Lipari - Il dirigente Francesco Subba su "Obbligo di costituzione del Fondo di Garanzia per i Debiti Commerciali (FGDC)" ha inviato una nota anche alla giunta Giorgianni ed ai consiglieri comunali.
di Francesco Subba*
OGGETTO: Obbligo di costituzione del Fondo di Garanzia per i Debiti Commerciali (FGDC). Comunicazioni.
Il comma 854 della legge di bilancio per il 2020 ha spostato dal 2020 al 2021 la decorrenza dell’obbligo di costituzione del Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC). Tale obbligo, introdotto dalla legge di bilancio per il 2019 (art. 1, commi 859 e seguenti della Legge n. 145 del 30/12/2018), riguarda gli enti non in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento di cui al comma 859 della stessa legge e quelli che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla piattaforma dei crediti commerciali.
In prima applicazione, in considerazione della proroga del termine, l’indicatore di riduzione del debito pregresso misurerà il rapporto tra gli importi dello stock dei debiti a fine 2020 e a fine 2019, mentre l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti considererà le fatture scadute nel 2020 (pagate e non pagate) e le fatture pagate nel 2020 prima della scadenza.
La normativa di riferimento è la seguente: Legge n. 145 del 30/12/2018 e s.m.i. Art. 1 - Comma 859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:
a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
Art. 1 - Comma 861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.
Art. 1 - Comma 862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.
Art. 1 - Comma 863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.
La situazione del nostro ente, nel quale si registrano anche ingenti impegni verso l'esterno in forza di varie Ordinanze Sindacali e in assenza di impegno di spesa/copertura finanziaria con conseguente impossibilità di pagamento delle fatture che pervengono, determina un incremento dello stock di debito commerciale che, quasi certamente, ci obbligherà a stanziare nel 2021 (entro il termine del 28 febbraio con delibera di variazione di bilancio, così come previsto dal sopra citato comma 862) il Fondo sopra citato (si tratta di un ulteriore fondo che si aggiunge a quelli già esistenti per i quali ci troviamo in stato di squilibrio).
Nella qualità di Responsabile del Servizio Finanziario invito gli organi comunali competenti a non assumere obbligazioni verso terzi in violazione di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, ovvero in assenza di impegno di spesa/copertura finanziaria, e a liquidare con urgenza tutte le partite pregresse per le quali non sussistano motivi ostativi all'adempimento.
*Dirigente Settore Economico-Finanziario Ragioniere Generale
Lipari - La giunta Giorgianni ha approvato la delibera relativa al controllo degli equilibri finanziari. E il regolamento per la disciplina del sistema integrate dei controlli interni e la presa d'atto del verbale reso dal Responsabile del Settore Finanziario per il IV trimestre 2018 e conseguenti determinazioni.
LA NUOVA NOTA DEL DIRIGENTE SUBBA INVIATA ALLA GIUNTA GIORGIANNI E ANCHE AI COINSIGLIERI
di Francesco Subba*
Oggetto: Adozione deliberazione di G.M. n. 25 del 21-03-2019 di presa d'atto del verbale riferito all'analisi degli equilibri di bilancio al IV trimestre 2018.
In riferimento a quanto previsto dall'art. 147 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 213/2012, che disciplina la tipologia dei controlli interni e che, in particolare, al comma 2, lett. c), prevede che il sistema di controllo interno è diretto anche a "garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi", con particolare riferimento anche a quanto disciplinato dall'art. 18 del vigente Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 56 dell' 11/10/2013, si comunica, per le rispettive competenze delle SS.LL., che è stata adottata deliberazione di G.M. n. 25 del 21-03-2019, di presa d'atto del verbale redatto dal sottoscritto in data 13/03/2019 e corredato da asseverazione dell'organo monocratico di revisione contabile.
Il verbale presenta degli stati di squilibrio ed è per questo che Vi invito a visualizzare la delibera sul sito istituzionale del Comune per gli adempimenti di rispettiva competenza.
I Dirigenti dei Settori sono invitati a portare i propri Capi Servizio (soggetti che vengono coinvolti nel controllo dall'art. 147 del D.Lgs. 267/2000) a conoscenza del contenuto della presente.