(ANSA) - LIPARI - La corte d'appello di Messina, su richiesta della procura generale ha rigettato l'appello proposto dal pm di Barcellona PdG avverso la sentenza del tribunale che aveva assolto Salvatore Coppolina dal reato di lottizzazione abusiva, insieme ad altri quattro tecnici, dichiarando prescritto il reato nei confronti dell'ex dirigente Biagio De Vita che era stato condannato ai 2 anni e 6 mesi di reclusione ed all'ingegnere Francesco La Spada a 2 anni di reclusione oltre alle spese del giudizio e con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. La conferma dell'assoluzione ha riguardato i tecnici comunali Salvatore Spartà, Massimo Crocco, l'ex capo ufficio Aldo Martello ed il progettista Emanuele Carnevale. I fatti risalgono al 21 ottobre 2005. All'imprenditore Coppolina nel 2010 era stata sequestrata l'azienda ove esercita l'attività di falegname, che dava all'epoca lavoro a dieci operai. Le accuse: lottizzazione abusiva, abuso d'ufficio, falso e violazione della normativa edilizia. Gli imputati sono stati difesi dagli avvocati Luciano Scoglio, Salvatore Leone, Onofrio Natoli, Saro Venuto, Carmelo Briguglio, Piergiacomo La Via. L'imprenditore Coppolina ha dato mandato al suo legale di valutare la possibilità di una richiesta di risarcimento dei danni, in considerazione che avuto sequestrata l'azienda per oltre un anno, rischiando il fallimento e che ha potuto riaprire grazie ad un'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione.
La corte d'appello di Messina, su richiesta della procura generale ha rigettato l'appello proposto dal piemme di Barcellona avverso la sentenza del tribunale che aveva assolto Salvatore Coppolina dal reato di lottizzazione abusiva, insieme ad altri 4 tecnici, dichiarando prescritto il reato nei confronti dell'ex dirigente Biagio De Vita che era stato condannato alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione ed all'ingegnere Francesco La Spada a 2 anni di reclusione oltre alle spese del giudizio e con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, con la concessione dei doppi benefici per il solo La Spada.
De Vita e La Spada erano stati ritenuti dal primo giudice responsabili per il reato di falso in quanto davano parere favorevole per la regolarità tecnica del Pip e per la conformità agli strumenti urbanistici, per non avere effettuato una adeguata pubblicazione del bando in violazione del regolamento comunale per la concessione in diritto di proprietà o in locazione dei lotti all'interno delle aree artigianali del Comune ed in concorso con La Spada, quale collaudatore nominato da De Vita dichiarava il falso nell'atto di collaudo, affermando che i lavori erano stati eseguiti secondo progetto, contrariamente al vero, in quanto i progetti non erano presenti negli atti. De Vita per avere rilasciato la concessione edilizia in violazione al regolamento edilizio comunale in assenza di elaborati progettuali ed in assenza delle opere di urbanizzazione, attestava l'avvenuta esecuzione delle opere di urbanizzazione. I reati venivano contestati anche al Coppolina ed all'ingegnere Emanuele Carnevale, quali istigatori.
Assolti e non doversi procedere per prescrizione per gli altri imputati: i tecnici comunali Salvatore Spartà e Massimo Crocco, l'ex capo ufficio Aldo Martello e l'ingegnere Emanuele Carnevale. I fatti risalgono al periodo del 21 ottobre 2005 e si prescrivaranno in coincidenza con il deposito delle motivazioni della sentenza. L'appello avverso la sentenza del giudice Mara Celi, veniva proposto anche dal piemme Francesco Massara che sosteneva la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva e la sua conseguente permanenza.
Con la lettura del dispositivo della Corte d'Appello di Messina è finito l'incubo dell'imprenditore Coppolina. Nella Pasqua del 2010 aveva avuto sequestrato l'azienda ove esercita l'attività di falegname, che dava all'epoca lavoro a dieci operai. Era accusato insieme al proprio tecnico Emanuele Carnevale ed ai dipendenti oomunali, De Vita, Spartà, Martello, Crocco ed il collaudatore parziale dei lavori La Spada del reato di lottizzazione abusiva, abuso d'ufficio, falso e violazione della normativa edilizia.
Il piemme Francesco Massara nella sua requisitoria aveva chiesto la condanna di 2 anni e 6 mesi di reclusione per De Vita, 6 mesi di reclusione e 4 mila euro di multa per Martello, 4 mesi di reclusione e 4 mila euro di multa ciascuno per Spartà e Crocco, oltre alle pene accessorie previste per i pubblici funzionari, 3 anni e 10 mesi di reclusione e 10.000 euro di multa per Coppolina e 2 anni di reclusione e 10.000 euro di multa per Carnevale, 1 anno e 4 mila euro di multa per La Spada.
La vicenda trae inizio a seguito di un dettagliato esposto dell'11/12/2007 ove venivano segnalati a favore del Coppolina delle autorizzazioni rilasciate in data 10 luglio 2006 oltre a due concessioni edilizie del 2005. Le autorizzazioni erano relative alla esecuzione di un piano di insediamento produttivo approvato dal Comune in data 20 aprile 2005. L'indagine accertava come l'attività amministrativa svolta dal 3° settore sviluppo e tutela del territorio del Comune di Lipari, riguardante l'approvazione e la esecuzione del pip, sia stata caratterizzata da un numero elevatissimo di atti amministrativi illegittimi, oltre ad una velocizzazione di rilascio di autorizzazioni rispetto alla domanda. Il piemme nella sua inchiesta rilevava come dall'esame degli atti emergeva che i funzionari, anche in violazione alle più elementari norme di diritto amministrativo, lungi dall'amministrare con imparzialità, avevano assecondato gli interessi dell'operatore economico Coppolina, piegandosi alle richieste di questi e adottando inopinatamente una serie imbarazzante di atti amministrativi illegittimi a favore dello stesso.
Il piemme ricostruiva l'iter urbanistico delle Eolie, dal programma di fabbricazione, alla successiva approvazione da parte del consiglio comunale della variante al predetto strumento urbanistico adottato , con il quale si individuavano le aree destinate ad insediamenti produttivi, che dopo l'approvazione da parte della Regione con prescrizioni, prevedeva tra le aree anche i terreni in località Valle di proprietà di Coppolina. Il piemme nel corso della sua indagine accertava che sin dalla prima fase si verificava una discrasia, allorquando il Coppolina siglava con De Vita un accordo di programma per la progettazione e la realizzazione del pip, ancor prima dell'affissione dell'avviso. A detta del piemme ciò costituiva già una prerogativa per il Coppolina, il quale beneficiava dell'accordo di programma prima dell'affissione all'albo comunale, che a questo punto per l'area denominata Valle non aveva più ragione di essere. Per il piemme ciò costituiva una valida prova che l'agire del dirigente del terzo settore era connotato da assenza di imparzialità (chiaro favoritismo). Inoltre accertava che il Coppolina faceva richiesta per l'installazione di un capannone metallico per uso cantiere, richiesta che veniva esitata velocemente nello stesso giorno, dal dirigente.
Tra quindici giorni le motivazioni della sentenza della Corte d'Appello. Gi imputati sono stati difesi dagli avvocati Luciano Scoglio, Salvatore Leone, Onofrio Natoli, Saro Venuto, Carmelo Briguglio, Piergiacomo La Via. L'imprenditore Coppolina entusiasto dell'esito della sentenza ha dato mandato al proprio legale di valutare la possibilità di una richiesta di risarcimento dei danni, in considerazione che avuto sequestrata l'azienda per oltre un anno e che ha potuto riaprire grazie ad un'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione.