di Nuccio Russo*
Al Dirigente 2° Settore (economico-finanziario) dott. Carmelo CALABRESE
Al Dirigente del 3° e 4° Settore arch. Mirko Bartolo FICARRA
e p.c. Al Dirigente 1° Settore dott. Francesco SUBBA Al Segretario Generale
dott. Giuseppe TORRE
OGGETTO: sollecito attivazione e definizione dei procedimenti di sdemanializzazione ed alienazione immobiliare di competenza del Consiglio Comunale.
Pervengono alla scrivente Presidenza, circostanziate segnalazioni da parte
di privati cittadini, in ultimo da parte dei sigg. Biviano Giacomo (erede di Biviano
Concetta), Letizia Salvatore, Letizia Delfina e Letizia Coralla, circa la mancata
definizione di procedimenti amministrativi finalizzati alla declassificazione,
sdemanializzazione e trasferimento di immobili comunali (relitti, pertinenze stradali, reliquati etc..) al patrimonio disponibile dell’Ente, al fine di consentirne l’alienazione a norma dell’art. 14 bis del “Regolamento comunale per l’alienazione del patrimonio comunale ” approvato con Deliberazione di C.C. n. 71 del 28/10/2014, il quale prevede che le istanze di sdemanializzazione devono essere sottoposte all’approvazione del Consiglio Comunale.
Parrebbe inoltre che alcuni dei predetti procedimenti, peraltro debitamente
istruiti e corredati di idonea documentazione (estratti di mappa, titolo di proprietà,
documentazione fotografica, autorizzazione della Giunta Municipale alla vendita ed alla stipula dell’atto pubblico etc..), risulterebbero inspiegabilmente “bloccati” presso gli uffici comunali in attesa dei dovuti pareri o di semplici passaggi tecnici che non consentono la prosecuzione dei relativi iter procedimentali e l’adempimento delle funzioni istituzionali del Civico Consesso, competente per materia.
La mancata definizione delle procedure di sdemanializzazione ed alienazione,
sempreché ne ricorrano i requisiti di legge e fatto salvo il potere discrezionale del
Consiglio Comunale comporta peraltro, quantomeno in via potenziale, un danno
economico per l’Ente conseguente ai mancati introiti connessi alla correlata vendita dei cespiti declassificati per i quali risulti deliberata la cessazione dell’uso pubblico.
Si rammenta peraltro che, ai sensi dell’art 2 della L. 241/90, “ove il procedimento
consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso” anche in caso di “manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda”, pertanto si invitano le SS.LL., ciascuno per le proprie competenze, a voler definire con
estrema sollecitudine le procedure in itinere ed a istruire tutte le istanze pervenute, con la dovuta celerità e nel rispetto dei termini generali per la conclusione dei procedimenti amministrativi (trenta giorni) come specificatamente ribadito anche nel citato art. 14 bis del “Regolamento comunale per
l’alienazione del patrimonio comunale”. In attesa di sollecito riscontro, si porgono deferenti saluti.
*Presidente del consiglio comunale di Lipari
NOTIZIARIOEOLIE.IT
29 DICEMBRE 2023
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