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caronte (Ngi)

La proroga forzata del contratto per i collegamenti marittimi con le Egadi era illegittima e ora la Regione Siciliana dovrà risarcire Caronte&Tourist Isole Minori.

Lo ha sentenziato il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, ribaltando una sentenza del Tar isolano di un anno fa. La lite attiene l’articolato rapporto intrattenuto fra le parti dopo il dicembre 2020, data di scadenza dei contratti quinquennali per i servizi di collegamento marittimo delle isole minori, in particolare per quel che riguarda le Egadi, servizio appannaggio di Ngi, società intanto confluita in Caronte.

All’epoca la Regione impose di proseguire nel servizio fino all’individuazione, mediante gara, di un nuovo aggiudicatario. Caronte chiese, senza ottenere, che i corrispettivi venissero adeguati, sostenendo che quelli contrattualmente pattuiti non garantissero la sostenibilità economica del servizio. Ne nacque un contenzioso che un anno fa il Tar chiuse a sfavore della compagnia.

Verdetto che però ora è stato ribaltato in secondo grado. I giudici di appello, infatti, hanno accolto la tesi di Caronte secondo cui la previsione dell’obbligo di proseguire nel servizio non potesse farsi valere indefinitamente da parte della Regione: “Alla data del 30 dicembre 2021 (quando venne prorogato, retroattivamente, il contratto, ndr), la prima gara era già andata deserta (luglio 2021, ndr), con la conseguenza che (almeno) da quel momento in poi (ma verosimilmente già sin da quando la prima gara era andata deserta) il danno patrimoniale subìto dalla Ctim – a causa della prosecuzione del servizio di collegamento marittimo con le isole Egadi e dovuto alla non congruità del corrispettivo ha natura di danno ingiusto e deve essere risarcito”.

Sicché, ha concluso il Consiglio, “accertata la natura ingiusta del danno patrimoniale subìto dalla Ctim a decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino al 28 febbraio 2023” dovrà essere l’Assessorato ai trasporti della Regione a “provvedere alla formulazione della proposta risarcitoria entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza”. 

Essa dovrà tenere conto della “revisione del prezzo legata al tasso di inflazione” e degli “eventuali maggiori costi (anche derivanti da norme di legge o prescrizioni varie, entrate in vigore successivamente alla originaria scadenza del contratto il 31 dicembre 2020), o delle eventuali minori entrate scaturenti dalla prosecuzione del servizio di trasporto marittimo con le isole Egadi”. 

In caso maggiori costi o minori entrate non possano essere dettagliatamente provati da Ctim, “dovrà essere riconosciuta, in via equitativa, una somma pari ad una congrua percentuale (comunque non inferiore al 30%) di quanto già riconosciuto a titolo di inflazione”.(a.m.shippingitaly.it)

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