartiene per quote indivise al venditore e a un terzo, si applica l’articolo 1478 Cc: il venditore è obbligato a far conseguire al compratore la proprietà del bene, acquistandolo egli stesso dal dominus o procurando, nelle forme previste, la ratifica diretta del suo operato da parte di quest’ultimo; ratifica che ben può essere implicita a patto che rispetti la forma scritta, ad esempio la citazione che contiene la domanda di esecuzione del contratto concluso dal rappresentante privo di poteri. E ciò perché l’azione implica l’univoca volontà della parte di ratificare l’operato del rappresentante, esattamente come accade nel caso di specie con il ricorso per il decreto ingiuntivo e la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione.

 

di Emiliana Sabia

Consulente responsabile del mancato finanziamento se non chiede in tempo al cliente i documenti da allegare alla domanda

Il mediatore deve restituire la somma ricevuta perché è un suo preciso obbligo verificare la completezza dell’intera documentazione prima di procedere con la presentazione dell’istanza

Contratto risolto e professionista condannato a restituire al cliente l'importo corrisposto per il compenso. Scatta la responsabilità del consulente se la domanda presentata per accedere al fondo mediocredito è bocciata perché l'intermediario non avvisa il cliente che mancano alcuni documenti da allegare. Lo stabilisce il Tribunale di Cosenza che, con la sentenza n. 1205/21, depositata dalla seconda sezione civile, accoglie la richiesta presentata da una donna contro un consulente che aveva inoltrato, nell'interesse dell'attrice, una domanda per poter accedere a un fondo unico per l'occupazione.

Dopo i primi incontri, il professionista si rese irreperibile e l'appellante ricevette notizia del rigetto dell'istanza perché incompleta. E infatti, emerge dalla sentenza, mancavano alcuni allegati a corredo della domanda e di questo doveva risponderne il consulente che non li aveva tempestivamente richiesti all'attrice. Il giudice attribuisce al convenuto una «scarsa diligenza» nell’aver depositato una domanda «in difetto di allegazione dell’intera documentazione, tale da configurare un inadempimento imputabile». Era un suo preciso obbligo verificare la completezza dell’intera documentazione prima di procedere con la presentazione dell’istanza e non successivamente all’esclusione.

La responsabilità che ne consegue non può essere esclusa «sulla base dell’articolo 5 del contratto di servizio perché non è dimostrato che l’attrice non abbia provveduto a consegnare quanto richiesto dal consulente e considerata la prestazione a cui era tenuto in ragione del contratto d’opera professionale ovvero quello di compilare fin dall’origine una domanda di finanziamento formalmente corretta che imponeva un preventivo controllo sulla completezza dei documenti da allegare».

Per il tribunale calabrese, l'inadempimento è grave e il contratto va risolto; tuttavia, la domanda di risarcimento dei danni pari al finanziamento non ottenuto non può essere accolta: anche se risulta provato l'inadempimento del professionista per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali omissioni ed errori del consulente scatta solo se si accerta che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito. Il giudice dichiara risolto il contro e condanna il consulente a restituire 600 euro all'attrice.

 

Il verbale dei pompieri non fa fede sulla causa dell’incendio

Servono accertamenti appropriati per stabilire l’origine delle fiamme, non apprezzabile come fenomeno comune. Atto valido fino a querela di falso solo su quanto accaduto sotto gli occhi vigili del fuoco

Non ha fede privilegiata sulle cause dell’incendio il verbale dei pompieri intervenuti a domare le fiamme. È dunque escluso che il danneggiato possa invocarlo e ottenere così “in automatico” il risarcimento: il documento, infatti, ha efficacia ex articolo 2700 Cc soltanto su ciò che è accaduto sotto gli occhi dei vigili del fuoco, mentre per il resto resta liberamente apprezzabile dal giudice come strumento probatorio. L’origine dell’incendio, d’altronde, va verificata con accertamenti appropriati. È quanto emerge dalla sentenza 2402/21, pubblicata il 25 maggio dalla quarta sezione civile del tribunale di Catania.

Scaturigine dubbia
Vittoria per la società convenuta difesa dagli avvocati Luigi Bonanno Feldmann, Rita Grisafi e Rita D’Amico: dopo l’incendio sviluppatosi nell’appartamento la proprietaria non ottiene il risarcimento dalla sas che le ha venduto la stufa. Non è sufficiente che nella relazione di servizio i pompieri indichino come possibile causa del sinistro un difetto di installazione della canna fumaria collegata all’impianto termico. E ciò perché è escluso che il verbale redatto dai vigili del fuoco nell’immediatezza del fatto abbia valore ex articolo 2700 Cc sulla «scaturigine» delle fiamme: l’origine dell’incendio non può essere ritenuta un fatto oggettivo apprezzabile come evento fenomenico comune, laddove servono spesso verifiche complesse per accertarla. Né si può affermare che il fenomeno si accaduto sotto i sensi del pubblico ufficiale che verbalizza: l’autobotte arriva dopo che l’incendio si è sviluppato.

Presupposto indefettibile
Né giova puntare sulla consulenza tecnica di parte che non ha valore probatorio pieno e ben può essere confutata al giudice. L’esperto si limita a rilevare che la canna fumaria non è a norma ma non analizza lo stato dei luoghi: mancano elementi decisivi per dimostrare il nesso causale fra il preteso difetto di installazione e l’evento pregiudizievole. Niente risarcimento, insomma, senza la prova del rapporto eziologico fra inadempimento e danno che costituisce presupposto indefettibile per la condanna al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale. Alla signora non resta che pagare le spese di giudizio.

 

di Dario Ferrara

Danno morale anche a chi non è persona offesa dal reato

Sì al ricorso del malato contro la guardia medica che rifiuta l’intervento: non conta che l’articolo 328 Cp tuteli la pubblica amministrazione, risarcibile il pregiudizio non patrimoniale ex articolo 185 Cp

Scatta il danno morale anche per chi tecnicamente non è persona offesa dal reato ma ha comunque patito un pregiudizio dalla condotta antidoverosa che in astratto configura l’illecito penale. E ciò perché l’articolo 2059 Cc richiama in modo implicito l’articolo 185 Cp, il quale offre tutela a chiunque abbia patito un danno, patrimoniale o non, in conseguenza del reato, che pure non ha leso l’integrità psico-fisica dell’interessato. Non si può dunque escludere il risarcimento a carico della guardia medica che nega l’intervento se poi il paziente ha l’infarto ma sopravvive: è irrilevante che il bene giuridico tutelato dall’articolo 328 Cp sia il buon andamento della pubblica amministrazione. È quanto emerge dall’ordinanza 14453/21, pubblicata il 26 maggio dalla terza sezione civile della Cassazione.

Limitazione irragionevole
Accolto il ricorso contro la sentenza d’appello che esclude la responsabilità del sanitario. «Errato in diritto» l’assunto secondo cui andrebbe cancellato il ristoro di 20 mila euro liquidato equitativamente in primo grado perché la norma incriminatrice non tutela il diverso bene giuridico rappresentato dall’integrità psicofisica della persona. Bisogna infatti distinguere la persona offesa dal reato dal soggetto danneggiato dall’illecito penale: il primo è il soggetto titolare del bene giuridico protetto ex articolo 90 Cpp, che nel caso del rifiuto di atti d’ufficio si identifica con la sola pubblica amministrazione laddove l’articolo 328 Cp ne tutela il regolare funzionamento; il secondo è ogni soggetto che abbia patito un pregiudizio dall’illecito penale. Né rispetto a quest’ultimo c’è una ragione logica o giuridica per limitare ai danni patrimoniali l’area della lesione risarcibile. È l’articolo 185, secondo comma, Cp che obbliga il colpevole del reato a risarcire il danno patrimoniale o non patrimoniale, disposizione richiamata dall’articolo 74 Cpp che riconosce a ogni soggetto danneggiato dall’illecito penale la facoltà di esercitare l’azione civile per le restituzioni e il risarcimento.

Corretto adempimento
Nessun dubbio che l’illecito della guardia medica si configuri come reato, almeno in astratto: la vittima ha dunque diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, che scaturisce dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, anche se non ha rilevanza costituzionale. È irrilevante, nella specie, che l’infarto del paziente si sia fortunatamente risolto bene grazie al ricovero al pronto soccorso. Al di là dell’integrità fisica, infatti, va considerato l’interesse al corretto adempimento dei compiti istituzionali affidati al funzionario pubblico posto a diritto servizio dell’utenza. Parola al giudice del rinvio.

 

di Salvatore Mangiapanelli

Scioglimento della comunione relativa ad edifici abusivi (ossia: edifici realizzati senza licenze o concessioni edilizie o realizzati in difformità e non sanati)

La giurisprudenza
Della questione si è occupata la Cassazione a Sezioni Unite enunciando diversi principi di diritto.

La sua applicazione: In particolare, e in termini molto pratici, alla luce della predetta sentenza della Cassazione a sezioni unite, possiamo dire:

Primo: Non si può procedere allo scioglimento della comunione nel caso in cui il fabbricato è abusivo. E ciò vale sia nell’ipotesi in cui si è comproprietari di un immobile per averlo acquisito assieme (c.d comunione ordinaria) sia nell’ipotesi in cui si è comproprietari per averlo ricevuto pro quota per successione (c.d. comunione ereditaria)

Per dividere un fabbricato è necessario, quindi, essere in possesso degli estremi della licenza e della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria ovvero della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione del fabbricato è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967

Secondo: Il principio sopra indicato - ossia: non si può procedere allo scioglimento della comunione nel caso in cui il fabbricato è abusivo – vale anche nell’ipotesi in cui lo scioglimento della comunione viene chiesta attraverso apposita domanda giudiziale. In altri termini inutile iniziare una causa di divisione se il fabbricato è abusivo: la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell’edificio è, infatti, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Terzo: L’esistenza di un fabbricato abusivo non impedisce la divisione dell’asse ereditario. In altri termini, allorquando tra i beni costituenti l’asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l’intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti.

Quarto: La divisione di un fabbricato abusivo, sia che si tratta di comunione ordinaria che di comunione ereditaria, è possibile qualora la stessa si rende necessaria nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare o nell’ambito di una procedura concorsuale.

 

di Vanessa Ranucci

Il concorso di colpa nel sinistro blocca la revoca della patente nonostante le lesioni stradali gravi

Accolto il ricorso di un automobilista a cui non sono state contestate le aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti

Il concorso di colpa nel sinistro ferma la revoca della patente nonostante le lesioni stradali gravi. Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Cassazione che, con la sentenza 20437/21 depositata oggi, ha accolto il ricorso di un automobilista a cui non sono state contestate le aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Il tribunale romano ha applicato a un automobilista la pena sospesa di 2 mesi e 20 giorni di reclusione e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ai sensi dell'art. 222 CdS, per il reato di cui all'art. 590 bis Cp. Al conducente era stato contestato di avere, per colpa generica e specifica, cagionato lesioni personali guaribili in 60 giorni ai danni di un uomo.

Il conducente ha denunciato in Cassazione l'erronea applicazione della legge penale laddove il giudice ha ritenuto di dover applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida: in particolare, ha osservato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 17 aprile 2019, l'art. 222, comma 2 Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, “è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti peri reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis Cp, non consente di disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa allorché non ricorrano le circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt.589 bis e 590 bis Cp”. Inoltre, il ricorrente ha sottolineato il fatto che il giudice non abbia dato spiegazioni sul perché applicare la revoca della patente di guida.

Al riguardo, la Suprema corte ha ricordato che “la corte Costituzionale, con sentenza n.88 del 19/2/2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, CdS nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del Cpp, per i reati di cui agli artt. 589 bis (omicidio stradale) e 590 bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) Cp, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma dell'art. 222 CdS, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis Cp. L'automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589 bis, sia dell'art 590 bis Cp”.

Dunque, secondo il Palazzaccio, il caso portato in esame dal ricorrente può rientrare nelle ipotesi previste dall'intervento correttivo della corte Costituzionale perché non erano contestate all'automobilista le aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Non solo: per gli Ermellini il magistrato di merito, quando ha disposto la revoca della patente, è stato lacunoso nel motivarne la decisione. “Deve rammentarsi che – si legge nel testo - il giudice di merito, chiamato a determinare la sanzione amministrativa accessoria in assenza delle aggravanti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 590 bis Cp, ove stabilisca che l'imputato sia meritevole della sanzione maggiormente afflittiva (revoca della patente di guida), dovrà dare conto in modo puntuale delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento meno favorevole. Nel fare ciò deve considerare i parametri di cui all'art. 218, comma 2, CdS, valevoli anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida”.

Pertanto, sentenza annullata e al tribunale capitolino il nuovo giudizio.

 

La ex ha diritto all’assegno se non ha lavorato per anni

L’avente diritto deve comunque continuare a cercare un’occupazione

Ha diritto all’assegno di divorzio la ex che non ha lavorato per molti anni. Il diritto al contributo, tuttavia, non la dispensa dal continuare a cercare un’occupazione.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 14044 del 21 maggio 2021, ha respinto il ricorso di un uomo che aveva chiesto la revoca dell’assegno di divorzio in favore della ex moglie.

Con una decisione condivisa in sede di legittimità, la stessa Corte d’Appello aveva per un verso, evidenziato che l'assenza dal mondo del lavoro da parte della moglie, durante gli anni di matrimonio, durato più di dieci anni, non costituisce esonero per la stessa dall'onere, stante l'età ancora giovanile ed il possesso di un diploma di estetista, di cercare un'occupazione che le consenta di rendersi economicamente autonoma; per altro verso, ha correttamente tenuto conto della limitata qualificazione professionale e degli anni di inattività trascorsi, per la scelta comune di dedicarsi alla casa, «che in qualche misura ostacolano la ricerca ed il mantenimento di un'attività che le consenta di provvedere da sola al proprio mantenimento». Quindi i giudici territoriali hanno tenuto conto della durata del matrimonio, della scelta di sacrificare le proprie aspirazioni lavorative operate nel corso della convivenza coniugale, della sua scarsa qualificazione professionale, della temporaneità e provvisorietà delle esperienze professionali acquisite, del fatto che la medesima non dispone di una propria casa di abitazione, essendo costretta ad alloggiare presso la madre.

Tutti elementi questi, che hanno condotto al riconoscimento dell’assegno.

 

Condannato per stalking chi pubblica post minacciosi su facebook anche se la vittima non li legge personalmente

Per far configurare il reato non è necessario che gli insulti siano pronunciati in presenza della persona offesa perché questa può venirne a conoscenza anche attraverso terzi

Commette stalking chi pubblica sul proprio profilo Facebook post intimidatori e minacciosi anche se la vittima non li legge personalmente. Così ha stabilito la quinta sezione penale della Cassazione oggi che, con la sentenza 19363/21, ha ricordato che per configurare il reato di minaccia non è necessario che gli insulti siano pronunciati in presenza della persona offesa, visto che la vittima può venirne a conoscenza anche attraverso terzi.

Il ricorrente era stato ritenuto colpevole per il reato di atti persecutori e diffamazione. Nella fattispecie, aveva molestato e minacciato il sindaco e il presidente del consiglio comunale attraverso il suo profilo social (Facebook). Questa condotta aveva cagionato nelle due vittime un perdurante stato d'ansia e un fondato timore per l'incolumità propria e dei familiari, costringendoli a mutare le abitudini di vita.

Il cinquantasettenne, tra i motivi del ricorso, aveva anche denunciato il fatto che non fosse stato riconosciuto il diritto di critica politica. L'imputato aveva affermato di aver pubblicato sul social network interventi per contestare l'azione amministrativa, di pubblico dominio, delle due persone offese.

La Suprema corte ha ritenuto il ricorso infondato perché le minacce, gravi e ripetute, e le espressioni offensive pubblicate sul social media del ricorrente hanno concretizzato il reato di diffamazione. In particolare, gli insulti erano ben lontani da un concreto dissenso per le scelte amministrative adottate dai due funzionari.

Ma non solo e ben più importante, per gli Ermellini “ai fini della configurabilità del delitto di minaccia, non è necessario che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, potendo quest'ultima venirne a conoscenza anche attraverso altri, in un contesto dal quale possa desumersi la volontà dell'agente di produrre l'effetto intimidatorio”. Pertanto, ricorso respinto.

 

Gli avvocati bocciano la riforma del processo civile

Cnf: «Servono interventi su organizzazione, investimenti e organico». Uncc: «Garanzie di difesa a rischio». Aiga: «Effetti sanzionatori al ceto forense». Mf: «Diritti e tempi da bilanciare con investimenti»

È senza appello la bocciatura degli avvocati per il restyling della giustizia civile contenuto nel maxiemendamento al ddl che sarà depositato questa settimana in commissione Giustizia al Senato (cfr. in allegato il testo, frutto del lavoro della commissione Luiso). «Riforme non condivisibili, servono interventi su organizzazione, investimenti e organico», attacca il Consiglio nazionale forense. «Il rischio è di sacrificare il diritto di accesso alla giustizia e le garanzie di difesa», rincara la dose l’Unione nazionale delle camere civili. «Difesa dei diritti e tempi congrui delle cause», nota il Movimento forense, sono «due esigenze da salvaguardare con gli investimenti, non con le sole tagliole processuali». E ce n’è anche per il metodo, oltre che nel merito: «Riforma preconfenzionata e costruita a tavolino senza l’avvocatura», che apporta «effetti sanzionatori, ancora una volta, soltanto alla categoria forense», punta il dito l’Aiga. Eppure la guardasigilli

Marta Cartabia è stata chiara: «Chi si sottrae al cambiamento si dovrà assumere la responsabilità di mancare un’occasione così decisiva per tutti». Insomma: «Senza riforme della giustizia, niente Recovery» e dunque niente fondi europei. Le statistiche parlano: nei tribunali pendono quasi 1,5 milioni di cause secondo i dati aggiornati al 2020 diffusi dalla direzione generale di statistica di via Arenula mentre servono 419 giorni per definire un procedimento di area Sicid, il registro che comprende i ruoli di affari contenziosi, lavoro, procedimenti speciali e sommari oltre che volontaria giurisdizione (cfr. il documento in allegato). Mentre Bruxelles chiede garanzie sulla ragionevole durata del processo, il presidente del Consiglio Mario Draghi punta a portare a casa il via libera alle riforme di giustizia e fisco prima dell’elezione del nuovo capo dello Stato, vero e proprio spartiacque del Governo.

Rischio-frammentazione

Stalking, condanna con due episodi molesti o l'invio di alcuni sms minacciosi

La vittima deve provare che gli atti persecutori le hanno causato uno stato di ansia o di paura o l'hanno costretta a cambiare abitudini

 

Concorsi, l’inimicizia solo professionale non obbliga l’esaminatore all’astensione
È necessario un comprovato rancore personale verso un candidato, non divergenze mediche come nel caso esaminato dalla Cassazione

Una inimicizia tra due dirigenti medici non è sufficiente a obbligare uno dei due ad astenersi dalla procedura di selezione, ai fini di un upgrade di carriera, in cui è coinvolto l’altro. A sancirlo è la pronuncia della Cassazione 16782/2021 depositata il 3 maggio, che risponde ad alcuni quesiti importanti: quando esiste in concreto l’obbligo di astenersi dalla procedura di selezione per titoli e colloquio? Bastano i rapporti non amichevoli tra due dirigenti? E si può configurare il reato di abuso d’ufficio per chi non fa un passo indietro? La Corte d’appello di Palermo aveva risposto, nel caso in esame, in maniera affermativa a queste domande, ma il dirigente medico condannato si era rivolto alla Suprema Corte che ha ribaltato il ragionamento di merito, confermando principi importanti in materia.

Il concetto di grave inimicizia è legato a fatti personali
Due i motivi del ricorso per Cassazione: l’obbligo di astensione non riguarda i dirigenti, ma i dipendenti pubblici e va spiegato nel dettaglio anche il concetto di inimicizia grave che qui non c’era, essendosi in presenza di « fisiologiche divergenze di vedute in ambito professionale». Non solo, chi si era aggiudicato poi la selezione non aveva legami con il dirigente condannato per abuso d’ufficio, anzi aveva tutti i titoli per ottenere quel posto, titoli che gli altri dirigenti della commissione gli avevano riconosciuto.

 

di Dario Ferrara

Licenziato il dipendente pubblico fannullone

Violato il regolamento disciplinare: scarso rendimento e assenteismo giustificano la sanzione al dipendente Asl in base al Ccnl che punisce la negligenza. Sì al preavviso, ma la fiducia è venuta meno

Fannullone licenziato. Anche il dipendente pubblico può perdere il posto se non lavora abbastanza: la sanzione espulsiva, infatti, scatta per scarso rendimento e assenteismo laddove il lavoratore risulta incapace di adempiere in modo adeguato gli obblighi di servizio, mentre il contratto collettivo applicabile al comparto punisce l’esigua produttività per negligenza. Nel massimo provvedimento disciplinare non c’è grande differenza qualitativa fra il recesso con e senza preavviso: il primo è soltanto meno grave e non legittima l’interruzione immediata del rapporto.
È quanto emerge dalla sentenza 11635/21, pubblicata il 4 maggio dalla sezione lavoro della Cassazione.

Improduttività strisciante
Diventa definitivo il benservito dato al dipendente Asl, assunto come operatore tecnico Ced in una procedura per stabilizzare i precari. Il punto è che «la resa lavorativa» dell’informatico risulta «inaffidabile», fra periodi di mancata presenza in ufficio e ripetuta violazione degli
orari di lavoro. E se i singoli fatti, valutati singolarmente, non sono stati ritenuti in precedenza tali da ledere in modo irreparabile il rapporto di fiducia con il datore, il risultato è «il protrarsi di una prestazione insufficientemente produttiva»: la goccia che fa traboccare il vaso è l’ultima assenza dal servizio, data dalla quale decorre il termine di centoventi giorni previsto dall’articolo 55 bis, comma quarto, del testo unico sul pubblico impiego che regola tempi e modi del procedimento disciplinare, laddove la condotta si connota in modo da costituire
un’autonoma e più grave infrazione.

Rappresaglia esclusa
Non giova al lavativo dedurre l’illiceità del licenziamento per rappresaglia: risultano dimostrati i numerosi e gravi inadempimenti contestati al lavoratore che legittimano il recesso datoriale per
violazione del regolamento disciplinare laddove sussiste la negligenza nel biennio considerato. E pesa la previsione pattizia del Ccnl applicabile.
Il licenziamento con preavviso risulta sì meno grave ma comunque fondato su inadempimenti contrattuali tanto gravi da indurre il datore a non poter più confidare nella futura correttezza nella prestazione lavorativa.

Lipari, i Giovani Eoliani continuano a potenziare l'organico

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Il gruppo Giovani Eoliani comunica felicemente l'ingresso di un altro membro all'interno del gruppo:si tratta di Davide Taranto, ragazzo che rappresenterà l'isola di Alicudi. Benvenuto tra noi. 

 

Lesioni colpose per il titolare del campo di calcetto irregolare Dalle linee perimetrali del terreno di gioco deve essere eliminato qualunque ostacolo, secondo il regolamento dettato per gli impianti in cui si svolgono gare organizzate dalla Figc, divisione di calcio a cinque 

Niente incendio doloso per chi brucia la potatura malgrado il vento
Manca l'elemento soggettivo del reato: non c'è volontà di provocare l'evento solo la presunzione di tenere a bada il fuoco e l'intenzione di pulire. Annullata la condanna a tre anni di carcere

 

Il Comune può dare l’immobile in concessione a trattativa privata se l’asta è andata deserta

Dopo che il mercato non ha mostrato interesse, l’amministrazione ha facoltà di procedere all’affidamento senza gara evitando di ridurre l’importo a base della precedente procedura pubblica

L’impresa si aggiudica l’immobile a trattativa privata dopo che è andata deserta l’asta bandita a suo tempo dal Comune. E ciò perché la scelta compiuta dall’amministrazione risulta compatibile con i principi eurounitari oltre che interni: dopo essersi rivolto senza successo agli operatori del mercato, l’ente locale ritrae la giusta remuneratività affidando sì senza gara il bene demaniale in concessione, ma allo stesso prezzo individuato come base d’asta nella precedente procedura pubblica. È quanto emerge dalla sentenza 2595/20, pubblicata dalla prima sezione del Tar Lombardia.

Interesse e imparzialità. Bocciato il ricorso del precedente concessionario dell’immobile. Materia
del contendere è il bando di gara per l’affidamento in concessione d’uso di due lotti: si tratta di unità commerciali di pregio in pieno centro, mèta dello shopping di residenti e turisti. E non c’è dubbio che il Comune abbia la facoltà di procedere all’affidamento in concessione a trattativa
privata senza dover consultare altri operatori economici come il vecchio concessionario. È grazie all’articolo 3, comma primo, del regio decreto 224/23 che la regola della gara pubblica può essere derogata dalla trattativa privata quando l’asta è rimasta senza offerte: dopo quasi un
secolo nulla risulta cambiato laddove l’interesse pubblico resta garantito; l’amministrazione, infatti, non rinuncia a valorizzare l’immobile né lo deprezza dal momento che l’importo finale è pari alla base d’asta individuata nella procedura precedente, garantendo l’osservanza dei
principi di imparzialità e parità di trattamento.

 

La proposta contenuta nella bozza del decreto semplificazioni nella parte messa a punto dal Ministero della Transizione ecologica punta a estendere l'ambito di applicazione del superbonus anche agli interventi effettuati su immobili con classe catastale D/2, ovvero «alberghi e pensioni».

Super bonus proroga al 2023 anche per gli alberghi

Stop multa autovelox su strada provinciale

Solo l'indicazione degli estremi del decreto nel verbale rende possibile al destinatario della contestazione l'accesso alla documentazione amministrativa e la predisposizione della difesa. Il rilievo si salda alla previsione contenuta nell'articolo 201 del codice strada, che esige

l'indicazione nel verbale di contestazione dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata, e quindi, ove ciò accada in quanto l'infrazione sia stata accertata a mezzo di apparecchiatura di rilevamento della velocità, la legittimità dell'accertamento e con esso dell'esercizio del potere sanzionatorio si rinviene proprio nel decreto prefettizio.

Cassazione Penale
L’evasione fiscale è provata dalla ingiustificata divisione della vita fra Italia e Svizzera

Lo Stato risarcisce il malato perché il vaccino è rischioso al momento della somministrazione.

E' quanto emerge dalla Sentenza della Corte d'Appello di Catania in tempi di drammatica attualità di pendenza di covid-19.

MISURE CAUTELARI GIP tribunale Milano
Gruppo Telegram sequestrato perché il vaccino anti Covid è una medicina e non si vende online

La tassazione per il premio di risultato dei dipendenti pubblici

In base a questo presupposto l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicazione della tassazione separata “ai compensi incentivanti la produttività” che derivino “da contrattazione articolata di ente”.

Considerato che nella Pa i compensi legati al raggiungimento degli obiettivi si hanno nei contratti decentrati, la tassazione agevolata è la loro disciplina naturale.  

 

E’ caduta dalle scale mentre era in smartworking e l’Inail l’ha risarcita con 20 mila euro. Accade a Treviso, dove una donna di 50 anni è riuscita a farsi riconoscere l’infortunio sul lavoro pur trovandosi in casa al momento dell’incidente.

La donna, che è impiegata amministrativa in una azienda metalmeccanica, era al telefono con un collega quando è caduta dalle scale, procurandosi un paio di fratture.

Dopo un lungo braccio di ferro, l’Inail le ha riconosciuto la malattia, il risarcimento per danno biologico e le visite gratuite senza obbligo di ticket per i prossimi 10 anni.

Infortunio sul lavoro in smartworking, è la prima volta

 

Addio demolizione anche se non si pagano gli oneri urbanistici sulla sanatoria. Il Comune deve avviare giudizio separato per il recupero delle somme dovute.

Il Comune risarcisce il camion in sosta che sprofonda per il cedimento del manto stradale

L'ente non ha provato di aver provveduto a porre in loco alcuna segnalazione di pericolo

Il Comune deve risarcisce i danni subiti dal camion sprofondato nella voragine formata sul manto stradale dove era parcheggiato. L'ente non ha provato di aver provveduto a porre in loco alcuna segnalazione di pericolo. Lo ha sancito la sezione civile del tribunale ordinario di Trani con la sentenza 680/21

Ciclista risarcito per la caduta nella buca non visibile.

Perché le offese di Ilaria Cucchi a Salvini sono «giustificate»
Il Gip di Milano ha disposto l'archiviazione nei confronti della sorella di Stefano Cucchi: la sua era critica politica non insulti alla persona

La V.I.A. è configurata come procedura amministrativa di supporto per l’autorità competente finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un’opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione.

In altri termini, trattasi di un procedimento di valutazione ex ante degli effetti prodotti sull’ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo è proteggere la salute umana, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema e promuovere uno sviluppo economico sostenibile.

Essa mira a stabilire, e conseguentemente governare in termini di soluzioni più idonee al perseguimento di ridetti obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull’ambiente di determinate progettualità.

RISARCIMENTO DANNI
Niente risarcimento per la padrona del cane con displasia bilaterale congenita
Vittoria minima per la proprietaria dell'animale: la venditrice le deve versare 440 euro a titolo di riduzione del prezzo.

Esclusa però la colpa della venditrice in merito a un presunto occultamento della malattia – una displasia bilaterale – che ha comportato la necessità di interventi chirurgici per salvaguardare il cane.

Assolto per particolare tenuità del fatto l'imprenditore che non versa le ritenute per alcuni anni

ICI/IMU: il soggetto passivo, le risultanze catastali e l’onere della prova
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.5316 del 22 febbraio scorso ha chiarito che, l’intestazione catastale di un immobile a un determinato soggetto fa sorgere solo una presunzione de facto sulla veridicità di queste risultanze, ponendo a carico del contribuente l’onere di fornire la prova contraria.

La vicenda riguarda l’impugnazione di avvisi di accertamento Ici per aree edificabili notificati dall’Ente impositore, al proprietario desunto dalle visure catastali. I Giudici di secondo grado avevano stabilito la correttezza dell’attribuzione della proprietà alla società ricorrente così come da intestazioni catastali, ed aveva evidenziato come le volture dell’atto di vendita erano state predisposte successivamente alla notifica degli atti impositivi. Nel ricorso in Cassazione la società metteva in evidenza che i Giudici regionali avevano prestato attenzione solamente alle risultanze catastali senza considerare la documentazione notarile dalla quale si evinceva l’identità dell’effettivo titolare delle aree:

La Ctr in buona sostanza non aveva valutato la documentazione proveniente dai pubblici uffici, attribuendo valenza di piena prova, invece, alle visure catastali in ordine alla titolarità del diritto reale in contrasto con le prove acquisite al processo, dalle quali emergeva che la proprietà dei suoli oggetto di accertamento era stata trasferita in epoca antecedente alle annualità oggetto di accertamento.

Secondo la Corte, la proprietà, in quanto diritto reale, non può in assenza di altri e più qualificanti elementi e in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti, essere provata in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, in quanto, in alcune circostanze, fungono da semplici indizi. In altre parole, l’intestazione catastale di un immobile ad un determinato soggetto può solamente far sorgere una presunzione de facto sulla veridicità di tali risultanze, ponendo a carico del contribuente l’onere di fornire la prova contraria.

I Giudici della Suprema Corte, ai fini dell’individuazione della soggettività passiva da parte dell’Ente, concordano sull’utilizzo delle risultanze catastali facendo così gravare sul contribuente l’onere della prova diretta all’esenzione dal pagamento dell’imposta, ma al tempo stesso chiariscono che, se per un verso le risultanze catastali sono considerate vincolanti per quanto attiene alla natura e alla rendita catastale del bene immobile, relativamente, invece, agli aspetti che ineriscono alla titolarità e alla natura del diritto, hanno, però, una valenza meramente indiziaria, destinata a cedere in presenza di un titolo, giuridicamente valido, di segno contrario.

La Corte ha infine stabilito che i giudici regionali hanno esclusivamente considerato le risultanze catastali tralasciando una normativa specifica e atti ufficiali come i rogiti notarili, che avrebbero dovuto essere esaminati al fine accertare il superamento della presunzione di veridicità delle visure catastali.

 

Reato di maltrattamenti dare sberle alle figlie

Per la Cassazione non si può riconoscere alle percosse e alle limitazioni alla vita delle due figlie una finalità educativa, esse rappresentano solo maltrattamenti

 

Bagaglio smarrito: tetto di mille euro per il risarcimento, i vettori tutti corresponsabili
nell'accogliere sul punto il ricorso di Alitalia, ricorda anche che la Convenzione di Montreal, non preclude la possibilità, per il tribunale, di riconoscere, in linea con l'ordinamento interno.

La Suprema corte considera dunque eccessivo il risarcimento di 2275 euro, riconosciuto a un passeggero per lo smarrimento del bagaglio nel corso di un volo Brindisi-Roma- New York, operato da Alitalia e American Air Lines.

 

Foto d'epoca e lettere del padre, provano la paternità di una bambina del '47

Una lunga storia d'amore durata fino alla morte dell'uomo nel '55.

Solo l'impossibilità di divorziare negli anni 40 ha impedito al padre naturale di vivere con la nuova famiglia

 

Cassazione. Il sindaco non può vietare i parchi pubblici ai cani perché per l'igiene bastano sacchetto e paletta

Incidenti stradali. Cassazione.

Il pedone sbuca di colpo ma anche l'investitore è condannato perché l'auto ha le gomme lisce

Coronavirus. Un Tribunale in Germania ritiene incostituzionale il divieto di contatto
Severe critiche di un Tribunale tedesco alle normative anticovid.

Secondo la Corte di Weimar il divieto di contatto è incostituzionale e misure severe sono legittime solo se giustificate da una reale emergenza materiale e non in via ipotetica. 

Cassazione.
Tar Sardegna nega permessi di soggiorno ad ambulanti con problemi di reddito

I lavoratori svolgevano attività rientrante nell’“imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, come tale asseritamente estranei al concetto di “reddito complessivo” di cui all'articolo 8 del Testo unico sulle imposte redditi»

Cassazione 20 novembre 2020. Duplice risarcimento per il coniuge caduto in depressione a causa del tradimento.

Ha diritto al risercimento sia dei danni patrimoniali che di quelli non patrimoniali se le modalità e la gravità dell’infedeltà violano il diritto a salute, onore e dignità.

 

Acqua saponata davanti al negozio, titolare condannata a risarcire la passante caduta
Accolta la richiesta della vittima del capitombolo, che passa all’incasso di quasi 42mila euro.

Decisiva la constatazione che il materiale scivoloso era presente sul marciapiede a seguito dell’azione compiuta da una persona legata alla struttura commerciale.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 1107/21; depositata il 21 gennaio 2021

 

Sospetti fragili del Fisco? Lo studio al contrattacco

...ai fini Iva - la corte di Cassazione, nel dichiarare l'illegittimità della pretesa erariale, ha statuito che l'agenzia delle Entrate non può presumere che i versamenti sul conto corrente del professionista costituiscano compensi non... ...sua notorietà, la Suprema corte, con la sentenza 19957/2018, ha statuito che la fama di cui gode un professionista, pur assurgendo a valore di indizio significativo, non può costituire l'unico elemento utile a formare la presunzione...

 

Per la Cassazione va assolto il padre che versa solo una parte del mantenimento nei periodi in cui i figli sono con lui perché provvede a tutte le loro esigenze

 

Comprare profumo e ciondolo alla moglie per il compleanno? È un diritto del detenuto

La restrizione rischia di indebolire i legami familiari e anche l’acquisto di un regalo è un modo per consentire a chi sta in prigione di dimostrare che l’affetto resiste

Cassazione 18 gennaio 2021

 

Violazioni sul software solo con la vendita

La violazione del diritto d’autore sul software, basata sulla vendita, deve essere provata, perchè in caso contrario l’imputato deve essere assolto.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in una sentenza della fine di dicembre del 2020.

La vicenda riguardava l’impugnazione davanti al Supremo Collegio di una sentenza della Corte di appello di Roma  che confermava la pronuncia del Tribunale di Roma in materia di reati relativi alla violazione del diritto d’autore.

In particolare la Corte territoriale, applicate le circostanze attenuanti generiche, aveva condannato  l’imputato alla pena di quattro mesi di reclusione per il delitto di cui all’art. 171-ter lett. f) I. n. 633 del 1941, a lui ascritto per aver posto in vendita una scheda  atta ad eludere i sistemi di protezione delle consolle per l’utilizzazione di software ( nella fattispecie si trattava di videogiochi)  illecitamente duplicati.

 

 

La Cassazione: molto più difficile condannare col nuovo abuso d'ufficio.

La discrezionalità salva il funzionario.

di Dario Ferrara

Sentenza depositata l'8 gennaio 2021.

Immigrazione: l’Italia dia asilo alle donne vittime di violenza di genere 

Con la Convenzione di Istanbul si è siglato l’impegno a considerare la violenza contro le donne una forma di persecuzione. Il giudice non può negare la tutela alla straniera vittima di tratta per essere avviata alla prostituzione

di Patrizia Maciocchi

Via libera allo status di rifugiate alle donne straniere vittime, nel loro paese, della violenza di genere. La Cassazione (sentenza 10) ha accolto il ricorso di una donna nigeriana alla quale era stata negata la protezione umanitaria, malgrado fosse fuggita dal suo paese per sottrarsi alla tratta finalizzata all’avvio della prostituzione. Un racconto di sopraffazione e violenze, che la Corte territoriale aveva considerato non credibile, per l’assenza di documenti di identità e per l’approdo in Italia senza pagare il viaggio.

La Convenzione di Istanbul
Ma la Suprema corte invece valorizza altri elementi. Gli ermellini ricordano che deve essere riconosciuta la natura strutturale della violenza quando colpisce le donne in maniera sproporzionata. Una condizione che l’Italia, siglando la Convenzione di Istanbul, si è impegnata a contrastare, considerando la violenza di genere come una forma di persecuzione e di grave pregiudizio. Una violazione dei diritti fondamentali dell’individuo che apre la strada alla protezione complementare o sussidiaria o allo status di rifugiato. Tutela che va assicurata a chi ha il fondato timore di subire persecuzioni e violenze - anche di tipo sessuale e psicologico - in quanto appartenente ad un determinato gruppo sociale: nello specifico ben individuabile in quello di genere femminile. In queste situazioni l’onere probatorio è attenuato in virtù dell’intensità della persecuzione. Chi richiede asilo deve certamente dimostrare, anche in via indiziaria, i fatti, ma la valutazione della sua credibilità non è e non può essere affidata alla valutazione discrezionale.

La riduzione in schiavitù
Nel caso esaminato, era un obbligo acquisire informazioni aggiornate sul paese d’origine della richiedente asilo, per accertare la situazione reale. Si imponeva la raccolta di notizie specifiche sulla condizione delle donne nigeriane e, in particolare sulla “vendita” della ricorrente, che era di per sé una riduzione in schiavitù. Indagini tanto più indispensabili se si considera che spesso le vittime di tratta non denunciano le violenze subìte per pausa di ritorsioni. Criteri che, in un ambito tanto delicato come quello affrontato, la Corte territoriale non ha seguito. La Cassazione accoglie il ricorso dando un peso al rischio elevatissimo di vendetta violenta che la signora nigeriana correrebbe in caso di rimpatrio. In più i giudici sottolineano che va concesso il permesso di soggiorno alle vittime di violenza e di sfruttamento, avviandole ad un programma di assistenza e integrazione sociale, senza obbligo di denuncia o di collaborazione con l’autorità giudiziaria. 

 

Niente gratuito patrocinio al ladro di lungo corso: si suppone un alto reddito
Dalla lunga serie di furti consumati, senza soluzione di continuità per 40 anni, è logico supporre l’esistenza di rilevanti fonti di reddito illecito. Secondo la difesa l’imputato viveva in macchina

Si può supporre che sia “ricco” chi ha rubato, senza soluzione di continuità per 40 anni. E dunque non può invocare il diritto al gratuito patrocinio affermando che, a causa della sua indigenza, vive in macchina. Per la Cassazione, infatti, il giudice nel valutare la possibilità di ammettere al beneficio della difesa a carico dello Stato deve tenere conto anche dei redditi illeciti. E può farlo affidandosi a delle presunzioni. Nel caso esaminato la Corte non dà credito alla descrizione di una vita decisamente grama: l’auto come abitazione e una famiglia di cui aveva perso le tracce.

Per la Suprema corte di tutto questo non ci sono riscontri, mentre pesa il casellario giudiziario che autorizza a credere ad un’altra storia. Una lunghissima serie di reati contro il patrimonio, consumati nell’arco di 40 anni. Poco importa se l’ultimo furto, come faceva notare la difesa, risaliva a sei anni prima. Per i giudici di legittimità è lecito supporre che il ricorrente potesse contare su rilevanti fonti di reddito illecito. La stessa Cassazione ricorda che, con la sentenza 44900/2018 la valutazione, sempre in un caso di reato contro il patrimonio, aveva portato alla decisione opposta. Il via libera la beneficio c’era stato perché il ladro, o meglio aspirante tale, aveva al suo attivo un unico precedente per un delitto tentato, che non gli aveva fruttato nulla.

 

Caduta alberi, il servizio appaltato non salva dall’omicidio colposo il dirigente del comune
La posizione di garanzia è sempre dell’ente locale, tenuto al monitoraggio e al controllo, per prevenire le situazioni di pericolo
di Patrizia Maci

Il controllo e il monitoraggio sulla stabilità degli alberi spetta al Comune: anche se ha affidato la manutenzione a un ditta esterna. Risponde dunque di omicidio colposo il responsabile del settore verde pubblico dell’ente locale, in caso di caduta di un albero che provoca la morte di un ciclista: perché l’evento non si può considerare imprevedibile. La Cassazione (sentenza 27540) respinge il ricorso di un ingegnere del Comune contro la condanna per la caduta di un pioppo, posto a ridosso di una pista ciclabile.

I piani di prevenzione

All’ente viene contestato di non aver prevenuto l’incidente mortale malgrado, fosse prevedibile per la forte inclinazione dell’albero, il palese degrado e la presenza di evidenti segni di instabilità. Il Comune oltre a non segnalare il pericolo, non aveva fatto nulla di quanto doveva in virtù della sua posizione di garanzia: nessuna operazione di contenimento, equilibratura, risanamento o abbattimento.

Per la difesa la condanna era ingiusta perché il servizio di manutenzione era stato esternalizzato. Circostanza questa che non salva l’ente locale. A prescindere dal fatto che, nel caso esaminato, la ditta prescelta non era neppure del settore, la Cassazione precisa, che la “delega” ad una società per curare il verde non esonera il comune dagli obblighi di controllo e monitoraggio, propedeutici a mettere in sicurezza gli alberi, la cui caduta non può essere liquidata come una “fatalità”.

La posizione di garanzia del Comune

La società di manutenzione, nello specifico, non era una semplice esecutrice delle direttive impartite dal comune, ma svolgeva anche un’attività di programmazione degli interventi. Il Comune da parte sua, per prassi, doveva controllare la stabilità delle potature: verifica che veniva fatta solo su sollecitazione e indicazione di singole situazioni di pericolo. Ma certo non basta. Per la Cassazione il comune deve mettere in atto «una più ampia e lungimirante programmazione di interventi preventivi». L’unica strada per evitare, con efficacia, eventi dannosi.

La Suprema corte sottolinea che la posizione di garanzia può derivare sia da fonti formali «sia dalla concreta titolarità di poteri dispositivi e si propende, quindi, per la valorizzazione di quest’ultima, poiché ove vi è disponibilità giuridica e fattuale di una fonte di pericolo per altrui beni, vi è normalmente anche il potere di impedire il pregiudizio che ne può derivare per questi ultimi». E il Comune era certamente inadempiente.

 

Violenza sessuale, risarcisce lo Stato se il reo non può
I giudici si muovono sulla traccia della Corte Ue dopo i due rinvii pregiudiziali

Lo Stato deve indennizzare la vittima della violenza sessuale se gli autori del reato non hanno le disponibilità economiche o sono irreperibili. Per l’intervento pubblico non è poi necessario che per la vittima ottenere il risarcimento dagli autori sia impossibile, basta l’oggettiva difficoltà. Né il “ristoro” può essere subordinato ad un’azione giudiziaria, se questa si rivelerebbe inutile a causa dell’irreperibilità di chi ha commesso il crimine. In più l’indennizzo va personalizzato e, per essere equo e adeguato, deve considerare la gravità del reato e le altrettanto gravi conseguenze, tipiche della violenza di genere.

La Corte di cassazione con un’inedita sentenza – la n. 26757 che arriva dopo due rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell’Unione europea – si muove sulla linea tracciata dai giudici di Lussemburgo (C-129/19), e respinge, quasi integralmente, il ricorso della Presidenza del Consiglio. A dare il la alle domande pregiudiziali la vicenda di una cittadina italiana che, nel 2005, aveva subito violenza sessuale e dopo la condanna penale degli imputati, due cittadini romeni, non era riuscita a ottenere un risarcimento per la latitanza degli aggressori

La questione del mancato indennizzo era stata sottoposta agli eurogiudici, perché l’Italia ha recepito in ritardo (solo nel 2017) la direttiva 2004/80 e in maniera inadeguata. La Corte Ue aveva chiarito intanto che la platea dei destinatari degli indennizzi non poteva essere ristretta alle situazioni transfrontaliere, e dunque alla cosiddette vittime di “transito”, ma estesa anche alle vittime residenti.

I giudici della terza sezione civile, con una decisione da loro stessi definita molto tecnica ma importante, hanno condannato la presidenza del Consiglio a risarcire la vittima, in maniera equa ed adeguata rispetto alla sofferenza patita, per aver dato attuazione con ritardo e “al ribasso” alla norma Ue. L’Italia aveva previsto in prima battuta, con il Dm del 31 agosto 2017, un indennizzo fisso di 4.800 euro. Una cifra lievitata (Dm 22 novembre 2019) ad un importo base di 25mila euro, con la possibilità di un incremento di 10mila euro per spese mediche e assistenziali.

Ad avviso della presidenza del Consiglio era però esorbitante l’indennizzo di 50mila euro fissato dalla Corte d’Appello. La Corte Ue, dopo aver ritenuto, nel primo verdetto, non rispondente ai criteri di equità e adeguatezza imposti dalla direttiva i 4.800 euro stabiliti in origine, ha precisato che va messo nel conto anche il maggior danno subìto da chi non ha potuto usufruire del vantaggio offerto dalle leggi nazionali adottate in ritardo. La Suprema corte, sulla scia di Lussemburgo, sottolinea che l’indennizzo non può essere puramente simbolico. E anche nel caso sia forfettariamente determinato, deve tenere conto della gravità delle peculiarità del crimine e della sua gravità.

Con un’attenzione particolare al dopo, e dunque alle conseguenze. Perché, soprattutto se non esclusivamente, nella violenza di genere ad essere lesa non è solo l’integrità, ma anche la sfera di autodeterminazione della libertà sessuale.

 

 

Sospeso dal servizio per un like su Facebook
Per il Tar Lombardia, un like dato alla notizia del suicidio di un detenuto è manifestazione di disprezzo della vita e viola i doveri gravanti su chi svolge una funzione pubblica.
Richiesta annullamento provvedimento di sospensione
Legittima la sospensione disposta nei confronti di un Vice Commissario della polizia Penitenziaria per aver messo per primo un like a una notizia che riportava il suicidio di un detenuto. A nulla sono valsi i tentativi di difesa del vice Commissario. Per il Tar Lombardia una condotta del genere è contraria ai doveri che, chi esercita una funzione pubblico, deve rispettare anche fuori dall'ambiente di lavoro, senza dimenticare che chi opera all'interno dei penitenziari deva avere un ruolo attivo nella rieducazione dei detenuti.

Questa in sostanza la motivazione con cui il Tar Lombardia, con la sentenza n. 2365/2020 (sotto allegata) respinge il ricorso di un Vice Commissario ordinario della Polizia Penitenziaria con cui ha richiesto l'annullamento del decreto con cui gli è stata irrogata la pena della sospensione dal servizio per un mese, della delibera del Consiglio Centrale di disciplina e di ogni atto presupposto, collegato o successivo a quello impugnato.

Sospensione di un mese per un "like" su Facebook
La sospensione di cui il ricorrente chiede l'annullamento è stata irrogata perché il Vice Commissario "in data 15 febbraio 2015, nel commentare la notizia del suicidio di un detenuto avvenuto nella Casa di reclusione di Milano - Opera sul sito Facebook.com denominato "- OMISSIS -", ha inserito l'applicazione predefinita corrispondente a "mi piace" (c.d. like), alla quale hanno fatto seguito ulteriori commenti di stampo negativo da parte di altri appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria; tutto ciò ha avuto una rilevante risonanza mediatica."

Mascherine, per le semplici «copri bocca» non serve il marchio Ce
Esclusa la frode in commercio per il marchio Ce messo senza il via libera dell’Inail: per le cosiddette mascherine di comunità basta che il produttore predisponga la documentazione tecnica

di Patrizia Maciocchi

Per la vendita delle cosiddette mascherine di comunità con il marchio Ce, messo senza aver ottenuto il via libera dell’Inail, non scatta il reato di frode in commercio. Per le semplici «copri bocca» basta, infatti, che il produttore predisponga la documentazione tecnica. La Corte di cassazione (sentenza 37191) considera inammissibile il ricorso del Pubblico ministero contro l’ordinanza del Tribunale di Pescara che aveva annullato il sequestro delle mascherine, adottato per il fumus del reato previsto dall’articolo 515 del Codice penale.

Tre tipi di mascherine
Il Tribunale aveva chiarito che le mascherine protettive possono essere - in linea con la normativa eurounitaria recepita dal legislatore interno - distinte in tre tipi, secondo la loro qualità e funzioni. Ci sono i “dispositivi medici” o “dispositivi di protezione individuale”, i “prodotti generici” e le “mascherine di comunità”. Per i “dispositivi medici”, in base al Dlgs 46/1992, l’immissione in commercio è subordinata al rispetto di caratteristiche che variano secondo la classe di rischio. In caso di classe di rischio 1, è lo stesso fabbricante che deve realizzare un fascicolo tecnico del prodotto in cui attesta la sua conformità ai requisiti richiesti. I “dispositivi di protezione individuale” rientrano invece nel raggio d’azione del Dlgs 17/2019 e anche per questi è prevista l’autocertificazione di conformità se rientrano nella categoria di rischio 1. Per finire ci sono le mascherine di comunità che, in quanto prodotti generici, non sono sottoposte a controlli stringenti sulle modalità di produzione e di vendita,

Mascherine, il reato di speculazione scatta solo se puoi manipolare il mercato
Autocertificazione per le «copri bocca»
Per queste ultime non è dunque necessario il marchio Ce, basta la documentazione tecnica del produttore. Nel caso esaminato le mascherine erano semplici «copri bocca», non era quindi imposto, a differenza degli altri dispositivi, l’intervento di organismi terzi per verificare le condizioni per il riconoscimento del marchio Ce. L’indagata era in possesso della documentazione tecnica del produttore e l’aveva trasmessa all’Inail per ottenere la validazione dei prodotti, secondo la normativa derogatoria prevista dall’articolo 15 del Dl 18/2020. Su queste basi il Tribunale ha escluso il reato ipotizzato e disposto la restituzione delle mascherine, perché il marchio Ce, era stato apposto, dopo un controllo interno. Una decisione sbagliata ad avviso della pubblica accusa, visto che il “bollino blu” Ce era indicato senza aver ottenuto il via libera dell’Inail, come richiesto dall’articolo 15 del Dl 18/2020. Per la Suprema corte però non ci sono state le violazioni contestate dal Pm, perché le mascherine vendute erano, in base alla relazione tecnica, la sola imposta, rispondenti ai requisiti di legge

 

Mascherine, il reato di speculazione scatta solo se puoi manipolare il mercato
Il coronavirus riporta un auge un reato che riguarda i generi di prima necessità. Condanne solo se le dimensioni del business alterano i prezzi

Il reato di manovre speculative per la vendita con forti rincari delle mascherine scatta solo se il quantitativo dei dispositivi di protezione immesso sul mercato è tale da alterare i prezzi in modo generalizzato. Per questo non può essere condannato il titolare di una piccola impresa che vende su Amazon mascherine con un ricarico pari al 350 per cento. La Cassazione (sentenza 36929) traccia, per la prima volta, i confini di un reato quasi dimenticato e tornato in auge in tempi di pandemia.

Reato introdotto in tempi di austerity
L’articolo 501-bis è stato, infatti, introdotto nel lontano 1976 (Dl 704) in tempi di austerity, per evitare le speculazioni sui prodotti petroliferi. Una norma che punisce «chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative o occulta, accaparra o incetta materie prima, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo da determinare la rarefazione o il rincaro sul mercato interno». E certamente oggi, afferma la Suprema corte, le mascherine filtranti possono essere considerate un genere di prima necessità. Il loro uso è, infatti, imposto da una serie di norme e indispensabile per evitare il diffondersi del contagio.

Mascherine generi di prima necessità
Sono indispensabili nella vita di relazione, come nel lavoro per tutte le attività, salvo negli ambienti in cui il lavoratore è solo. All’elenco va aggiunta la frequentazione dei negozi come dei mezzi pubblici. I giudici di legittimità per ricordare le tensioni che si generano quando vengono a mancare generi di prima necessità, come il cibo, invitano a leggere il XII capitolo de I Promessi Sposi, passi dai quali è chiaro che la penuria di generi alimentari crea immediatamente tensioni economiche. Tra i prodotti di prima necessità - specifica la Suprema corte - rientrano «tutte quelle merci, di vario genere, la cui disponibilità è indispensabile per lo svolgimento di una vita libera e dignitosa». La scarsa giurisprudenza sul tema ha comunque chiarito che nel raggio d’azione della norma rientrano solo i beni mobili e non gli immobili. Detto questo la Cassazione accoglie il ricorso contro il sequestro dei libri contabili di un imprenditore, acquisiti come prova del fumus del reato.

L’alterazione diffusa del mercato
I giudici ricordano che si tratta di un reato «proprio» , quindi malgrado la norma attribuisca la condotta delittuosa a «chiunque», l’azione deve essere compiuta da un soggetto che abbia operato nell’ambito di una qualsiasi attività produttiva o commerciale. E fin qui non ci sono dubbi, sul fatto che il ricorrente fosse un imprenditore e che vendesse le mascherine a prezzi altissimi. Il reato è poi di pericolo e si configura quando la condotta è utile a determinare un generalizzato aumento dei prezzi sul mercato interno. Ma sebbene l’espressione mercato interno non vada interpretata come un sinonimo di mercato nazionale, questa non può essere riferita ad un ambito locale «solo di vicinato». Se il bene tutelato dalla norma è l’ordine economico è evidente che questo non poteva essere messo a rischio da una piccola impresa che aveva un solo macchinario come mezzo di produzione come dimostrato dall’esiguità delle scorte sequestrate.

L’alterazione del mercato dev’essere «diffusa»
Ancora la Cassazione sottolinea come il reato si configuri anche a carico di chi fa incetta di mascherine determinando una carenza del bene. Ma sia il rincaro sia la rarefazione devono essere, per intensità e durata, tali da determinare un’alterazione del mercato diffusa. Diversamente qualunque momentanea penuria di merci, che comporta fisiologicamente un aumento dei prezzi, per la legge della domanda e dell’offerta, potrebbe essere tale da comportare il reato analizzato.

 

 

I Dpcm sono anticostituzionali. La bomba passa alla Corte Costituzionale. Il leghista Carderoli spiega perchè Conte non può limitare le nostre libertà. Perchè non danno i verbali del Cts? Ci nascondono qualcosa?

Le liberta costituzionali possono essere compresse solo con una norma di rango costituzionale . Conte le ha limitate con un atto amministrativo contro la quale esiste il ricorso al Tar e al Consiglio di Stato. A creare polemica e stata la decisione di allungare da 30 a 50 giorni gli effetti del decreto.

CONTRAFFAZIONE

Il brand Usa Supreme blocca il «legal fake» e fa chiudere i negozi
Stop alla società anglo-italiana con sentenze in Italia e Spagna
CavestrSupreme contro Supreme. Piccoli colpi di “piccone”. Così, sentenza dopo sentenza, il legal fake inizia a perdere diritto di cittadinanza. La vicenda è quella che da anni contrappone Supreme NYC, il celebre brand Usa di streetwear, a Supreme Italia – fondata a Barletta – e alla “sorella” Supreme Spain, entrambe controllate dall’International Brand Firm (Ibf), società con sede a Londra. L’ultimo atto, a fine gennaio, è stato il riconoscimento, da parte della Cina, del brand statunitense Supreme come originale.

Conseguenza, il China Trademark Office ha ordinato la chiusura di oltre 40 punti vendita “anglo-italiani” in città come Suzhou, Nanjing, Kunming, Hainan, compresi i due più noti di Shanghai.

 

Sigarette lanciate in giardino? Prova video per denunciare i vicini in condominio

Buttare i mozziconi nella proprietà altrui può comportare un obbligo risarcitorio. E il getto pericoloso di cose in luogo privato configura un reato.

 

Colpo di testa, promessa di matrimonio rotta e nozze saltate: ristoro economico per la sposa mancata

Definitivo l’obbligo dell’uomo: deve versare circa 3mila euro alla sua oramai ex fidanzata. Accertato che è stato lui a rompere la promessa di matrimonio, comunicando questa clamorosa decisione a solo una settimana dalla cerimonia.

La cifra stabilita dai giudici deve coprire le spese sostenute dalla donna, a partire dall’acquisto dell’abito, e consentirle anche di adempiere, almeno in parte, alle obbligazioni assunte in funzione delle nozze.

 

Videosorveglianza: i privati possono installare telecamere rivolte solo verso aree private
di Giulia Milizia

Possono inquadrare aree di pubblico transito solo previo accordo formale col Comune, unico autorizzato ad installarle per fini di polizia e pubblica sicurezza ex l. n. 38/09, tanto che le forze di Polizia locali hanno l'accesso esclusivo alle telecamere installate per motivi di sicurezza del territorio. La tutela dei dati personali di tali riprese non è disciplinata dalla Direttiva 2016/679/UE (GDPR), ma dalla 2016/680/UE (sulle attività di polizia). (TAR Lazio, sez. II bis)

“Illegittimo l’aumento della Tari dell’anno in corso per colmare debiti pregressi”.

E’ stata pubblicata la sentenza del Tar Sicilia, Sezione Terza, che ha accolto il ricorso proposto da alcuni cittadini ed aziende del Comune di Campobello di Licata, assistiti dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Claudia Adonia, contro una delibera comunale che prevedeva un aumento della tariffa della tassa sui rifiuti (Tari) per colmare dei debiti degli anni precedenti che non erano stati interamente coperti con le tasse dei relativi anni finanziari a cui facevano riferimento.

Se l'immobile è occupato abusivamene, il Comune non puo pretendere che il proprietario demolisca le opere realizzate da terzi: l'interessato non ha la disponibilità del bene e, dunque è escluso che possa essere multato perchè non provvede alla rimessione in pristino o che il cespite possa essere acquisito al patrimonio dell'ente. Tar Lombardia sentenza n.1007 del 27/9/2019

Cancellate le multe seriali all'automobilista perchè il segnale posto a meno di ottanta metri dalla telecamera all'ingresso della zona a traffico veicolare limitato. e ciò perchè la distanza minima indicata dal regolamento di attuazione Cds serve a consentire al conducente di cambiare direzione al veicolo senza mettere in pericolo sè stesso e gli altri utenti della strada. C'è poi una questione di comunicazione: non è abbastanza chiara l ' indicazione "varco attivo" riportata sul display del dispositivo di rilevamento automatico. Sentanza n.1574 del 2019 Giudice di Pace di Cosenza.

 E' stato accolto il ricorso della società che gestisce il locale a Milano, in zona Navigli: con i paletti posti dall'amministrazione alle emissioni sonore l'azienda sarebbe costretta a non mettere i tavoli esterni,per un totale di trentotto posti,dalle dieci di sera alle due del mattino; il che d'estate avviene che in tale via, in base alla legge regionale le strade vanno considerate all'interno dell'area di classificazione acustica.Ma il Comune ha compiuto una scelta diversa e gli sessi "Navigli"non sono classificati acusticamente.Da una parte,dunque per la zona che l'Arpa possa rilevare; dall'altra il superamento del ristorante mentre si riconosce che il rumore risulta dovuto e l'agenzia regionale viene condannata alle spese.

Scatta il risarcimento in favore dei viaggiatori anche quando il ritardo del volo è dovuto a bird strike, l’impatto fra l’aeromobile e uno stormo di uccelli avvenuto durante il collegamento precedente. Se in astratto l’incidente costituisce un evento eccezionale che esonera il vettore da ogni responsabilità, in concreto la compagnia viene condannata pagare perché prolunga i controlli per un tempo immotivato senza prendersi cura dei passeggeri in attesa. È quanto emerge dalla sentenza 1595/19, pubblicata dalla terza sezione civile del giudice di pace di Palermo (magistrato onorario Daniela Curti Giardina)

Per l'infortunio dello studente all'interno dell'istuto, rischia la condanna anche il dirigente scolastico, nonostante sia assente da scuola al momento dell'evento. Non basta una soluzione artigianale come un lucchetto per mettere in sicurezza la portafinestra visto che il preside è un "datore di lavoro"che deve sollecitare la Provincia a intervenire per emarginare eventuali situazioni di pericolo. Sentenza n.37766/19 pubblicata dalla quarta Sezione penale.

Anche per il cane scatta l'affido condiviso, quando la coppia decide di separarsi ma non trova un accordo. Fido viene collocato presso entrambe le parti, ma a settimanr alterne. Ciò perchè il sentimento verso gli animali è meritevole di tutela.Tribunale di Sciacca, Presidente Antonio Tricoli. 

 Il Comune rifonde metà dei danni al pedone caduto nella buca del marciapiede anche se il danneggiato conosce la zona e poteva evitare l'insidia, che non copre tutto il piano calpestabile.
L'ente proprietario della strada non segnala la sottoquotatura nè adegua l'illuminazione pubblica in loco. Terza sezione civile Tribunale di Palermo. Sentenza n.3323 pubblicata il 3 luglio 2019.

Chi ha denunciato il vicino alla polizia giudiziaria ha diritto ad ottenere dal Comune la pratica istruita per l'abuso edilizio con tutti gli atti. Ma non può accedere anche al ricorso che il confinante ha proposto al Tribunale amministrativo ed alla relativa sentenza. Si tratta, infatti di documenti non estensibili in base alla legge sulla trasparenza, anche a voler dare l'interpretazione più ampia della nozione di documento amministrativo. Così ha deciso il Tar Capania con senteza 3742/19.

 La pergotenda viene indicata come attività di edilizia libera e, pertanto l'intervento non può essere considerato costruzione ove l'opera principale è la superficie che serve a proteggere l'immobile dagli agenti atmosferici mentre l'intelaiatura in alluminio anodizzato costituisce un elemento accessorio.Pertanto anche per la tenda parasole non occorre alcuna autorizzazione. Tar Campania,sezione seconda, sentenza n.1125 del 2019

Si salva dalla demolizione il vano cucina rilevatosi abusivo all'epoca della ristrutturazione se il Comune nulla ha obiettato sulla regolarità dei lavori che hanno cambiato la destinazione dell'immobile. A quasi trent'anni dai fatti e di fronte ad una manutenzione di modeste dimensioni, l'amministrazione locale è tenuta a motivare l'interesse pubblico al ripristino della legalità per essersi ingenerato un legittimo affidamento in capo al privato,perchè la Corte europea dei diritti dell'uomo raccomanda di verificare caso per caso se l'ordine di demolizione risulta essere proporzionato all'abuso commesso. Tar Reggio Calabria 513/2019

In attesa della riforma del procedimento di accertamento i Giudici di Merito e quelli della Cassazione convergono sull’obbligo endo-procedimentale del necessario preventivo contraddittorio che dovrà risultare effettivo e reale. Nessuna finzione quindi. L’atto è nullo se l’ufficio in modo puntuale e preciso non indica nelle motivazioni il “perché” del rigetto delle argomentazioni difensive del contribuente- Sentenza 322/19 Commissione tributaria regionale per la Lombardia

Assegno divorzile alla ex che per vent'anni ha fatto la casalinga e ora non riesce a trovare un posto stabile. E cià perchè non basta un qualche lavoretto a darle l'indipendenza economica che deve esserle assicurata: la solidarietà fra i coniugi continua dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio laddove il contributo previsto dalla legge Fortuna-Baslini in favore della parte economicamente più debole ha natura sia assistenziale sia perequativa secondo la giurisprudenza di legittimità. Corte d'appello di Bologna sentenza n. 1318/19 Sezione prima.

Il passeggero ottiene la rifusione del prezzo del biglietto e la compensazione pecuniaria prevista dalle norme Ue della compagnia low cost che l'ha lasciato a terra. E ciò anche se l'imbarco è fissato in tarda serata e l'aeromobile ha accumulato durante la giornata ritardi per il guasto in un altro scalo. Giudice di Pace di Catania, magistrato onorario Gaetani Silvestri. Sentenza n.870 del 5 giugno 2019 ore9,51

Il Consiglio di Stato con la sentenza n.34\8/16 ha bocciato il ricorso del gestore di un impianto di carburante contro la decisione del tar Lazio che riteneva legittimo il provvedimento del Comune.Il tar rilevava l'incompatibilità dell'impianto con la normativa urbanistica e con le disposizioni a tutela del traffico e dell'ambiente e ad uguale conclusione arriva il Consiglio di Stato che conferma la legittimità del provvedimento dell'ente locale.Il sopralluogo aveva messo in evidenza che la posizione dell'impianto e dei veicoli erano in contrasto con le disposizioni dell'art 61,comma 3, del Dpr.495/92.inoltre lo spazio libero era inferiore ai due metri previsti. Tutto ciò commenta la quinta sezione che la sicurezza stradale e la viabilità sono alla base del parere negativo espresso dalle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione e rifornimento di carburante nelle carreggiate destinate al traffico veicolare.

Addio alla multa per l'ingresso e la circolazione senza permesso nella zona a traffico veicolare limitato quando il Comune non deposita in giudizio i fotogrammi delle riprese effettuate dalla telecamera al varco in modo da controllare la targa dell'auto sanzionata. Giudice di Pace di Brindisi, .sentenza n. 543/19l

Il contribuente convenuto che si costituisce in ritardo nel giudizio di appello può contestare i fatti costitutivi della pretesa del fisco e anche produrre documenti degli art.24 e 32 del decreto legislativo 687/92 che disciplina il rito delle controversie fra cittadino e amministrazione finanziaria. Sentenza n. 687 del 2 aprile 2019 dell'undicesima sezione della Commissione tributaria regionale Emilia Romagna (giudice Gianluigi Morlini).

Il gestore dell'autostrada paga fino a prova contraria i danni dell'auto dopo l'incidente causato dal cane sbucato all'improvviso sulla carregiata. Il pericolo creato dall'insufficienza delle barriere laterali è immanente rispetto all'infrastruttura e il concessionario non si libera della responsabilità da custodia se non dimostra che il varco nella recinzione si è prodotto per causa fortuita. Sentenza n. 1446/18 Giudice di Pace Siracusa.

 

 Non c'à sottrazione internazionale se è la minore che vuole restare in Italia con il padre. Quando il bambino ha raggiunto un grado di maturità tale da giustificare il rispetto della sua opinione il tribunale non può opporvi una valutazione alternativa. Ordinanza della prima sezione civile n.9767 dell'8 aprile 2019 che ha respinto il ricorso di una donna nei confronti del marito separato.

Era l'ora: Arrivano gli accordi prematrimoniali.

Sono previsti nel ddl delega al Governo per la revisione e integrazione del codice civile, superando l’attuale nullità prevista dall’ordinamento per contrasto con l’articolo 160 Cc e col principio dell’indisponibilità dei diritti che scaturiscono dal matrimonio.
Le parti potranno gestire in modo consensuale i loro rapporti personali e patrimoniali in un momento precedente l’eventuale crisi del rapporto in cui è più facile definire in modo consensuale l’assetto dei reciproci interessi.
I prossimi congiunti, avranno facoltà di stipulare accordi chi sta per sposarsi o lo ha già fatto e le parti dell’unione civile, programmata o costituita: sarà consentito regolamentare anche i criteri per l’indirizzo della vita familiare e per l’educazione dei figli.
L'accordo raggiunto fra le parti dovrà comunque risultare conforme alle norme imperative, ai diritti fondamentali della persona umana, l’ordine pubblico e il buon costume.

Irragionevole ed illogica oltre che irrazionale e sproporzionata. Così è l'ordinanza del dirigente comunale che proibisce di portare qulsiasi tipo di animale sulle spiaggie libere, anche con museruola e guinzaglio . Ciò anche perche la Regione consente al Comune di individuare tratti di arenile da destinare all'accoglienza di cani e altri animalui da compagnia. Sentenza n. 176/19 I sezione Tar Latina.

E' possibile per il padre usucapire la casa di proprietà dei figli in cui vive da oltre vent'anni e che secondo i figli avrebbe dovuto liberare per andare a vivere in una casa più piccola insieme alla sua seconda moglie. Il genitore in questo caso ha eccepito il possesso ultraventennale uti dominus della casa.
E' stato escluso che la permanenza nei locali sia stato frutto di una mera tolleranza dei figli laddove l'interessato non si è comportato come mero comodatario del bene. Sentenza n. 1193 Tribunale di Roma settima sezione (giudice Pietro Persico)

Il Giudice di Pace di Como dott.ssa Dina Bianchi con sentenza del 7 marzo 2019 n. 126, ha annullato il verbale di velocità segnalato dal telelaser per l 'infrazione ex art 142 cds, infatti , viene accertata su di una carreggiata a doppia corsia, ma non risulta che la postazione di rilevamento sia preceduta da due segnali, uno alla destra e l 'altro alla sinistra della carreggiata. Il doppio cartello, infatti, deve ritenersi necessario per consentire anche al conducente del veicolo che sorpassa di essere informato dalla presenza del telelaser per la misurazione della velocità.

Con il Digit Pa in base alle regole tecniche di cui agli articoli 41 e 47-54 del dpcm 22 febbraio 2013 si associa a un documento informatico data e ora certa e legalmente valide ad opera di una parte terza fidata iscritta nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati.L'apposizione della marca temporale consente di attribuire ai documenti data e ora certe opponibili a terzi secondo l'art. 20,comma terzo del codicedell'amministrazione digitale.L'ente certificatore cui è inviata la richiestane verifica in tempo reale la correttezza creando la marca,restituendola all'utente. Il servizio può essere utilizzato anche su file non firmati digitalmente perchè la stessa marcacostituisce una firma digitale del documento.

Attraverso la fiche si prova che il conto svizzero appartiene al contribuente, provandosi così la titolarietà del conto bancario aperto in svizzera ed intestato a una società olandese interamente partecipata dalla srl dell'interessato; pertanto è possibile per il fisco italiano utilizzare dati ed informazioni recuperati dalla lista Falciani per scovare gli evasori. Così ha sentenziato la Ctr Lazio con la sentenza n.9476/18,V Sezione, accogliendo in pieno l'appello
proposto dal fisco.

Scatta il danno parentale al padre dela giovane vittima,che pure ha due terzi della colpa nell'incidente mortale. Se il guarda-rail fosse stato più alto e lungo, infatti non sarebbe stato scavalcato dall'auto finita in un precipizio. il gestore dell'infrastruttura si prende il concorso di colpaperchè non ha provveduto nel tempo ad adeguare il guardarail alla propria funzione di contenimento alla funzione necessaria per lo stato dei luohi. Sentenza n.3476/18 IV Sezione civile Corte d'appello di Venezia. Il Tribunale era stato di contrario avviso e così il genitore ottiene un risarcimento di oltre 110.000,00 euro. L'auto del figlio ventenne sbanda in curca e fa un volo di quaranta metri.Malore? Colpo di sonno?Chissà. Una gomma dell'auto è liscia e l'uscita di strada va addebitata al guidatore. Sul guard-rail non è possibile effettuare una perizia perchè il gestore dopo l'incidente lo ha fatto sostituire, era in regola al momento della collocazione ma non aggiornato con le novità introdotte dal dm 223/92 e 182/04 che imponevano ulteriori requisiti di sicurezza. Al genitore il danno è stato liquidato con le tabelle di Milano. A 43 anni perde un figlio convivente per vent'anni.Per cinque sei mesi non lavora nè parla d'altro andando tutti i giorni al cimitero. Spese del giudizio compensate.

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