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Oggetto: Acque e acquedotti - Norme della Regione siciliana - Previsione che gli acquedotti, le reti fognarie, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al SII sono di proprietà degli enti locali; Previsione che l'Assemblea territoriale delibera, su proposta del medesimo ATO, la costituzione di sub-ambiti - Previsione che i Comuni possono provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata, anche attraverso la costituzione di sub-ambiti, facenti parte dello stesso Ambito territoriale ottimale; Norme in materia di affidamento del SII - Affidamento in house della gestione del SII senza previsione di un termine - Previsione del termine massimo di nove anni per l'affidamento della gestione mediante procedure di evidenza pubblica; Affidamento del SII ai privati - Previsione dell'affidamento all'esito di procedure di evidenza pubblica, previa verifica, da parte delle Assemblee territoriali, della sussistenza di condizioni di migliore economicità dell'affidamento rispetto alle ipotesi di affidamento in house; Previsione dell'affidamento a privati della gestione con imposizione a carico dell'affidatario degli oneri relativi ad eventuali varianti -

Prevista risoluzione di diritto dell'affidamento per gravi disservizi e prevista applicazione del pagamento di penali; Affidamento a privati della gestione del SII mediante procedure ad evidenza pubblica ulteriori e più rigorose rispetto a quelle previste per l'affidamento in house; Servizio idrico integrato - Previsione che per i disservizi di cui al comma 4, lett. b), prodotti dalle gestioni interamente pubbliche, le tariffe a carico degli utenti sono proporzionalmente ridotte; Prevista possibilità per i Comuni di gestire in forma diretta e pubblica il SII, in forma associata, anche ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000; Previsione che i Comuni possono gestire in forma singola e diretta il SII nei casi in cui la gestione associata del servizio risulti antieconomica; Previsione che i Comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti nonché i Comuni delle isole minori e i Comuni di cui all'art 1, comma 6, della l.r. n. 2/2013, possono gestire in forma singola e diretta il SII nei casi in cui la gestione associata del servizio risulti antieconomica - Previsione che i finanziamenti previsti per l'adeguamento degli impianti di depurazione delle reti idriche siano destinati anche ai Comuni di cui all'art. 1, comma 6, della l.r. n. 2/2013; Previsione che il Fondo di solidarietà ivi istituito sia alimentato, per il primo anno, attraverso le risorse derivanti dal Servizio idrico integrato e, successivamente, mediante un accantonamento a carico del gestore, nella misura pari allo 0,2 per cento del fatturato complessivo annuo;

Regime transitorio - Previsione che le funzioni dei commissari straordinari e liquidatori della soppressa Autorità d'Ambito sono prorogate e che gli stessi continuano ad avvalersi del personale in servizio presso le stesse con costi a carico delle tariffe del servizio idrico; Personale in servizio presso le Autorità d'Ambito territoriali attuali provenienti da amministrazioni pubbliche - Previsto transito, unitamente alle funzioni, alle Assemblee territoriali idriche con oneri finanziari a carico dei proventi derivanti dalle tariffe del SII - Rinvio ad un decreto assessoriale per la modalità di ripartizione dei predetti oneri a carico dei soggetti gestori del SII; Attribuzione alla Giunta regionale del compito di definire ed approvare, su proposta delle Assemblee territoriali idriche, i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alle fognature, compreso quello gestito da Siciliacque S.p.A.

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