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l'immagine del profilo di Nadia Giuffrè

In data 26.07.2016, ha conseguito il Master di secondo livello “Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali” la D.ssa Nadia Giuffrè, presso l’Università di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza.

Il percorso di studio, durato due anni, si è concluso nel giorno predetto, con una dissertazione sulla attualissima questione di diritto della “responsabilità civile derivante dai danni causati dai robot”.

Nella tesi “robotica e responsabilità civile” –relatore Prof. Massimo Galletti - è stato evidenziato il processo evolutivo tecnologico, e della robotica in particolare, la quale, fondendosi con la roboetica -ovvero quella parte di etica che affronta e studia le problematiche legate all’interazione dei robot con gli esseri umani, animali e, in generale, con l’ambiente esterno - tende alla realizzazione di un “nuovo robot”: non più, e non solo, una macchina, un oggetto/”prodotto”, ma un’intelligenza artificiale, dotato di capacità di apprendimento, di elaborazione di dati e impulsi in entrata e, quindi, di adattamento all’ambiente circostante.

In questa prospettiva, la specializzata ha sottolineato l’esigenza di una normativa nazionale o europea , oggi assente, idonea a disciplinare e regolare l’Istituto della responsabilità giuridica, soffermandosi sull’analisi di un progetto di relazione Europarlamentare – relatrice Mady Salvaux – redatta in data 31.05.2016, nella quale sono state inserite, da un lato, le preoccupazioni dell’Unione Europea dinanzi all’evoluzione del robot come Intelligenza artificiale, dotato di capacità d’azione autonoma e imprevedibile per il creatore del Robot stesso; dall’altro, sono state prospettate delle potenziali soluzioni etiche e giuridiche, che potrebbero fungere da linee Guida per una legislazione futura adeguata.

Brillante, ad esempio, è la proposta di creare un fondo assicurativo dei robot, avente una triplice funzione: risarcitoria del danno eventualmente causato da un comportamento del robot; di tutela dello stesso creatore/progettista del robot- cognitivo; di investimento e ricerca sui robot, così da garantire il continuo sviluppo tecnologico.

Essenziale sarebbe, altresì, la redazione di un codice etico e deontologico per la progettazione, produzione e l’uso dei robot.

La tesi di specializzazione della D.ssa Giuffrè rappresenta, per la stessa, soltanto una rampa di lancio per l’approfondimento, la ricerca di un argomento pluridisciplinare come quello della robotica.

Alla dottoressa Giuffrè auguri e complimenti.

 

di Nadia Giuffré

CONTO CORRENTE: L’ONERE DELLA PROVA SUI MOVIMENTI BANCARI IN CAPO AL CONTRIBUENTE

         Recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia di accertamenti sui conti bancari, affermano che, sia in presenza di c/c intestati unicamente al contribuente accertato sia di conti cointestati o sul quale il contribuente abbia potere di agire o abbia già agito, spetta a quest’ultimo l’onere di dimostrare l’estraneità di ogni singolo movimento contestato ad un’operazione imponibile.

         Per l’Ente impositore, infatti, sono sufficienti i dati risultanti dai conti correnti riferibili al contribuente per poter fondare il controllo fiscale delle imposte sui redditi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del DPR 600/1973. Vige, pertanto, una presunzione relativa, superabile dal contribuente con prove «gravi precise e concordanti» positivamente apprezzate dal Giudice.

         In caso di contitolarità del conto bancario – con uno o entrambi i genitori, con il coniuge – l’orientamento dei Giudici di legittimità non cambia: non è esaustiva la sola prova dell’esistenza di una cointestazione, ma è indispensabile documentare l’effettiva imputabilità delle operazioni bancarie, oggetto di accertamento, all’altro cointestatario.

            Allo stesso modo, se il conto corrente è di pertinenza dell’attività esercitata dal contribuente, si presume che tutti i versamenti ivi effettuati siano il frutto di tale operato, salvo la prova concreta dell’estraneità di quei movimenti all’attività professionale di riferimento. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 228/2014, ha evidenziato la distinzione tra attività imprenditoriale e lavoro autonomo, che non consente una omogeneità di trattamento   tra le due figure per quanto riguarda la valutazione dei prelevamenti da conto corrente. Mentre siffatta operazione rappresenta, per l’imprenditore, comunque un ricavo, per il lavoratore autonomo vi è una «fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese», dovuta alla peculiarità dell’attività da questo svolta, con prevalenza della componente personale rispetto all’organizzazione professionale.

         Infine, la Corte di Cassazione ha riconosciuto all’Amministrazione finanziaria il potere di procedere ad un accertamento fiscale anche sui conti correnti non intestati né cointestai al contribuente, ma comunque ad esso riconducibile in via presuntiva (ad esempio un conto intestato ai suoi stretti familiari). Anche in questa ipotesi, la prova contraria grava sul contribuente accertato.

Fonte di riferimento:   Italia oggi, 12.10.2015

Sentenze: Cass., sez. VI, 15.09.2015 n. 118125; Cass., sez. V, 06.03.2015 n. 4585; Cass., sez.V, 18.09.2015, n. 18370; Cass, n. 26173/14; Cass. N. 20668/14; Corte Cost., n.228/14; Cass., n. 21420/12; Cass.,04.08.2012, n.18081

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