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mgiorgiannipiccolagbivianoIn merito alla recente sentenza del CGA Sicilia, depositata in segreteria il 12/03/2015, che ha accolto l'appello della Regione Sicilia presentato dall'allora Assessore della Giunta Lombardo, Massimo Russo, si evidenzia come la stessa sia ormai NETTAMENTE SUPERATA dal recente decreto di "Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della Regione Sicilia, pubblicato sulla GURS il 23/01/2015. Il suddetto decreto, infatti, sostituisce sia il decreto n. 1374 del 25.5.2010 e sia il Decreto del 02.12.2011, impugnato a suo tempo dall'amministrazione comunale nella parte in cui si prevedeva la soppressione del punto nascita di Lipari e per ilquale il CGA ha accolto il ricorso della regione contro la sentenza del TAR Sicilia. In parole povere è stata emessa una sentenza su un decreto che non esiste più o in fase di esaurimento in quanto sostituito di recente. Il Decreto assessoriale del 13/01/2015 "Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della Regione Sicilia" , infatti, prevede il punto nascita di Lipari afferente all'area chirurgica e concretizza quanto deliberato dalla Giunta Regionale del governatore Crocetta nel Marzo 2013. La sentenza del CGA è pertanto superata e non produce nessun effetto sui nuovi atti governativi e amministrativi della Regione Sicilia.

Il Sindaco Marco Giorgianni Il Consigliere Comunale Giacomo Biviano

---Lipari  - Per il punto nascita chiuso su cui il Comune aveva fatto ricorso il Cga dà ragione alla Regione che aveva fatto appello dopo che il Tar si era pronunciato a favore del ricorrente.
Il Cga ha anche tenuto conto dell'intervento effettuato da alcuni cittadini di Lipari (Silvia Carbone + 39), teso a valorizzare la circostanza che l'evento del parto costituisce una componente identitaria ed esistenziale della popolazione. Il Cga, però, pur ritenendo "del tutto comprensibile l'aspirazione a vedere i propri figli nati sull'Isola di Lipari e il disagio, personale e familiare, che può accompagnarsi alla programmazione del parto necessariamente in un posto diverso "ritiene che nel caso di specie tali esigenze - riconosciute anche dal Consiglio di Stato - siano recessive poiché - si afferma in sentenza - non sarebbe garantita la sicurezza del parto. La sentenza, però, lascia uno spiraglio in quanto afferma "il che non toglie che, al mutare delle condizioni date, ossia potenziandosi le strutture sanitarie esistenti sull'isola e quindi contemperando le aspirazione dei residenti sull'isola con le esigenze di sicurezza, la scelta possa essere riveduta, sulla scorta della proposta, riferita più in generale ansa2alla situazione che accomuna tutte le isole minori, attualmente in discussione tra alcune regioni (e di cui la Sicilia è capofila) e i competenti ministeri, ma si tratta appunto di una prospettiva futura, che presuppone una valutazione di merito, e che esula dal presente giudizio".

di Paolo Intilisano*

Oggi pomeriggio al CGA di Palermo è stata depositata la sentenza in ordine al punto nascita di Lipari.
Il CGA, putroppo, ha accolto l'appello della Regione.
Lo stesso, ha anche tenuto conto dell'intervento effettuato da alcuni cittadini di Lipari (Silvia Carbone + 39) teso a valorizzare la circostanza che l'evento del parto costituisce una componente identitaria ed esistenziale della popolazione.
Il CGA, però, pur ritenendo " del tutto comprensibile l'aspirazione a vedere i propri figli nati sull'Isola di Lipari e il disagio, personale e familiare, che può accompagnarsi alla programmazione del parto necessariamente in un posto diverso " ritiene che nel caso di specie tali esigenze – riconosciute anche dal Consiglio di Stato - siano recessive poiché – si afferma in sentenza – non sarebbe garantita la sicurezza del parto.
La sentenza, però, lascia uno spiraglio in quanto afferma inficne ch e" Il che non toglie che, al mutare delle condizioni date, ossia potenziandosi le strutture sanitarie esistenti sull'isola e quindi contemperando le aspirazione dei residenti sull'isola con le esigenze di sicurezza, la scelta possa essere riveduta, sulla scorta della proposta, riferita più in generale alla situazione che accomuna tutte le isole minori, attualmente in discussione tra alcune regioni (e di cui la Sicilia è capofila) e i competenti ministeri (cfr. nota dell'Assessorato della salute del 23.5.2014), ma si tratta appunto di una prospettiva futura, che presuppone una valutazione di merito, e che esula dal presente giudizio".

*Avvocato Codacons Messina

LA SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 522 del 2012, proposto da: Assessorato Regionale della Salute, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Palermo, Via De Gasperi, 81;
contro Comune di Lipari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Saitta, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Piazza in Palermo, Via Gioacchino Ventura, 4; nei confronti di Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Alì, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alessandra Allotta in Palermo, Via Trentacoste, 89; e con l'intervento di ad opponendum: Carbone Silvia, Basile Sara, Di Paola Elodye, Centorrino Fabiola, Bobbio Martina, Rando Francesca, Giardina Maria, Longo Antonella, Ziino Miriam Tindara, Romagnoli Adalgisa, Centorrino Paola, Roussak Svetlana, Puglisi Gaetana, Albani Maria Giovanna, Caronia Elena, D'Amato Cantorio Angela, Magri Monica, Maggioni Monica, Lo Cascio Pitero, Ullu Giovanni, Palumbo Gina, Nulli Enrico, Chiarelli Norma, Scappin Franca, D'Ambra Sonia, Pajno Matilde, D'Ambra Francesco, Lundberg Pia, Bondì Giuseppina, Le Corec Sylvie Germaine, Wahlen Kurt, Arena Paolo, Biviano Giacomo, Magazzù Andrea, Del Bono Massimo, Mondiello Emanuela, Grita Flavia, Giacova Giovanni, Amico Antonio, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Intilisano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angelo Di Fede in Palermo, Via G. De Spuches, 5; per la riforma della sentenza del TAR SICILIA – PALERMO, sezione I n. 721/2012, resa tra le parti, concernente il riordino e la razionalizzazione della rete dei punti nascita. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'appello incidentale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina; Visto l'atto di costituzione del Comune di Lipari; Visto l'atto di intervento ad opponendum; Viste le memorie difensive; Vista l'ordinanza cautelare n. 392/2012 con cui è stata sospesa l'esecuzione della sentenza impugnata; Viste le ordinanze istruttorie n. 11/2013 e 39/2014; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2015 il Cons. Hadrian Simonetti, uditi per le parti gli avvocati l'avvocato dello Stato Quiligotti e gli avvocati Fabio Saitta, su delega di Antonio Saitta, e Giovanni Immordino, su delega di Michele Alì; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Lipari ha chiesto l'annullamento del decreto del 2.12.2011, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 1 del 2012, con cui la Regione ha provveduto al "Riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita", nella parte in cui non prevede il punto nascita di I livello presso l'Ospedale di Lipari.
Premettendo come, con l'impugnato decreto, l'intera rete sia stata organizzata in strutture di I e di II livello, per ogni ambito provinciale, e come nella provincia di Messina siano stati previsti due punti nascita di II livello (Ospedali Papardo/Piemonte e Azienda ospedaliera universitaria policlinico) e quattro di I livello (Patti, Milazzo, Sant'Agata e Taormina), ha contestato la mancata previsione di un punto nascita sull'isola di Lipari e la conseguente disattivazione di quello sinora esistente presso il quale, all'indomani del decreto, non sarebbe più possibile programmare il parto.
Ciò posto, rivendicando la propria legittimazione ad agire quale ente esponenziale della comunità locale, ha dedotto la violazione dell'art. 3, co. 14, del d.lgs. 502/1992, lamentando il mancato coinvolgimento del comune nella nuova programmazione; la violazione dell'art. 32 Cost. e l'eccesso di potere sotto vari profili, sul fondamentale rilievo che il decreto impugnato sarebbe in contrasto con il Piano sanitario regionale 2011/2013, poiché non terrebbe conto della necessità di mantenere i punti nascita nelle zone disagiate, anche laddove non si raggiunga la soglia minima dei 500 parti all'anno.
Il decreto sarebbe inoltre anche contraddittorio, nella parte in cui richiama il Piano nazionale isole minori, all'esame del Ministero della Salute, riservandosi eventuale modifiche a seguito delle determinazioni che con esso saranno adottate.
Infine ha contestato anche le modalità attuative del decreto impugnato, criticando l'immediata disattivazione del punto nascita di Lipari, al di fuori di un apposito piano di riconversione.
2. Il Tar, con sentenza redatta in forma semplificata n. 721/2012, ha accolto il ricorso, essenzialmente quanto al dedotto difetto di motivazione del decreto impugnato a fronte di un Piano Sanitario Regionale che prevederebbe il mantenimento delle strutture ospedaliere presenti nelle isole minori, in particolare dei punti di nascita, per i casi di minore complessità, limitando la disattivazione alle sole gravidanze a rischio; e che, inoltre, prevederebbe il mantenimento in ogni caso dei punti nascita situati in zone disagiate.
3. Avverso la sentenza l'Assessorato regionale ha proposto il presente appello, deducendone l'erroneità sotto due profili.
3.1. Per un verso, con il primo motivo di appello, è dedotta l'inammissibilità del ricorso di primo grado in ragione della mancata impugnazione, a suo tempo, del decreto 25.5.2010 n. 1374 con cui, in attuazione del Piano di rientro concordato con lo Stato, si era proceduto alla distribuzione dei posti letto all'interno di ciascun presidio e sarebbe stata operata, sin da allora, la scelta di fondo di non prevedere più un punto nascita nell'isola di Lipari, scelta semplicemente confermata con l'impugnato decreto del 2011.
3.2. Per altro verso, con il secondo motivo di appello, è escluso qualunque contrasto tra il decreto impugnato e il Piano sanitario regionale 2011-2013, sottolineando come il giudice di primo grado avrebbe erroneamente identificato i "percorsi nascita" con i "punti nascita", e che le eccezioni individuate nel Piano sanitario andrebbero più correttamente riferite ai "percorsi nascita".
3.3. Si evidenzia, inoltre, come la chiusura del punto nascita dell'isola di Lipari abbia riguardo ai soli parti programmati, non certo a quelli cd. precipitosi, che resterebbero possibili, in caso di urgenza e di necessità, grazie alla presenza in pianta stabile sull'isola di tre ginecologi e sei ostetrici.
3.4. Ha proposto appello incidentale l'Azienda sanitaria provinciale di Messina, escludendo il contrasto tra il decreto del 2011 e il Piano sanitario regionale, rimarcando come negli ultimi anni il numero dei parti avvenuti sull'isola fosse comunque in forte riduzione e come tale numero non assicurasse più i necessari standard di qualità e di sicurezza.
3.5. Si è costituito in appello il Comune di Lipari, replicando con articolato controricorso e riproponendo, ai sensi dell'art. 101 c.p.a., i motivi assorbiti dal Tar nel giudizio di primo grado.
3.6. Sono intervenuti ad opponendum un numero cospicuo di abitanti dell'isola di Lipari, chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
3.7. Nella camera di consiglio dell'11.7.2012 il Consiglio ha accolto la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione della sentenza, ravvisando il fumus boni iuris quanto al primo motivo di appello proposto.
3.8. Disposta una duplice istruttoria, con ordinanze del 14.1.2013 e del 4.2.2014, all'udienza pubblica del 4.2.2015 la causa è passata in decisione.
4. L'appello è fondato e va accolto, per le seguenti ragioni.
4.1. Deve in primo luogo ribadirsi quanto già a suo tempo delibato in sede cautelare (con l'ordinanza n. 392/2012), in ordine alla fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso originario proposto dal Comune di Lipari, sollevata dalla Regione sul fondamentale rilievo che la soppressione del punto nascita sull'isola fosse stata già decisa con il Decreto n. 1374 del 25.5.2010, recante il piano di riordino della rete ospedaliera (in attuazione del "Patto per la salute" 2010-2012), avverso il quale il Comune non aveva proposto alcuna impugnazione nei termini di legge. Decisione di cui il decreto 2.12.2011, impugnato in questa sede, costituisce, per la parte che qui rileva, una mera conferma.
4.2. A prescindere da tale rilievo processuale, già da solo comunque in grado di determinare l'accoglimento dell'appello, nel merito della controversia- come già evidenziato in narrativa- si discute sulla legittimità della scelta della Regione di procedere ad una razionalizzazione della rete dei punti nascita che, per quanto concerne gli abitanti del Comune di Lipari, comporterà, d'ora in avanti, l'impossibilità di programmare i propri parti sull'isola e quindi, di conseguenza, di farvi nascere i propri figli.
Tale decisione - che non preclude l'assistenza medica sull'isola durante il periodo della gravidanza (il cd. percorso nascita) e comunque la possibilità di (continuare a) partorirvi nei casi di urgenza e di necessità – è giustificata soprattutto sul presupposto che, per garantire adeguati standard di qualità e sicurezza, non debbano (più) prevedersi punti nascita con numero di parti inferiori a 1000 all'anno. E' fatta salva la possibilità di mantenere punti nascita con un numero di parti non inferiore a 500, in presenza di determinate condizioni, mentre è tassativamente escluso il mantenimento di punti nascita al di sotto di tale numero, disponendone la "disattivazione".
4.3. Se questo è in sintesi il contenuto del decreto qui impugnato, la difesa del Comune ne ha prospettato il contrasto con il Piano della salute, nella parte in cui (cfr. punto 9.2.1. di p. 118) questo secondo atto programmatorio ha previsto la possibilità di mantenere punti nascita anche con un numero di parti inferiore a 500 all'anno in quei territori che, per tutta una serie di caratteristiche (che certamente l'isola di Lipari possiede), costituiscano "zona montana e/o disagiata e/o con notevole distanza dalle strutture di riferimento ostetrico/ginecologiche di livello superiore più vicine".
4.4. Ciò posto, reputa il Collegio che questo contrasto, tra il piano dei punti nascita e il piano della salute, accertato dal Tar e posto a fondamento del suo accoglimento, in realtà non sussista, quanto meno nel caso di specie.
Deve muoversi dalla premessa, innanzi tutto, che il Piano della salute contiene ed esprime delle linea direttrici di fondo, cui dovranno ispirarsi i successivi atti di recepimento e di concreta attuazione, e che, in questo caso, la direttiva di consentire – peraltro sembrerebbe solamente in una prima fase, ma non a regime – il mantenimento dei punti nascita con numero di parti inferiore a 500 non indicava la soglia minima, entro la quale far valere l'eccezione alla regola, altrimenti affermata molto chiaramente, della disattivazione dei punti nascita con meno di 500 parti.
E' evidente allora che la concreta individuazione di questa soglia minima fosse rimessa al prudente apprezzamento degli esecutori della direttiva, in una misura che, sebbene non determinabile aprioristicamente e prescindendo dal particolare contesto locale, comunque avrebbe dovuto salvaguardare elementari canoni di sicurezza e di qualità.
Con particolare riferimento all'ospedale di Lipari, risulta dai dati forniti dall'Azienda sanitaria di Messina (non contestati dal Comune) che i parti avvenuti sull'isola negli ultimi anni siano stati 52 nel 2009, 60 nel 2010, 31 nel 2011, 60 nel 2012.
Ebbene, anche concedendo che questa statistica possa essere stata in parte influenzata dalle vicende del presente giudizio, come parrebbe dimostrare la leggera ripresa di parti registratasi nel corso del 2012 all'indomani della sentenza del Tar, è tuttavia innegabile che nel 2009, ben prima quindi della programmata disattivazione, le nascite sull'isola fossero state appena 52.
Un dato obiettivamente molto basso, a fronte del quale è prudente e ragionevole interrogarsi sulla effettiva funzionalità del punto nascita, tanto più se messo a confronto con i presidi ospedalieri più grandi nei quali le risorse e le esperienze professionali a disposizione sono sicuramente di gran lunga maggiori, a garanzia tanto della partoriente quanto dei nascituri.
Il tutto senza neppure considerare ragioni di economia di scala e di razionalizzazione della spesa sanitaria che, per quanto non sottolineate negli atti della Regione (ma stigmatizzate invece dalla difesa comunale), è intuibile che siano tra le (con)cause alla base del riordino della rete, ospedaliera in generale, dei punti nascita in particolare.
4.5. Il nesso tra la razionalizzazione dei punti nascita e l'offerta di un servizio migliore, in termini di garanzia e di sicurezza, merita una precisazione, anche al cospetto dell'intervento ad opponendum di una parte comunque significativa della comunità locale.
4.5.1. Il Collegio è consapevole di come, in astratto, il diritto alla salute degli abitanti del Comune di Lipari possa essere declinato anche in relazione alla scelta del luogo di cura e di assistenza, e di come questo aspetto si saldi, in relazione all'evento del parto, con una componente identitaria ed esistenziale della popolazione, di cui è del tutto comprensibile l'aspirazione a vedere i propri figli nati sull'Isola di Lipari e il disagio, personale e familiare, che può accompagnarsi alla programmazione del parto necessariamente in un posto diverso.
4.5.2. Queste componenti - che in un discorso più generale sono destinate, in misura di volta in volta variabile, ad entrare in tensione con il processo di riordino dei servizi e degli uffici pubblici dislocati sul territorio al quale da alcuni anni assistiamo, e che in altri ambiti, facendo leva sulla nozione di servizio universale, hanno trovato un loro riconoscimento nella giurisprudenza più recente (v., ad esempio, Cons. St., III, n. 2881/2014) - in questo caso devono ritenersi tuttavia recessive.
4.5.3. Ciò per la ragione, già evidenziata, che in favore della decisione assunta dalla regione non militano solamente intuibili ragioni economiche, che comunque andrebbero pur sempre bilanciate e comparate con altri beni costituzionalmente protetti, ma anche - ed anzi (deve ritenersi) soprattutto - motivi legati alla sicurezza e alle garanzie del parto (quindi al fondamentale diritto alla salute della madre e dei figli), che, sulla base di studi e approfondimenti tecnico-scientifici che sono dati in premessa come del tutto notori a fondamento della nuova programmazione (v. memoria dell'Azienda sanitaria del 19.10.2012, a p. 8), indicano come del tutto consigliabile la razionalizzazione e l'accentramento dei punti nascita.
5. Sicché, per quanto sin qui evidenziato, non solo non si ravvisa alcun elemento di effettivo contrasto o di contraddizione tra il decreto qui impugnato e il piano del 2010, ma la scelta operata dalla regione si dimostra, nelle condizioni date, del tutto ragionevole e immune da vizi logici.
6. Il che non toglie che, al mutare delle condizioni date, ossia potenziandosi le strutture sanitarie esistenti sull'isola e quindi contemperando le aspirazione dei residenti sull'isola con le esigenze di sicurezza, la scelta possa essere riveduta, sulla scorta della proposta, riferita più in generale alla situazione che accomuna tutte le isole minori, attualmente in discussione tra alcune regioni (e di cui la Sicilia è capofila) e i competenti ministeri (cfr. nota dell'Assessorato della salute del 23.5.2014), ma si tratta appunto di una prospettiva futura, che presuppone una valutazione di merito, e che esula dal presente giudizio.
7. In conclusione, quindi l'appello della Regione è fondato e deve essere accolto, come anche l'appello incidentale dell'Azienda sanitaria di Messina, il che comporta la riforma della sentenza impugnata.
8. Sono infondati e da respingere gli ulteriori due motivi, assorbiti dal Tar e riproposti in appello dal Comune, ai sensi dell'art. 101 c.p.a.
8.1. Da un lato, la natura confermativa del decreto del 2011, rispetto a quello del 2010, rende irrilevante il mancato coinvolgimento del Comune nella sua adozione; dall'altro, le modalità di concreta esecuzione del decreto qui impugnato, quanto alla disattivazione del punto nascita, non condizionano la legittimità a monte; fermo restando che l'andamento della vicenda processuale ha comunque ritardato, negli effetti, la chiusura del punto nascita e quindi, da questo punto di vista, ha comportato il recupero di quella gradualità che in tesi non sarebbe stata assicurata.
9. Ne consegue, quale effetto finale complessivo, l'integrale reiezione del ricorso di primo grado.
10. La particolare natura della controversia, la novità delle questioni affrontate, sono tutti elementi che giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti. P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e quello incidentale;
2) respinge i motivi del ricorso di primo grado assorbiti dal Tar e qui riproposti ai sensi dell'art. 101 c.p.a.;
3) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso di primo grado proposto dal Comune di Lipari;
Compensa le spese del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Maria De Lipsis, Presidente Ermanno de Francisco, Consigliere Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore Alessandro Corbino, Consigliere Giuseppe Barone, Consigliere

---Lipari - Si è tenuta ieri, martedì 10 marzo, presso l'ARS di Palermo, l'audizione in Commissione Sanità per trattare la problematica dei punti nascita a seguito del decreto di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della Regione Sicilia.
All'audizione erano presenti il Sindaco di Lipari e il Consigliere Comunale Giacomo Biviano che hanno entrambi relazionato sull'argomento.
Durante i lavori della Commissione è apparso subito chiaro come il percorso e la questione del punto nascita di Lipari fosse diversa da quella degli altri punti nascita presenti all'audizione in quanto lo stesso è già stato inserito nelle deroghe del decreto tra i punti nascita da mettere in sicurezza anche se al di sotto dei 550 parti annui.
In particolar modo dovrà essere definita la nuova pianta organica, approvata dall'Asp me 5 e dalla Conferenza dei Sindaci della Provincia di Messina, nel prossimo "atto aziendale".
In effetti, almeno formalmente, la deroga per il punto nascita di Lipari era già stata deliberata dalla giunta regionale nel marzo 2013. Il decreto appena varato ha solo concretizzato quanto previsto nella suddetta Delibera.
Nel decreto, infatti, per il Presidio Ospedaliero di Lipari sono state previste un'area Medica complessa e un area chirurgica semplice comprendente la disciplina di ostetricia e ginecologia CON PUNTO NASCITA (così come riportato nelle tabelle allegate al decreto).
Su quest'ultimo punto è stato chiesto di riportare l'area chirurgica da struttura semplice a struttura complessa in quanto nessun punto nascita può afferire ad una struttura semplice. Tra l'altro, nell'area chirurgica afferiscono anche diverse altre branche mediche (ortopedia, diagnostica, chirurgia d'urgenza, ecc) che non possono a loro volta afferire ad una struttura cosidetta "semplice".
Si è anche evidenziata l' opportunità di ritornare a prevedere un reparto di ostetricia e ginecologia distinto vista la particolare situazione delle donne gravide rispetto agli altri pazienti.
Sulla questione è stata mostrata ampia apertura da parte dei componenti della Commissione e dello stesso Assessorato che ha di fatto ammesso l'anomalia evidenziata per quanto riguarda l'area chirurgica.
E' stato anche ribadito che le uniche deroghe che probabilmente verranno ratificate dal Ministero della Salute saranno solo quelle delle isole minori.
In Commissione salute, infatti, è stato approvato il progetto "Isole minori e territori ad eccezionale difficoltà di accesso ai servizi sanitari" che prevede e disciplina le modalità dell'evento parto in particolari zone disagiate , specie se insulari, attraverso la turnazione di medici e ostetrici.
Una cauta soddisfazione è stata espressa al termine dei lavori dal Sindaco e dal Consigliere Biviano che hanno, però, evidenziato come il punto nascita di Lipari ad oggi non sia stato messo in sicurezza a causa dei tempi lunghi della politica regionale.
I prossimi passaggi saranno effettuati presso l'Assessorato regionale alla salute e l'Asp Me 5 affinchè questi procedano nel più breve tempo possibile, con il nuovo atto aziendale, alla riformulazione della pianta organica e alla turnazione di medici e ostetrici.

L'Amministrazione Comunale

"Il punto nascita a Lipari è ancora chiuso, a Pantelleria è stato riaperto". Alle Eolie scattano nuovamente le proteste anche perchè le donne sono costrette a partorire a Milazzo, Patti o Messina o come è già accaduto piu' volte, hanno rischiato di dare alla luce i figli sull'aliscafo o sull'elicottero del 118. Giacomo Biviano, capo gruppo del Pd in Comune ha lanciato un nuovo appello al ministro della salute Beatrice Lorenzin e all'assessore regionale Lucia Borsellino. "Il punto nascita all'ospedale di Lipari è ancora chiuso, e sono pronto a capeggiare qualsiasi protesta e azione che coinvolga forze politiche e cittadini - dice - a prescindere dai vari ricorsi al tribunale per il quale il tar aveva già dato ragione al Comune, salvo poi il ricorso al Cga che ha sospeso la sentenza di primo grado, il punto nascita di Lipari, in effetti, almeno e purtroppo solo sulla carta, è stato riaperto insieme a quello di Pantelleria attraverso una delibera di giunta dall'attuale governo Crocetta. Il punto nascita eoliano, però, non è mai entrato in funzione in quanto i vertici provinciali dell'Asp Me 5 hanno sempre contestato l'impossibilità di metterlo in sicurezza a causa dell'assenza di personale qualificato e del blocco delle assunzioni''.

---di Giacomo Biviano*

A prescindere dai vari ricorsi al tribunale promossi allora dal sottoscritto in qualità di Presidente della Commissione Speciale Sanità e per il quale il TAR aveva già dato ragione al Comune di Lipari, salvo poi il ricorso al CGA ancora in discussione presentato dall'allora Assessore della Giunta Lombardo, Massimo Russo, che ha momentaneamente sospeso la sentenza di primo grado, il punto nascita di Lipari, in effetti, almeno e purtroppo solo sulla carta, è stato riaperto insieme a quello di Pantelleria attraverso una delibera di GIUNTA REGIONALE dall'attuale governo Crocetta. Il punto nascita eoliano, però, non è mai entrato in funzione in quanto i vertici provinciali dell'ASP me 5 hanno sempre contestato l'impossibilità di metterlo in sicurezza a causa dell'assenza di personale qualificato e del blocco delle assunzioni. Una giustificazione, ritengo, inaccettabile, visto che il punto nascita di Pantelleria ha ripreso in qualche modo a funzionare,con l'integrazione di nuovo personale. Come dire..... due pesi e due misure.

Pertanto, sono due le ipotesi da fare: o qualcuno cerca di impedire in tutti i modi la riapertura del punto nascita eoliano per motivi sconosciuti, ed allora questi soggetti devono essere immediatamente rimossi dalle loro poltrone, oppure i cittadini eoliani appartengono alla categoria dei "fessi".

Anche lo stesso accompagnamento al parto, attualmente, riesce a essere garantito , seppur con una strumentazione obsoleta, grazie solo a qualche medico, in questo caso la dott.ssa Mastroeni, che anche da sola, sopperisce a tutte le necessità delle gravide eoliane. Rimane, però, il problema fondamentale dell'evento parto e delle emergenze che bugiardamente erano state assicurate. Ma con quali garanzie? Con quali sicurezze? Con quale personale?

Purtroppo, la questione non appartiene alle competenze della giunta o del consiglio comunale, che ha più volte espresso, tra l'altro, con vari ordini del giorno il proprio sostegno, ma rientra in quelle del governo regionale o nazionale.

Pertanto, è sul lato politico che tutti ( sindaco, assessori , consiglieri, segretari, dirigenti di partito,sindacati, associazioni, ecc) dobbiamo adoperarci.

Personalmente, non ho mai smesso o cessato questa battaglia, limitatamente alle mie possibilità e al mio attuale ruolo, e già da tempo ho avviato i primi contatti politici e istituzionali sperando di avere presto dei riscontri positivi . Caso contrario, sarò il primo a mettermi a capo di qualsiasi protesta e azione che coinvolga tutti, forze politiche e cittadini.

*Capo gruppo consiliare

----e Gesuele Fonti*

Al Sindaco del Comune di Lipari E, p.c. Al Dirigente del III Settore All'Assessore ai servizi cimiteriali Al Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: Interrogazione - Ampliamento Cimitero di Pianoconte.

I sottoscritti ai sensi dell'art. 43 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000, Vista l'interrogazione del 26/11/2013, prot. 36748, nella quale si chiedeva contezza sull'iter previsto per l'ampliamento del cimitero di Pianoconte ed in particolar modo sulla redazione del progetto definitivo, sulle procedure di esproprio o accordo bonario, sulle disposizioni e gli indirizzi politici del passato disattesi, sulla rinomina del responsabile unico del procedimento e del supporto Rup; Considerato l'incontro svoltosi presso la casa comunale con i sottoscritti e con un gruppo di cittadini della frazione di Pianoconte dove Lei stesso ha fatto un sunto della situazione prospettando a breve tutte le azioni necessarie che l'Amministrazione avrebbe intrapreso per arrivare nel più breve tempo possibile all'ampliamento del cimitero; Considerata, infine, la nota del 24 marzo 2014, prot. 8243, inviata ai proprietari dei terreni interessati all'ampliamento nella quale veniva formulata la richiesta di cessione volontaria degli stessi; La interrogano per sapere Se è stato dato incarico agli uffici comunali o in alternativa ad un tecnico esterno qualificato per la redazione del progetto definitivo di ampliamento del cimitero; Qual'è stato l'esito della richiesta di cessione volontaria dei terreni inviata ai proprietari e in che modo l'amministrazione intende procedere per arrivare nel più breve tempo possibile all'ampliamento del cimitero. Si richiede risposta scritta.

*Consiglieri comunali

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