di Riccardo Gullo*
Premesso che, al Comando di Polizia Municipale, sono pervenute e pervengono frequentemente, segnalazioni da parte di cittadini, anche assistiti dai propri legali, con le quali si denuncia la pratica diffusa di utilizzare le vie e le piazze del Comune, quale luogo per lo svolgimento di giochi con il pallone, arrecando, con schiamazzi e urla, disturbo alla quiete e al pubblico decoro; preso atto che dagli accertamenti effettuati da personale della Polizia Municipale, quanto lamentato risulta corrispondente al vero e che i ragazzi, con il gioco del pallone, potrebbero causare danni al patrimonio pubblico e privato insistente sulle vie e piazze interessate dal fenomeno, oltre che minare la quiete e la serenità delle persone che le frequentano e/o transitano, in particolare degli anziani e/o affette da patologie invalidanti e agli abitanti della zona interessate; tenuto conto, altresì, che nelle vie e piazze del Comune trovano ubicazione diversi esercizi pubblici, i cui avventori vengono spesso disturbati dal gioco del pallone e, dalle relative pallonate;
considerato che, stante le numerose lamentele pervenute e il perdurare del fenomeno, a difesa della sicurezza urbana e in ossequio ai poteri derivanti dalle norme vigenti in materia, occorre intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorarne le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, Comune di Lipari costituendo gli spazi pubblici di cui trattasi luoghi di transito, di aggregazione e confronto e non aree destinate ad altre attività; atteso che le condotte di cui sopra costituiscono pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, condizionando in modo negativo la fruizione di spazi pubblici o di uso pubblico e il decoro del paese;
rilevato sussistente l’interesse pubblico all’emanazione di un provvedimento idoneo a prevenire e reprimere i fenomeni prima descritti, così da ricondurre l’utilizzo di spazi pubblici o aperti al pubblico alle regole della civile convivenza, in modo da impedire situazioni favorenti il degrado ed il disordine sociale e rendere più efficace l’azione delle Forze dell’Ordine; visto l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dal Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 2008, n. 125; visto l’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267; visto il Decreto del ministro dell'Interno 5 agosto 2008 avente ad oggetto “Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del sindaco”; vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”; ordina.
È fatto divieto nelle vie e piazze del Comune, di giocare a pallone tenendo comportamenti che possono arrecare danno ai beni pubblici o di privati e molestare i passanti o le persone che sostano o abitano in prossimità delle piazze. sanzioni. Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della presente Ordinanza sono punite secondo quanto previsto dall’art. 7 bis commi 1 e 1 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché dall’art. 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n.125 con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
Ai sensi dell’art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n.689, ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad € 50,00 (doppio del minimo). E’ fatta salva la facoltà per gli organi accertatori di provvedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose utilizzate per commettere la violazione, secondo quanto previsto dall’art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n.689. Delle violazioni commesse da minori risponderanno i genitori o coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza, agli stessi saranno addebitati i costi di eventuali danni al patrimonio pubblico (panchine, lampioni, ecc.). L’Amministrazione Comunale, comunque, declina ogni responsabilità da eventuali danni arrecati, con il gioco del pallone, a persone e/o cose private.
La Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricate dell’attuazione della presente Ordinanza, intimando anche l’immediata cessazione dell’illecito amministrativo da parte degli autori. Dispone Che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza mediante avviso sul sito internet del Comune di Lipari, nonché la trasmissione alla Polizia Municipale ed alle altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio, per il controllo sull’osservanza del provvedimento.
Avverte. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n.241, è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica/pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Sicilia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica/pubblicazione (Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199).
*Sindaco
RASSEGNA STAMPA GDS.IT
Eolie, ordinanza del sindaco vieta di giocare al pallone nelle piazze e nelle strade
Nelle isole minori si scatena la protesta dei genitori: «Non ci sono campetti per far giocare i nostri figli»