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Competenza esclusiva dell’ASL o concorrente con il Comune nella lotta al randagismo? Tutto dipende dall’esistenza della legge regionale.Tanto per l’incidente stradale verificatosi a causa di un animale randagio quanto per il morso del cane esiste una responsabilità sia da parte della Asl che del Comune. Come ben ha precisato il Tribunale di L’Aquila con una sentenza pubblicata ieri, la pubblica amministrazione è responsabile dei danni riconducibili all’omissione dei comportamenti dovuti. La normativa di settore ripartisce tra l’autorità comunale e la Asl i doveri istituzionali inerenti la lotta al randagismo. Tale norma affida alle Regioni la competenza a disciplinare con propria legge l’istituzione dell’anagrafe canina presso i Comuni o le Asl, nonché all’ideazione di un programma di prevenzione del randagismo.Se la cattura è demandata alla Asl, la normativa prevede però che compito del Comune è quello di segnalare alla stessa la presenza dell’animale ma anche di collaborare alla predisposizione di interventi di cattura. A rompere gli indugi è stata però la Suprema Corte con varie recenti pronunce secondo cui deve essere riconosciuta una responsabilità solidale dell’Asl e del Comune nella produzione del sinistro oggetto di causa per aver omesso di svolgere le funzioni a ciascuno di essa affidate in materia di randagismo.In ogni caso, sarà sempre bene verificare, prima di intraprendere la causa, la presenza di leggi regionali che disciplinino in modo autonomo il riparto delle competenze. Per esempio, la Regione Puglia – ricorda il Giudice di Pace di Taranto  – ha una propria legge regionale che regola la materia in modo specifico. In particolare, secondo quando previsto da tale normativa speciale, spetta ai servizi veterinari delle AUSL il recupero dei cani randagi. Pertanto, laddove in materia di prevenzione del randagismo esista una norma regionale che attribuisca all’ASL territorialmente competente ed ai suoi servizi veterinari la lotta al randagismo, deve ritenersi che obbligata a rispondere dei risarcimenti per i morsi e i conseguenti danni da cani randagi, sia la sola stessa ASL, e non anche il Comune nel cui territorio si è verificato l’evento dannoso.

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