Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dott.ssa Valeria Totaro, con ordinanze del 6.02.2015, ha accolto parzialmente i ricorsi presentati da Megna Francesco, Cataliotti Concetta, Mollica Rita, Lo Po Gaetano, tutti lavoratori ex CEFOP, dichiarando illegittimo e, conseguentemente, annullando il licenziamento intimato ai ricorrenti il 22.01.2014, condannando CEFOP in AS al pagamento delle spese e degli onorari di causa.
I ricorrenti sono stati tutti difesi dall'avv. Giuseppe Cincotta.
Dai provvedimenti emessi emerge che "è pacifico che il CE.FO.P. ha avviato e seguito la procedura di mobilità prevista in generale dalla legge n. 223/1990 in luogo della più favorevole disciplina speciale contenuta nelle leggi regionali e nelle norme contrattuali richiamate dall'istante (l. r. n. 25/1993 e n. 4/2003; c.c.n.l. per la f.p. 1994-1997 e 2008-2013; circolare assessoriale n. 10/94/II/F.P.), frustrandone così la finalità di favorire, in ipotesi di crisi aziendale e di chiusura degli enti di formazione accreditati, la salvaguardia dell'occupazione e il reinserimento – con il confronto delle Istituzioni Regionali - del personale a tempo indeterminato, iscritto come l'istante negli albi di cui all'art. 14 della legge reg. n. 24/1976 (si vedano, sulla natura e la disciplina applicabile al centro, l'atto costitutivo, lo statuto, nonché le precisazioni contenute a pag. 9 e a pag. 21-23 del Programma dei Commissari Straordinari, tutti allegati al fascicolo del CE.FO.P.); che, pertanto, il licenziamento intimato dal centro resistente deve considerarsi radicalmente nullo, con assorbimento degli altri motivi di doglianza;"
La questione giuridica sottesa trae origine dell'annosa problematica dei lavoratori degli enti di formazione siciliana, in particolate dei circa 900 lavorati ex CEFOP, che con comunicazione del 22.01.2014 sono stati licenziati, di fatto senza garanzia alcuna di mantenimento del posto di lavoro.
Le ordinanze del Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona PG si pongono in netto contrasto anche con le decisioni di altri tribunali siciliani - che hanno rigettato i ricorsi presentati dai lavoratori ex Cefop - e lasciano spazio all'accertamento di eventuali responsabilità nella procedura di cessione del Cefop al Cerf il quale attualmente non ha assunto i lavoratori, tenuto conto che non si è ancora verificata la condizione cui era subordinata l'efficacia dell'accordo, ossia il rilascio da parte dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative oggetto della cessione.