Lipari - Terzo incendio in pochi giorni e stavolta in località San Calogero con un disastro a livello ambientale.
Le fiamme anche altissime si sono propagate nelle zone di Cicirata, Ghiastro fino a Zimmi, per circa due ettari, rischiando di distruggere un rudere. Bruciati diversi alberi di ulivo secolari. Si sono sviluppate alle 20,30 e i vigili del fuoco al comando di Salvatore Di Gangi hanno dovuto lavorare sodo per circa 6 ore.
In pratica, una nottata di fuoco. Anche su questo incendio sono scattate le indagini dei carabinieri. E tutti a chiedersi: doloso o colposo?
LIPARI - Un incendio è divampato ieri sera in località San Calogero a Lipari. Le fiamme si sono propagate nelle zone di Ghiastro fino a Zimmi, per circa due ettari. Bruciati diversi alberi di ulivo secolari. i vigili del fuoco al comando di Salvatore Di Gangi hanno dovuto lavorare sodo per circa 6 ore. Sono state avviate indagini dai carabinieri.(ANSA)
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RASSEGNA STAMPA
LA DIFFERENZA E COSA SI RISCHIA
Incendi dolosi e colposi sono differenti sul piano sanzionatorio anche se le conseguenze si rivelano identiche: la distruzione di aree boschive, automobili, abitazioni o altro. Questa condotta può rivelarsi molto pericolosa per cose e persone per questo è punita con particolare rigore: fino a 7 anni di carcere e fino a 10 anni per incendio boschivo.
Con questa previsione normativa, il legislatore vuole tutelare l’incolumità pubblica, in quanto dagli incedi possono derivare ingenti danni, anche la morte, di un numero indeterminato di persone e animali, nonché incalcolabili danni ambientali.
Occorre però fare delle precisazioni: se l’incendio viene appiccato in un luogo pubblico (ad esempio un bosco) il rischio per l’incolumità pubblica si presume, invece, se l’incendio deriva da una cosa propria (come la macchina o l’abitazione), le conseguenze penali scattano solamente viene dimostrato in giudizio il concreto pericolo altrui.
Inoltre, dal punto di vista penale è rilevante anche il cosiddetto “elemento soggettivo del reato” ovvero l’intenzionalità del soggetto agente; infatti incendio doloso e incendio colposo sono trattati diversamente. In questo articolo vedremo quali sono le differenze, le conseguenze e le possibilità di ottenere il risarcimento danni.
Incendio doloso: definizione e rischi
Un incendio si definisce doloso quando è provocato da un preciso disegno criminale dell’autore del fatto. Le ragioni di un incendio possono essere molte: intimidire, provocare un danno alle Forze dell’Ordine, eliminare porzioni boschive per procedere a nuove costruzioni, senza dimenticare i piromani, persone che provano piacere ad appiccare gli incendi.
Per “dolo” la legge penale intende la coscienza e volontà del fatto. Questa condotta ha sempre rilievo penale (la reclusione da 3 a 7 anni secondo l’articolo 423 del Codice penale) indipendentemente da quante persone vengano concretamente danneggiate.
L’incendio boschivo, invece, è disciplinato dall’articolo 423 bis che prevede la reclusione da 4 a 10 anni se doloso e da 1 a 5 anni se colposo (quindi non intenzionale).
Incendio colposo: definizione e rischi
Dietro ad un incendio può anche non esserci l’intenzionalità dell’autore, insomma può trattarsi di un incidente dovuto alla negligenza. Si tratta di ipotesi molto comuni: si pensi a chi lancia i mozziconi di sigarette accese tra le foglie o lascia i carboni accessi dopo una grigliata nel bosco. Insomma, questi soggetti non voglio appiccare l’incendio ma non adottano le misure necessarie ad evitarlo.
Anche in questo caso, l’incendio ha rilievo penale. Unica differenza è che dal punto di visto sanzionatorio il giudice applicherà una diminuzione di pena rispetto a quanto previsto nel caso di incendio doloso, diminuzione che dipende dalla sua valutazione discrezionale sul caso.
Per quanto riguarda l’incendio boschivo, si avranno sempre conseguenze penali, sia che la condotta sia dolosa che colposa. Invece, se l’incendio è provocato da cosa altrui ed è colposo, le conseguenze penali ci saranno solo se si prova che dalle fiamme poteva conseguire un concreto pericolo per l’incolumità pubblica.
Incendio, chi paga il risarcimento danni?
In caso di incendio, il proprietario del bene che prende fuoco e che dà inizio al divampare delle fiamme, è responsabile per i danni cagionati a cose o a persone. Ciò in virtù dell’articolo 2051 del Codice civile che disciplina la responsabilità per le cose in custodia:
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”
Dunque, chi ha subito dei danni dall’incendio non deve fornire le prove della colpevolezza altrui, questo perché chi appicca o causa per sua negligenza l’incendio la responsabilità oggettiva.
Il risarcimento danni è escluso solamente nel caso in cui il proprietario dei beni che hanno dato origine all’incendio provi il che si è trovato nell’impossibilità di impedire l’inizio dell’incendio ed il suo propagarsi e che, quindi, non avrebbe potuto fare altrimenti.
In tutti gli altri casi egli è tenuto a risarcire sia i danni materiali (il valore economico delle cose che hanno preso fuoco), sia i danni morali e alla salute che scaturiscono dall’incendio.
NOTIZIARIOEOLIE.IT
A distanza di pochi giorni nuovo incendio.
Stavolta ha interessato la località di Varesana.
Le fiamme si sono sviluppate in prossimità delle case. Il primo intervento è stato degli abitanti che si sono prodigati in tutti i modi per evitare che arrivasse tra le case.
Pronto anche l'intervento dei vigili del fuoco al comando di Salvatore Di Ganci che dopo circa 30 minuti hanno domato l'incendio.
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