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Lipari - Nel maggior Comune eoliano tra servizio idrico, tassa rifiuti e suolo pubblico dal 2013 al 2017 previste in bilancio entrate per € 27.079.592,06 e incassati € 12.374.346,81.

AL COMUNE DI LIPARI - UFFICIO TRIBUTI - IN DATA 7 GIUGNO 2018 CON UNA "PEC" ABBIAMO RICHIESTO:

di fare il punto sui continui ricorsi alla Cpt (Commissione Provinciale di Controllo).
Quanti sono stati ad oggi i ricorsi? Quanti vinti e quanti persi?
E come mai se perdono (?) ogni anno ricorrono?
E soprattutto da quando incaricato per la prima volta quanto ha incassato l'avvocato Francesco Leto di Barcellona?

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LA PEC DELL'UFFICIO TRIBUTI

In riferimento alla Sua pec, si comunica che ai sensi dell'art. 17 del Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con deliberazione consiliare n 21 del 09/03/2006, sono esclusi dal diritto di accesso.

IL CAPO AREA TRIBUTI

W la trasparenza del Comune di Lipari (bl) 

IL GARANTE. Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei Giornalisti 

Accesso alle informazioni: i rapporti con le pubbliche amministrazioni

Viene spesso lamentato che le pubbliche amministrazioni giustificano la propria decisione di non fornire informazioni ai giornalisti dietro una supposta applicazione della legge sulla privacy.

Al riguardo, è stato più volte evidenziato anche dallo stesso Garante che la legge n. 675/96, prima, e ora il Codice privacy (Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), non hanno inciso in modo restrittivo sulla normativa posta a salvaguardia della trasparenza amministrativa e che, quindi, la disciplina sulla tutela dei dati personali non può essere in quanto tale invocata strumentalmente per negare l´accesso ai documenti, fatto comunque salvo il peculiare livello di tutela assicurato per certe informazioni e, in particolare, per i dati sensibili (dati personali idonei a rivelare l´origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l´adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).

Le difficoltà per il giornalista di accedere a determinati documenti in possesso di uffici pubblici deriva non tanto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, quanto dalla normativa sull'accesso ai documenti amministrativi, che laddove il documento non è segreto impone comunque di valutare l´eventuale necessità di tutelare la riservatezza di un terzo, ma prima ancora prescrive (non solo al giornalista) che chi richiede il documento debba dimostrare la necessità di disporne per la tutela di un interesse giuridicamente rilevante e concreto. Vi sono al riguardo alcune aperture della giurisprudenza amministrativa che ritiene legittimato all´accesso anche chi intende esercitare al riguardo il diritto di cronaca (cfr. anche Cons. di Stato n. 570/1996 e Cons. di Stato n. 99/1998), ma il punto non è pacifico. Il giornalista può quindi chiedere di acquisire le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni utilizzando gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico: presentando istanza in conformità a quanto previsto dalla legge 241 o da leggi speciali o, più semplicemente, consultando albi, elenchi ecc. quando la legge ha previsto un siffatto regime di pubblicità.

In tale ottica, e fatte salve le valutazioni che seguiranno in ordine alla loro possibile diffusione, il giornalista potrà ad esempio anche chiedere di acquisire o venire legittimamente a conoscenza delle informazioni concernenti:

l´ammontare complessivo dei dati reddituali dei contribuenti, presso i comuni;

le situazioni patrimoniali di coloro che ricoprono determinate cariche pubbliche o di rilievo pubblico per le quali è spesso previsto un regime di pubblicità;

analogamente, le classi stipendiali, le indennità e gli altri emolumenti di carattere generale corrisposti da concessionari pubblici;

le pubblicazioni matrimoniali affisse all´albo comunale;

notizie relative ad alcuni nati e ad alcuni deceduti (possono essere rivolte specifiche domande all´ufficiale di stato civile, ma non si ha ad esempio diritto a ricevere un elenco giornaliero);

gli esiti scolastici e concorsuali per i quali l´ordinamento prevede spesso un regime di pubblicità;

i dati contenuti negli albi professionali;

i dati contenuti nelle deliberazioni degli enti locali (per esempio anche mediante l´accesso alle sedute consiliari degli organi collegiali e la relativa ripresa televisiva);

la situazione patrimoniale delle società e, in generale, i dati pubblici presso le camere di commercio.

Questo per quanto riguarda l´acquisizione delle informazioni. Rimane poi affidata alla responsabilità del giornalista l´utilizzazione lecita del dato raccolto e quindi la sua diffusione secondo i parametri dell´essenzialità rispetto al fatto d´interesse pubblico narrato, della correttezza, della pertinenza e della non eccedenza, avuto altresì riguardo alla natura del dato medesimo. Il giornalista dovrà valutare, ad esempio, l´eventualità di non diffondere in certi casi taluni dati relativi agli esiti scolastici, sebbene pubblici, in ragione dell´opportunità di tutelare gli interessati (minori e non) dagli effetti negativi che può determinare un´eccessiva risonanza data al loro risultato.

La legge sulla privacy e lo stesso Codice non hanno poi "abrogato" i noti limiti generali al diritto di cronaca che la giurisprudenza ordinaria, da diversi anni, considera stabilizzati.

Un´utile novità potrà tra l´altro derivare dall´adozione del decreto del Ministro dell´interno relativo alla legittima comunicazione e diffusione di informazioni da parte di forze di polizia, ad esempio in caso di incidenti, eventi tragici, calamità, ecc. (art. 57, comma 1, lett. e), del Codice privacy).

MUSUMECI, LA TRASPARENZA PRESUPPOSTO PER GOVERNARE

 

«Quello della trasparenza è un tema attuale e spesso lo è in maniera drammatica. La trasparenza non può essere un obiettivo della Pubblica amministrazione, ma un prerequisito: è il presupposto per poter governare». 
Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel suo intervento di apertura della 'Prima giornata della trasparenza del 2018', organizzata dal dipartimento regionale della Funzione pubblica nell'aula magna della facoltà di Giurisprudenza a Palermo. Al tavolo dei relatori, tra gli altri, il rettore Fabrizio Micari, l'assessore regionale alla Funzione Pubblica, Bernardette Grasso, e il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, Claudio Sammartino.
«Sappiamo bene - ha aggiunto il presidente - che lo spazio nella 'zona grigia' è quello in cui si annidano l'ammiccamento, il malaffare, ciò che diventa reato per il codice etico. E noi dobbiamo guardare all'etica della responsabilità. La mafia cerca alleati per fare affari e li trova laddove operano i centri decisionali e istituzionali che sono la cerniera fra potere mafioso e politico». 
Il presidente ha concluso il suo intervento ricordando l'importanza della competenza come requisito fondamentale per la trasparenza e auspicando, in tal senso, maggiori corsi di formazione e di aggiornamento professionale per tutti i dipendenti.
 
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DAGLI ORGANISMI POLITICI DEL COMUNE DI LIPARI - GIUNTA GIORGIANNI, MAGGIORANZA E MINORANZA CONSILIARE - FINO AD ORA SILENZIO ASSOLUTO!

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